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Ordinanza — n. 3477/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, upholding appellate court's partial reform and discretionary cost allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3477/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed INPS's appeal against the Rome Court of Appeal's decision to partially reform a lower court judgment. The case involved a dispute over defective construction work where the INPS was ordered to pay damages to a tenant and reimburse the contractor for faulty repairs. The court held that the appellate court's findings on foreseeability and causation were factual assessments immune from review, and that the allocation of litigation costs fell within the trial judge's discretionary power despite reciprocal losses.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.; Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.: The Court of Cassation reviews only legal errors and does not re-evaluate factual findings on foreseeability or causation, while the allocation of litigation costs remains within the discretionary power of the trial judge.

Parole chiave

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appellate partial reform factual findings immunity foreseeability of damage litigation cost allocation reciprocal losses principle contractual non-performance Cassation review limits compenso per prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.
115 c.p.c., in relazione all'art. 360 comma 1 n.
Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.
115 c.p.c., in relazione all'art. 360 comma 1 n.
d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater
art. 115 c.p
e dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art.
art. 1223 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. 30 giugno 2021, n. 18509
Cass. 4 agosto 2017, n. 19613
Cass. 23 settembre 2016, n. 21684
Cass. 24 aprile 2018, n. 10113
Cass. 24 aprile 2018, n. 10113; Cass.
Cass. 22 agosto 2018, n. 20888
10113; Cass. 22 agosto 2018, n. 20888; Cass.
Cass. 21 gennaio 2020, n. 1268
20888; Cass. 21 gennaio 2020, n. 1268; Cass.
Cass. 17 novembre 2020, n. 26043
1268; Cass. 17 novembre 2020, n. 26043).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso lo studio degli avvocati Giuseppe Cipriani e Nicola Di Ronza, che lo rappresentano e difendono per procura in atti; riCOrreflIC contro ROMEO GESTIONI S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, via di Santa Costanza 13, presso lo studio dell'avvocato Stefano Cianci per procura in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4298/2017 della Corte d'appello di Roma, depositata il 28 giugno 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO DI MARZIO. FATTI DI CAUSA 1. — L'INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, quale successore ex lege dell'Inpdap, ricorre per tre mezzi, nei confronti di í2(73 Romeo Gestioni S.p.A., contro la sentenza del 28 giugno 2017, numero 4298, con cui la Corte d'appello di Roma, provvedendo in parziale riforma di sentenza resa tra le parti dal locale Tribunale, ha determinato la somma dovuta dalla società all'ente, per i titoli dedotti in giudizio, in C 45.014,35, con interessi della domanda, condannando il medesimo Istituto alla restituzione dell'importo di C 190.018,15, pari alla differenza tra quanto liquidato e quanto riconosciuto dal primo giudice in complessivi C 235.032,50, con compensazione di un terzo delle spese di lite dell'intero giudizio, poste per il resto a carico dell'ente stesso. 2.

— Per l'intelligenza della vicenda è sufficiente osservare quanto segue: -) l'Inpdap ha stipulato con E.R. S.p.A., cui è in seguito subentrata Romeo Gestioni S.p.A., un contratto di global service avente ad oggetto complessi immobiliari ubicati in Campania, tra cui uno stabile comprensivo di un appartamento concesso in locazione a tale Mandarini Sergio, il quale ha agito in giudizio nei confronti dell'Inpdap al fine di ottenerne condanna al risarcimento di danni cagionati da infiltrazioni nell'appartamento locatogli provenienti dal lastrico solare, domanda alla quale l'ente ha resistito tra l'altro evidenziando che la menzionata società aveva già effettuato interventi di riparazione idonei ad eliminare gli inconvenienti lamentati; -) il giudice adito, accertato che tali interventi erano stati invece malfatti, ha condannato l'ente al pagamento, in favore del Mandarini, di un importo di C 16.325,94 per risarcimento, spese legali e tecniche e rimborso di canoni di locazione, ponendo altresì a carico dell'istituto l'importo di C 153.720,15 quale corrispettivo per la realizzazione di tutti gli interventi tecnici ordinati in sentenza; -) l'Inpdap ha perciò agito dinanzi al Tribunale di Roma per il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale nei confronti di Romeo Gestioni S.p.A. rapportati agli importi menzionati ed a quello, ulteriore, di C 36.851,38, già corrisposti alla società a fronte dei lavori, risultati malfatti, che essa aveva fatto eseguire; -) il Tribunale di Roma ha accolto la domanda con sentenza che Romeo Gestioni S.p.A. ha impugnato; -) la Corte d'appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, ha in breve ritenuto che il secondo intervento volto ad eliminare le infiltrazioni non fosse eziologicamente conseguente dalla malfatta esecuzione del primo intervento, procedendo quindi alla liquidazione equitativa del danno, nella misura indicata in apertura, con la motivazione che segue, svolta alle pagine 21-22:

«Per addivenire ad una congrua liquidazione del danno strettamente conseguente alle modalità di esecuzione del progetto Mattera [il progetto in esecuzione del quale aveva avuto luogo il primo intervento: n.d.e.], va nello stesso tempo considerato, a fronte dei vizi e relative riparazioni necessarie descritti dal c.t.u., che non tutti i lavori sono stati inutili; che per rifare alcuni lavori sono state comunque necessarie rimozioni, che peraltro le piogge verificatesi medio tempore hanno avvantaggiato le maestranze nella rilevazione dei vizi e difetti delle precedenti riparazioni eseguite dalla impresa della Romeo.

Tutto ciò considerato, poiché si è trattato in alcuni casi di rifacimento, con i relativi oneri conseguenti a necessità di rimozione, in altri di correzioni, ritiene la Corte di liquidare in via equitativa il danno dell'Inpdap, imputabile a responsabilità della Romeo, in misura pari all'esborso a suo tempo sostenuto dall'Inpdap per il pagamento del corrispettivo all'impresa Ferola, di C 36.851,38, per compensazione tra rifacimenti e lavori utilizzabili semplicemente corretti, non apparendo i vizi imputabili a cattiva esecuzione dell'intervento superare il limite costituito dal costo del primo intervento, già pagato dall'Inpdap, per rifacimenti che abbiano reso in ipotesi necessario procedere a lavori straordinari molto più onerosi del lavori in sé; e di e 8.162,97 pari a della somma di e 16.325,94 versata dall'Inpdap al Mandarini a titolo di risarcimento del danno, per pregiudizio del godimento dell'immobile, cosi equitativamente liquidata in riferimento alla durata dei lavori eseguiti dalla Romeo, in parte presumibilmente imputabile a quest'ultima.

E quindi si determina il credito risarcitorio complessivo dell'Inpdap nei confronti della Romeo nella somma totale di C 45.014,35, oltre agli interessi legali dalla domanda. La Romeo Gestioni resta invece estranea al maggior costo di C 153.720, 15, di cui alla relazione dell'ing. Scarano [il progetto in esecuzione del quale aveva avuto luogo il secondo intervento: n.d.e.], rispondente a esigenze di tipo diverso e che devono pertanto rimanere a carico della proprietà immobiliare. I limiti al contenuto del mandato e la natura dei vizi legati in sé alla cattiva esecuzione (e a vizi progettuali originari dell'edificio) fanno si che la mandataria Romeo Gestioni non possa rispondere oltre l'importo della spesa risultata inutilmente sostenuta.

Va dunque accolta la domanda di restituzione della somma che per effetto della provvisoria esecutività della sentenza appellata, la Romeo Gestioni ha versato». 3. — Romeo Gestioni resiste con controricorso e deposita memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. — Il primo mezzo, svolto da pagina 14 a pagina 46 del ricorso, ed ampiamente inframezzato di stralci di una consulenza tecnica e del contratto regolante i rapporti tra le parti, denuncia: «Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (ovvero degli accertamenti peritali nella parte in cui attestano che gli interventi effettuati a cura della Romeo Gestioni abbiano determinato un aggravamento delle condizioni iniziali), in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.».

Il secondo mezzo, da pagina 46 a pagina 49, denuncia: «Violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1228 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.» Il terzo mezzo denuncia: «Violazione o falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.». 5. — Il ricorso è infondato. 5.1. — È inammissibile il primo mezzo. La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai consolidata nell'affermare che il novellato testo dell'articolo 360, n. 5, c.p.c. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; viceversa l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma; nel giudizio, al contrario, di legittimità è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'articolo 12 delle preleggi, in quanto attiene all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679; Cass., Sez. Un., 21 febbraio 2019, n. 5200). Orbene, il lungo motivo di ricorso per cassazione svolto dall'Istituto ricorrente, lungi dall'individuare specifici fatti, controversi e decisivi, che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare, si appunta sulla lettura, a dire del ricorrente incompleta, che il giudice stesso avrebbe compiuto delle consulenze tecniche espletate nel corso del giudizio a monte, dalle quali, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello, sarebbe emerso che «gran parte dei danni prodottisi al Mandarini e la stessa durata dei lavori furono dovuti innanzitutto al grande ritardo ... nella attivazione dell'intervento» (pagina 21 del ricorso), che gli stessi danni si sarebbero verificati per scelta della società «di avviare i lavori non nel periodo estivo, come ben avrebbe potuto fare, ma, con grande ritardo, in autunno avanzato» (pagina 33 del ricorso), che «riconducibili alla erronea o impedita riparazione fatta effettuare dalla Romeo Gestioni devono ritenersi gli ulteriori interventi prescritti dal Tribunale» (pagina 34 del ricorso).

È dunque del tutto palese che il ricorso, a fronte di una decisione che ha valutato il fatto, e cioè l'esecuzione del primo intervento in relazione a quello successivo, non fa che contestare la persuasività del convincimento del giudice di merito fondato sull'esame delle risultanze probatorie e nel contrapporvi la propria tesi difensiva, finendo per attingere il piano della sufficienza motivazionale, ciò che non è più ammesso nel regime di sindacato minimale ex articolo 360, n. 5, c.p.c., nel testo vigente. 5.2. — Anche il secondo mezzo è inammissibile.

L'Istituto ricorrente si duole della violazione delle norme sostanziali citato in rubrica, sollevando però argomenti che nulla hanno a che vedere con il significato in sé considerato e la portata applicativa delle norme medesime, bensì con la concreta applicazione che il giudice ne ha fatto in ragione delle considerate risultanze istruttorie. Ma è cosa nota che dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va difatti tenuta nettamente distinta la denuncia dell'erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell'ambito dell'interpretazione e applicazione della norma di legge.

Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi — violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta — è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass.11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n.8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394;

Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313), nel nostro caso le risultanze delle consulenze tecniche. D'altronde, come si è visto, la ratio decidendi che sorregge la decisione impugnata si risolve nell'esclusione del nesso di causalità materiale e giuridica tra l'esecuzione del primo intervento e quella del secondo, in tesi reso necessario dal primo: sicché non resta che aggiungere che, in tema di responsabilità contrattuale, l'accertamento del nesso di causalità giuridica, che lega l'evento alle conseguenze dannose risarcibili e che va compiuto in applicazione della regola eziologica posta dall'art. 1223 c.c., costituisce, al pari di quello relativo al nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno, nonché dell'accertamento circa la prevedibilità del danno medesimo, un apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ove sorretto da motivazione adeguata ed immune da errori (Cass. 30 giugno 2021, n. 18509), con la ridetta precisazione che la verifica motivazionale è oggi limitata al riscontro dell'osservanza del «minimo costituzionale», che nella specie la sentenza impugnata soddisfa, come emerge da quanto in precedenza trascritto. 5.3.

— Il terzo mezzo è infondato. Lamenta la ricorrente che i giudice abbia erroneamente compensato parte delle spese di liti nonostante la soccombenza della convenuta, neppure ricorrendo un'ipotesi di soccombenza reciproca. Ma è agevole replicare che: -) in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse; con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass. 4 agosto 2017, n. 19613, tra le moltissime); -) la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende — anche in relazione al principio di causalità — una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cass. 23 settembre 2016, n. 21684;

Cass. 24 aprile 2018, n. 10113; Cass. 22 agosto 2018, n. 20888; Cass. 21 gennaio 2020, n. 1268; Cass. 17 novembre 2020, n. 26043). Sicché il giudice di merito non ha violato il principio della soccombenza, ma ha invece operato nell'ambito del proprio potere discrezionale volto alla compensazione, tenuto conto del parziale accoglimento, in misura largamente inferiore a quella richiesta, della domanda attrice. 6. — Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. PER QUESTI MOTIVI rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 4.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il ve