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Ordinanza — n. 3500/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against equitable damage assessment in corporate administrator liability cases under Italian law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3500/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected the combined appeals filed by former administrators and a government commissioner against a lower court's judgment in a bankruptcy case. The appellants argued that the court improperly used equitable power to assess damages without precise proof, citing the lack of detailed accounting records. The court held that such equitable assessment is legally valid when accounting books are missing or irregular, as established by prior precedent, and rejected the procedural complaints as unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 1226 c.c.; Art. 360 c.p.c., n. 5: In bankruptcy liability suits against corporate administrators, equitable damage assessment is permissible when accounting records are lacking or irregular, and generic procedural objections without specific technical grounds are inadmissible.

Parole chiave

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bankruptcy administrator liability equitable damage assessment missing accounting records corporate governance duties procedural admissibility Italian civil code liquidazione equitativa restituzione e risarcimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1226 c.c.
Art. 1304, comma 1, c.c.
Art. 360 c.p.c., n. 5
Orlando) denuncia –testualmente – «Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 comma 1 n.
art. 2543 c.c
Orlando denuncia– testualmente – « V iolazione e falsa applicazione de ll’art.2947 terzo comma c.c., art.2545-sexiesdecies (già art. 2543 c.c.) e n.
art. 116 c.p
art. 2394 c.c
in relazione all’art. 2394 c.c.».

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 198/2022
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Testo completo

2 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3156/2016 R.G. proposto da : Vito Oronzo ORLANDO, elettivamente domiciliato in R oma, via Cristoforo Colombo n. 149 , presso lo studio dell’avv . Maria Teresa Cavuoti, rappresenta to e dife so dall’avv. Giuseppe Pedarra , per procuraspeciale a margine de l rico r so -ricorrente - contro Fallimento Cooperativa VitivinicolaCarapelle S .c . ar .l. , -intimata - e nei confronti di Francesco SGARRO,elettivamente domiciliato in Roma, via F. Cesi n. 21, presso lo studio dell’avv.

Pasquale Lanzetta, che lo rappresenta e difende per procura allegata in calce al «controricorso in adesione» -controricorrente e ricorrente incidentale - Antonio PROCACCINO, Paolo LOPES, Matteo SGARRO e Francesco SURIANO, -intimati - avverso la sentenza non definitiva della C orte d’Appello di Bari n. 197/2015,depositata il 16.2.2015; al quale viene riunito il ricorso iscritto al n.16825/2016 R.G. proposto da: Vito Oronzo ORLANDO, elettivamente domiciliato in Roma, via Cristoforo Colombo n. 149, presso lo studio dell’avv. Maria Teresa Cavuoti, rappresentato e difeso dall’avv.

Giuseppe Pedarra, per procura speciale allegata in calceal ricorso -ricorrente - contro Fallimento Cooperativa Vitivinicola Carapelle S.c.ar.l., elettivamente domiciliato in Roma, via di Pietralata n. 320, presso lo studio dell’avv. Gigliola Mazza Ricci, rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Caso, per procura speciale allegata in calce al controricorso -controricorrente - e nei confronti di Matteo SGARRO, elettivamente domiciliato in Foggi a, via L . Zuppetta n. 2 5 , presso lo studio dell’avv. Gessica Salierno , che lo rappresenta e difende unitamente all’avv.

Gianfranco Marzocco per procura allegata in calce al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale - Antonio PROCACCINO, Paolo LOPES, Francesco SGAR RO e Francesco SURIANO,Antonio FESTO, Antonio D’AGOSTINO e Silvestro RENZULLI -intimati - avverso la sentenza definitiva della Corte d’Appello di Bari n. 444/2016,depositata il 14.4.2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1°.12.2022dal Consigliere Andrea Z uliani . FATTI DI CAUSA Il Fallimento della Cooperativa Vitivinicola Carapelle S.c.a r.l. citava in giudizio gli ex amministratori, gli ex sindaci e l’ ex commissario governativo della società, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni provocati alla società e ai suoi creditori con la violazione dei doveri inerenti alle cariche rispettivamente ricoperte.

Il Tribunale di Foggia, con una prima sentenzaparziale, respinse – per quanto qui interessa –l’eccezione di nullità dell’atto di citazione, sollevata dall’ex commissario governativo, dott. Vito Oronzo Orlando, e l’eccezione di prescrizione sollevata da tutti i convenuti. Il dott. Orlando e Francesco Sgarro formularono riserva d’appello. Quindi il Tribunale di Foggia, esperita c.t.u., accolse la domanda del fallimento, condannando tutti i convenuti al risarcimento del danno, ciascuno per quanto ritenuto di ragione. Impugnate entrambe le sentenze, la Corte d’Appello di Bari pronunciò anch’essa una sentenza parziale (n. 197/2015), ribadendo –per quanto qui interessa – il rigetto delle eccezioni preliminari dei convenuti che avevano espresso riserva d’appello.

Contro talesentenza Vito Oronzo Orlando ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi . Il Fallimen to Cooperativa Vitivinicola Carapelle S.c.ar.l. è rimasto intimato, mentre Francesco Sgarro ha depositato «controricorso in adesione» , chiedendo l’accoglimento del ricorso «per quanto di interesse del controricorrente». La Corte d’Appello di Bari, con la sentenza definitiva del secondo grado di merito, accolse parzialmente gli appelli di Vito Oronzo Orlando, da un lato, e di Francesco Sgarro, Antonio Procaccino, Paolo Lopes, Matteo Sgarro e Francesco Suriano, dall’altro, riducendo gli importi delle rispettive condanne al risarcimento.

Anche contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Vito Oronzo Orlando, svolgendo un unico motivo. Matteo Sgarro ha depositato a sua volta «controricorso ex artt. 370 e 371 c.p.c.», chiedendo l’annullamento della sentenza, con rinvio ovvero con immediato rigetto nel merito della domanda. Il Fallimento Cooperativa Vitivinicola Carapelle S.c.a r.l. ha resistito con due controricorsi. Nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazionein camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c., Vito Oronzo Orlando ha depositato memori a a sostegno di entrambi i ricorsi, di cui viene qui disposta la riunione.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il prim o motivo del primo ricorso il dott. Orlando denuncia– testualmente – « V iolazione e falsa applicazione de ll’art.2947 terzo comma c.c., art.2545-sexiesdecies (già art. 2543 c.c.) e n. 360n. 3 c.p.c.)». 1.1. Il motivo riprende l’eccezione di prescrizione, in particolare censurando l ’ applicazione, fatta da parte dei giudici di merito, dell’art. 2947, comma 3, c.c., in forza del quale, «se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile».

Il ricorrente sottolinea – anche nella memoria illustrativa – che i procedimenti penali intentati nei suoi confronti si sono conclusi con sentenze assolutorie e che le imputazioni di bancarotta fraudolenta sono state riqualificate dal giudice penale in termini di bancarotta semplice, reato per il quale la prescrizione non è più lunga di quella prevista per l’illecito civile, sicché, si sostiene,era solo a quest’ultima chela corte d’appello avrebbe dovuto fare riferimento. E ciò a nche per quanto riguarda il dies a quo per la decorrenza del termine, da individuare nel momento del verificarsi e del manifestarsi del danno e non nella data della sentenza di fallimento. 1.2.

Il motivo è parzialmente inammissibile e infondato. 1.2.1. L’inammissibilità è da ricondurre a un difetto di autosufficienza (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.), posto che non vengono riportati i passi dell’atto di citazione di primo gradoal fine di dimostrare che i fatti addebitati al convenuto dal curatore non sono consideratidalla legge come reato (art. 2947, comma 3, c.c.). L’atto di citazioneviene soltanto richiamato, ma in modo generico e non nel primo ricorso, bensì nel secondo, diretto contro la sentenza definitiva. Inoltre, l’atto di citazione di primo grado, sul quale «il ricorso si fonda» non è stato depositato ai sensi dell’art.369, comma 2, n. 4, c.p.c. 1.2.2.

Infondata, è invece la tesi secondo cui la riqualificazione in sede penale del reato in termini di bancarotta semplice comporterebbe l’inapplicabilità, in sede civile, della prescrizione del reato, dovendosi quindi fare esclusivo riferimento al termine e alla decorrenza della prescrizioneprevisti dalla legge civile. 1.2.2.1 Innanzitutto, nel ricorso nemmeno si sostiene che la qualificazione dei fattida parte del giudice penale sia vincolante per il giudice civile. Del resto, non si tratta dell’accertamento dei fatt i , ma della loro qualificazione giuridica, per di piùnon statuita all’esito del dibattimento,posto che si discorre di se ntenz e pronunciate da l Giudice per le Indagini Preliminari (v. artt. 652 e ss. c.p.p.). 1.2.2.2.

In secondo luogo, non è fatto oggetto di specific a censura il corretto rilievo della corte d’appello secondo cui «La sopravvenutadepenalizzazione del falso in bilancio … non impediva l’applicazione dell’art.2947, comma 3, non rilevando ai fini civilistici il principio della norma più favorevole (Cass. n. 13407/2012)».Ed è noto che le false comunicazioni sociali, in caso di fallimento della società, sono equiparate, quanto agli effetti penali, ai reati di bancarotta fraudolenta (art. 223 legge fall.). 1.2.2.3. Infine, anche la prescrizione del reato di bancarotta semplice, quantunque all’epoca fosse quinquennale – come la prescrizione dell’illecito civile – in ragione del rapporto con la pena edittale massima di due anni di reclusione (v. art. 157, n. 4, c.p. vigente all’epoca dei fatti), risulta comunque «più lunga» della prescrizione civile, tenuto conto del consolidato orientamento secondo cui la decorrenza della prescrizione dei reati di bancarotta è posticipata alla data della dichiarazione del fallimento, mentre la prescrizione civile decorre dal momento, normalmente anteriore e sicuramente non posteriore, in cui si verifica e si manifesta l’incapienza patrimonialedell’impresa (Cass. pen. nn. 45288/2017; 13910/2017; 992/2016; 48739/2014; 17084/2014; 592/2013; 20736/2010). 1.3.

La motivazione che precede vale a confutare gli analoghi argomenti spesinel «controricorso in adesione» di Francesco Sgarro, che sarebbe da qualificare come ricorso incidentale (Cass. n n . 36057/2021; 24155/2017), se non fosse che, a parte l’errata intestazione, di per sé irrilevante,anche le conclusioni formulate si limitano a chiedere l’accoglimento de l ricorso proposto da Vito Oronzo Orlando (« accogliersi, per quanto di interesse per il controricorrente, il ricorso proposto da Oronzo Vito Orlando»), il che priva effettivamente il controricorso di una sua autonoma funzione.

2. Il secondo motivo del primo ricorso (che riguarda il solo dott. Orlando) denuncia –testualmente – «Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.». 2.1. Il ricorrente contesta il rigetto, ribadito dalla corte d’appello, dell’eccezione di nullità della citazione per assoluta indeterminatezza dell’oggetto e delle ragioni della domanda, da lui sollevata con la comparsa di risposta in primo grado (artt. 164, comma 4, e 163, comma 3, nn. 3 e 4, c.p.c.). La censura consiste nell’affermazione che «Sul punto la decisione è carente di motivazione», cui si aggiunge la considerazione che a tale vizio di legittimità «non si sottrae la sentenza motivata per relationem , mediante rinvio alle ragioni di diritto rinvenibili nel corpo motivazionale di un distinto atto espressamente richiamato in sentenza» (pagg. 8 e 9 del ricorso). 2.2.

Il motivo è infondato. 2.2.1.La corte d’appello, prima di rinviare alla motivazione del tribunale, ha sottolineato che «Orlando ha riproposto l’eccezione di nullità della citazione per vizi delle editio actionis, senza peraltro contestare in modo specifico gli argomenti di cui a pag. 6 della sentenza» (pag. 4 della sentenza non definitiva). Questa specifica constatazione – ovverosia la constatazione che l’atto d’appello non si confrontava con gli argomenti con cui il tribunale aveva rigettato dell’eccezione di nullità, limitandosi a riproporre l’eccezione –non è censuratanel motivo di ricorso, tutto imperniato sulla pretesa nullità della sentenzain quanto motivata per relationem . 2.2.2.

Orbene, la motivazione della sentenza d’appello fatta per relationem alla sentenza di primo grado è ipotesi specifica da tenere distinta rispetto alla motivazione per relationem ad atti di parte o a sentenze emesse in altri processi. Infatti, «La sentenza d’appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della confermain relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame» (Cass. n. 20883/2019; conf.

Cass. n. 28139/2018). Da tale condivisibile principio, che ammette che «un percorso argomentativo esaustivo e coerente» possa risultare «dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze», consegue che il rigetto dell’appello che si limita a ripropo rr e un’ eccezione « senza … contestare in modo specifico gli argomenti» della sentenza di primo gradopuò ben essere motivato con un mero rinvio alla motivazione del giudice di primo grado. 2.2.3. Non sussiste, pertanto, la denunciata carenza di motivazione, anche a prescindere dal profilo di inammissibilità ravvisabile nella mancanza, nel ricorso, di una descrizione del contenuto, sul punto, della motivazione d el giudice di primo grado , condivisa dal giudice di secondo grado,e delle critiche ad essa mosse con l’atto d’appello (v., in tal senso, Cass.

S.u. n. 7074/2017: «In tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza di appello sia motivata "per relationem" alla pronuncia di primo grado, al fine ritenere assolto l’onere ex ar t. 366, n. 6, c.p.c. occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che,con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali»).

3. Con l’unico, ma eterogeneo,motivo a sostegno del secondo ricorso, Vito Oronzo Orlando denuncia «Violazione degli artt. 360 comma 1 nn. 3 e 5c.p.c., 1218, 2392, 2393 c.c. – art. 116 c.p.c . » . 3.1. Il motivo si concentra, in particolare, sulla liquidazione del danno fatto oggetto di condanna al risarcimento, anche se pare sforzarsi di esprimere una critica alla stessa affermazione di responsabilità a caricodel ricorrente. 3.1.1.Sotto quest’ultimo profilo, la critica è inammissibilmente generica e anche incomprensibile, laddove insiste nell’affermazione che«al dott.

Orlando non era stata affidata la gestione dell’impresa bensì [il compito] di normalizzare l’ente con atti amministrativi e statutari». È, infatti, circostanza pacifica in causa che il ricorren t e venne nominato commissario governativo in sostituzione degli ordinari organi socialie, quindi, con pieni poteri gestori ; né è dato di comprenderequale possa essere il significato e il contenuto giuridico che nel ricorso si intende attribui r e a l l’espressione «normalizzare l’ente». 3.1.2. Per quanto riguarda la quantificazione del danno, occorre innanzitutto rilevare che il ricorrente non dimostra che la questione sia stata oggetto di discussione in grado d’appello, a fronte della precisa affer mazione in senso contrario contenuta nella motivazione della sentenza qui impugnata ( « Né Orlando ha formulato contestazioni specifiche in ordine all’entità del quantum del danno stabilito dal Tribunale»: pag. 7).

Ma, anche a prescindere da questo aspetto di inammissibilità, la censura si rivela infondata laddove rimproveraalla corte d’appello di avere «individuato … il danno da risarcire nella differenza tra il passivo e l’attivopatrimoniali accertati in sede fallimentare» ( cos ì, testualmente, a pag. 9, ma l’affermazione è ripetutain più punti del ricorso). Da lla motivazione della sentenza qui impugnata è infatti chiaro che il ricorrente non venne condannato a risarcire un danno pari al deficit patrimoniale rilevato in sede fallimentare, ma un importo corrispondente alle perdite registratenel solo periodo in cui egli fu in carica(pag. 6) , tant’è che la condanna nei suoi confronti è rimasta distinta ed è stata pronunciata per unimporto ben inferiore rispetto a quella pronunciata controamministratori e sindaci, ai quali è stato fatto carico del deficitmaturato negli anni della loro gestione .

4. Contro la sentenza definitiva n. 444/2016 ha presentato controricorso,con ricorso incidentale (adesivo) , il solo Matteo Sgarro (lo si precisa perché, in più punti dell’atto, i difensori usa no erroneamente il plurale per riferirsi al loro cliente), denunciando «violazione e/o errata applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 2394 c.c.». 4.1.Anche questo ricorso sconta innanzitutto una mancanza di chiarezza e una pressoché totale indeterminatezza laddove si accenna a una contesta zione del la stessa responsabilità dell’amministratore e non soltanto del la quantificazione del danno («la curatela attrice … non ha dimostrato la sussistenza delle violazioni e, soprattutto, il nesso di causalità tra queste indimostrate e il presunto danno verificatosi»: pag. 9 del ricorso). 4.2.La censura sulla liquidazione del danno è poi infondata, se non altro perché travisa vistosamente la decisione e la motivazione della corte d’appello, cui si rimprovera di avere quantificato «in oltre 18 milioni di euro un non meglio precisato danno» (ivi) , mentre la condanna nei confronti di Matteo Sgarro, in solido con gli altri amministratori e con uno dei sindaci, è stata pronunciata per € 6.500.151,68, cui si aggiunge la condanna per € 2.226.087 nei confronti delcommissario governativo.

Del resto, la corte d’appello ha ben chiarito di non avere adottato il «criterio (avente ormai natura residuale secondo Cass. S.u. n. 9100/2015) della differenza tra il passivo e l’attivo fallimentare, bensì delle perdite di esercizio relative agli anni in cui furono commesse le violazioni» (pag. 10 della sentenza). Criterio esplicitamente qualificato «equitativo» e «del tutto plausibile, in mancanza di diversa allegazione» (ivi). E il potere di liquidare il danno secondo equità, attribuito al giudice tutte le volte in cui «il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare» (art.1226 c.c.), è utilizzabile certamente proprio ne l caso d elle azioni di responsabilità contro gli amministratori di società esperite in sede fallimentare, in particolare laddove si riscontri la mancanza o l’irregolare tenuta delle scritture contabili (in tal senso, da ultimo, Cass. n. 198/2022).

Non sussiste, pertanto, la violazione di legge né nella scelta di utilizzare il potere di liquidazione del danno in via equitativa, né nel concreto utilizzo di tale potere, ragionevolmente contenuto nei limiti delle passività nette maturate dalla società nel periodo in cui gli amministratori commiserogli illeciti e avrebbero dovuto impedire la continuazione di un’attivitàpalesemente deficitaria. Certamente non può valere come argomento in favore della tesi di un illegittimo esercizio del potere di liquidazione equitativa del dannoil riferimento all’esiguo importo per cui uno dei sindaci ottenne di transigere la sua posizione, trattandosi di obbligazioni passive distinte, quantunquelegate dal vincolo di solidarietà, e in mancanza di dichiarazione di voler profittare della transazione conclusa dal condebitore solidale (art. 1304, comma 1,c.c.). 4.3.

Inammissibile, infine, la generica e non illustrata censura di violazione delle «prescrizioni di cui al n. 5 del comma 1 dell’art.360 c.p.c.» che si legge a pa g . 7 del controricorso con ricorso incidentale. Si contesta alla corte d’appello di avere recepito «apoditticamenteil contenuto della c.t.u.», ma senza specificare se e quali aspetti tecnici vennero contestati dal ricorrente ( nella sentenza si legge che la «bozza di chiarimenti sfavorevole è stata oggetto di osservazioni, peraltro meramente ripetitive, del solo sindaco Procaccino, mentre nulla hanno osservato gli ex amministratori»: pag. 8), diversi e distinti rispetto alla contestazione, in diritto, su ll’utilizzo , da parte del giudice, dei risultati della c.t.u. ai fini della liquidazione equitativa del danno risarcibile.

5. Respinti in questo modo i ricors i riuniti , non occorre provvedere sulle spese di lite con riguardo al primo ricorso (e quindi al controricorrente adesivo Francesco Sgarro), posto che il fallimento non ha notificato controricorso per resistere a quella impugnazione. Per quanto riguarda, invece, il secondo ricorso proposto in via principale e il corrispondente ricorso incidentale, lespese seguono la soccombenzae si liquidano in dispositivo, tenuto conto dell’ingente valore della lite, peraltro differenziato per il ricorrente principale (€ 2.226.867) e per il ricorrente incidentale Matteo Sgarro (€ 6.500.151,68).

P.Q.M.

La Corte: respingei ricors i riuniti ; condanna Vito Oronzo Orlando al pagamento, in favore del Fallimento Cooperativa Vitivinicola Carapelle S.c.ar.l., delle spese di lite, che liquida in € 20.000per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200 ed agli accessori di legge; condanna Matteo Sgarro al pagamento, in favore del Fallimento Cooperativa Vitivinicola Carapelle S.c.ar.l., delle spese di lite, che liquida in € 30.000per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200 ed agli accessori di legge; ai sens