Italian Court dismisses expulsion appeal claiming lack of Arabic translation, ruling French preference implies language knowledge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Tareb Hadj Amar's appeal against an expulsion order, ruling the request inadmissible. The applicant argued he was denied defense rights because the expulsion decree was not translated into Arabic, his mother tongue. However, the court found he had previously declared a preference for French notifications, which legally implies knowledge of that language and negates the need for Arabic translation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 24 Cost.; Art. 12 Directive 2008/115/CE; If a foreigner declares a preference for a specific language for official notifications, this is deemed indicative of their knowledge of that language, thereby validating the original language of the expulsion decree without requiring translation into their mother tongue.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10989/2021 R.G. proposto da: TAREB HADJ AMAR, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE UNIVERSITA' 11, presso lo studio dell’avvocato BENZI EMILIANO (BNZMLN73M04F205F) rappresentato e difeso dall'avvocato BALLERINI ALESSANDRA; -ricorrente- contro PREFETTURA IMPERIA, MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende; -controricorrenti- avverso l’ORDINANZA del GIUDICE DI PACE di IMPERIA n. 90/2020 depositata il 10/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI.Rilevato che: Tareb Hadj Amar, algerino, ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza con la quale il giudice di pace di Imperia ne ha respinto l’opposizione al decreto di espulsione adottato dal prefetto della stessa città in data 17-6-2020; ha dedotto, in unico motivo, la violazione degli artt. 24 cost. e 12 della direttiva 2008/115-CEe l’omesso esame di fatto decisivo, per non essere stato posto nella condizione di scegliere la traduzione del decreto nella propria lingua madre, l’arabo; donde la lesione del diritto di difesa per l’impossibilità di avere piena comprensione del suo contenuto; soggiunge che in ogni caso a questa Corte si imporrebbe di tener conto della modifica di cui al d.l. n. 130 del 2020, convertito con modificazioni in l. n.173 del 2020, ai fini del divieto di respingimento; l’avvocatura dello Stato ha replicato con controricorso in rappresentanza del Ministero dell’interno e della prefettura di Imperia.
Considerato che: il ricorso è inammissibile per l’assorbente ragione che segue; dall’ordinanza si evince che il ricorrente aveva dichiarato di preferire per le notifiche la lingua francesee che il foglio notizie, che gli era stato consegnato, era stato redatto anche in francese, oltre che in italiano; la dichiarazione di preferenza della lingua francese, ai fini delle notifiche, è stata ritenuta indicativa della conoscenza di detta lingua da parte dell’interessato, così come affermato da questa Corte in plurimi precedenti (v. Cass. Sez. 1 n. 7614-20); l'omessa traduzione del decreto di espulsione nella lingua dell'interessato comporta la nullità del provvedimento espulsivo salvo che lo straniero conosca la lingua italiana o altra lingua nella quale il decreto è stato tradotto (Cass.
Sez. III n. 24013 - 20 ; e questa circostanza è accertabile anche in via presuntiva e costituente accertamento di fatto censurabile nei ristretti limiti dell'attuale disposto dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.( Cass. Sez. 1 n. 2953 - 19) ;la tesi sostenuta nel ricorso si infrange contro tale risultanzasenza addurre alcun elemento idoneo a rivederne l’esito; il riferimento al sopravvenuto d.l. n. 113 del 2020 è assolutamente generico enon rileva in rapporto all’oggetto del giudizio di cassazione; le spese processuali seguono la soccombenza; non deve farsi applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 essendo il processo esente dall’obbligo di pagamento del contributo. p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 2.200,00 EUR oltre le spese prenotate a debito. Deci