Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to complete lack of factual exposition in the petition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition completely failed to expose the facts of the case. The applicant, an Egyptian national, challenged an expulsion order, but the brief filing omitted essential details required for review. The court ruled that such a total absence of factual context violates procedural requirements and cannot be cured by examining the arguments presented.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, n. 3 c.p.c.; The cassation appeal is inadmissible when the petition completely lacks the exposition of the facts of the case and the content of the challenged decision, as this deficiency cannot be remedied by reviewing the arguments or other procedural acts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25643/2021 R.G. proposto da: MAHAMED ABDELADIM ALI GOMAA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VIGLIOTTI DANIELA; -ricorrente- PREFETTURA DI TRAPANI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -resistente- MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -resistente- avverso l’ORDINANZA delGIUDICE DI PACE di TRAPANI n. 196/2021 depositata il 03/08/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI. Rilevato che: Mohamed Abdeladim Ali Goma, egiziano, ricorre per cassazione contro l’ordinanza con la quale il giudice di pace di Trapani ne ha respinto l’opposizione al decreto di espulsione adottato dal prefetto della stessa città il 29-6-2021; l’avvocatura dello Stato ha depositato un semplice foglio di costituzione. Considerato che: il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., essendo stata omessa l’esposizione dei fatti di causa; va data ulteriore continuità al principio per cui il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l'esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile e tale mancanza non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione (Cass.
Sez. U n. 11308-14, Cass. Sez. 1 n. 24432-20, Cass. Sez. 1 n. 6611 - 22) ; l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali; non deve farsi applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 essendo il processo esente dall’obbligo di pagamento del contributo. p.q.m. La Corte dichiara inammissibileil ricorso.Deciso in Roma, n