Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3541/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to complete lack of factual exposition in the petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3541/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition completely failed to expose the facts of the case. The applicant, an Egyptian national, challenged an expulsion order, but the brief filing omitted essential details required for review. The court ruled that such a total absence of factual context violates procedural requirements and cannot be cured by examining the arguments presented.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366, n. 3 c.p.c.; The cassation appeal is inadmissible when the petition completely lacks the exposition of the facts of the case and the content of the challenged decision, as this deficiency cannot be remedied by reviewing the arguments or other procedural acts.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility omission of facts exposition expulsion order challenge procedural autonomy principle Italian civil procedure code difetto di legittimazione del ministero pubblico motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, n. 3 c.p.c.
Considerato che: il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366, n.
Art. 13, comma 1-quater, d.lgs. n. 115 del 2002
6611 - 22) ; l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali; non deve farsi applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.lgs.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U n. 11308-14
Cass. Sez. 1 n. 24432-20
11308-14, Cass. Sez. 1 n. 24432-20, Cass.
Cass. Sez. 1 n. 6611-22
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25643/2021 R.G. proposto da: MAHAMED ABDELADIM ALI GOMAA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VIGLIOTTI DANIELA; -ricorrente- PREFETTURA DI TRAPANI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -resistente- MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -resistente- avverso l’ORDINANZA delGIUDICE DI PACE di TRAPANI n. 196/2021 depositata il 03/08/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI. Rilevato che: Mohamed Abdeladim Ali Goma, egiziano, ricorre per cassazione contro l’ordinanza con la quale il giudice di pace di Trapani ne ha respinto l’opposizione al decreto di espulsione adottato dal prefetto della stessa città il 29-6-2021; l’avvocatura dello Stato ha depositato un semplice foglio di costituzione. Considerato che: il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., essendo stata omessa l’esposizione dei fatti di causa; va data ulteriore continuità al principio per cui il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l'esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile e tale mancanza non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione (Cass.

Sez. U n. 11308-14, Cass. Sez. 1 n. 24432-20, Cass. Sez. 1 n. 6611 - 22) ; l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali; non deve farsi applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 essendo il processo esente dall’obbligo di pagamento del contributo. p.q.m. La Corte dichiara inammissibileil ricorso.Deciso in Roma, n