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Sentenza — n. 3353/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows arbitration for horse betting concession disputes involving state compensation claims.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3353/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Italy allowed the appeal against a lower court ruling that had declared an arbitration agreement null due to exclusive administrative jurisdiction. The appellant, a horse betting concessionaire, sought to arbitrate claims for excessive guaranteed minimums, contract termination, and damages arising from the state's failure to activate fixed-odds betting systems. The Court held that disputes over the state's breach of contractual obligations regarding economic conditions and system activation fall within ordinary civil jurisdiction and are compatible with arbitration, distinguishing them from exercises of public authority.

Regesto Legislator

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Art. 806 c.p.c.; Art. 111 Cost.: In disputes concerning horse betting concessions, claims for state compensation due to the breach of contractual obligations regarding economic conditions and system activation are devolved to ordinary jurisdiction and are compatible with arbitration.

Parole chiave

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horse betting concessions arbitration compatibility state compensation claims ordinary jurisdiction contractual breach administrative authority Supreme Court ruling compromettibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 806 c.p.c.
Art. 111 Cost.
artt. 111 Cost
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente deduce omessa e insufficiente motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost.
art. 374 c.p
Il ricorso può essere definito dalla sezione semplice, alla luce del principio secondo cui l’art. 374 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
SU n. 1599 del 2022
SU n. 23418 del 2020
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Testo completo

PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.5809/2021 R.G. proposto da : GIUSEPPE BRUSCOLOTTI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEI MARTINI DI BELFIORE, 2, presso lo studio dell’avvocato DI BONITO LEOPOLDO (DBNLLD58A06G964V) che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro MINISTERO ECONOMIA FINANZE, MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende - controricorrenti - avverso SENTENZA d i CORTE D ’ APPELLO ROMA n. 3912/2020 depositata il 04/08/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE. FATTI DI CAUSA La controversia ha ad oggetto la impugnazione del lodo del 14 e 15/11/2013 pronunciato tra la società Giuseppe Bruscolotti s.r.l. e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, del quale la Corte di appello di Roma ha dichiarato la nullità per essere la stessa devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

La Corte, pur affermando che la sussistenza della giurisdizione amministrativa non osterebbe di per sé alla compromettibilità della controversia in arbitri, ha tuttavia ritenuto che le pretese patrimoniali azionate dalla società Bruscolotti ‒ la quale, essendo concessionaria del servizio di raccolta e accettazione delle scommesse ippiche, aveva chiesto di accertare l’eccessiva onerosità del cd. “minimo garantito” previsto dall’art. 5 del contratto di concessione, di risolvere il contratto per inadempimento dei Ministeri convenuti e di condannarli al risarcimento dei danni ‒ implicassero l’esercizio di poteri autoritativi, concernenti anche l’attivazione dei meccanismi di raccolta delle scommesse a quota fissa e di accettazione delle stesse, riservati al giudice amministrativo.

La società Giuseppe Bruscolotti propone ricorso con due mezzi, resistiti dai Ministeri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le parti hanno presentato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente deduce omessa e insufficiente motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata si era limitata a rinviare per relationem ad una identica questione già decisa dalla stessa Corte romana (sentenza n. 13940/2014), non rendendo percepibile il fondamento della decisione perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce l’illegittimità della sentenza per motivi attinenti alla giurisdizione per avere la sentenza erroneamente accolto la censura dell’odierna parte resistente in punto di giurisdizione, ravvisando la giurisdizione del giudice amministrativo, anziché statuire che la questione controversa rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario, con la conseguente sua compromettibilità in arbitri, in quanto trattavasi di controversia a contenuto meramente patrimoniale, nel quale non veniva in rilievo il potere della P.A. a tutela di interessi generali.

Il ricorso può essere definito dalla sezione semplice, alla luce del principio secondo cui l’art. 374 c.p.c. va interpretato nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale di riparto della giurisdizione «si sono già pronunciate le sezioni unite», ovvero sussistono ragioni di inammissibilità inerenti alla modalità di formulazione del motivo e all’esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (SU n. 1599 del 2022).

Nella specie, le Sezioni Unite si sono già pronunciate, enunciando il seguente condivisibile principio di diritto, dal quale la Corte distrettuale si è discostata, secondo cui, in tema di concessioni per l’esercizio di scommesse ippiche, la controversia introdotta per ottenere la condanna della P.A. concedente al risarcimento del danno derivato ai concessionari dal sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche poste a base della convenzione (per il venir meno di fatto della riserva esclusiva pubblica della relativa gestione a seguito dell'ingresso illegale nel mercato di operatori esteri), nonché dalla mancata attivazione di sistemi di accettazione di scommesse a quota fissa e per via telefonica e telematica, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendo la stessa sulla fase di attuazione del rapporto concessorio e venendo in considerazione profili che attengono, non già all’esercizio di poteri autoritativi incidenti sul momento funzionale dello stesso rapporto, ma all’accertamento dell’inadempimento, da parte della P.A. concedente, alle obbligazioni sostanzianti il rapporto giuridico convenzionale a carattere paritetico, sicché la predetta controversia può essere compromessa in arbitrato rituale; pertanto, la controversia introdotta per ottenere la condanna della P.A. concedente al risarcimento del danno derivato ai concessionari (esercenti il servizio di raccolta delle scommesse ippiche) dal sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche poste a base della convenzione (per il venir meno di fatto della riserva esclusiva pubblica della relativa gestione a seguito dell'ingresso illegale nel mercato di operatori esteri), nonché dalla mancata o ritardata attivazione – non essendovi ragione per distinguere le due ipotesi, contrariamente a quanto sostenuto dai Ministeri nella memoria – di sistemi di accettazione di scommesse a quota fissa e per via telefonica e telematica, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendo la stessa sulla fase di attuazione del rapporto concessorio e venendo in considerazione profili che attengono, non già all’esercizio di poteri autoritativi incidenti sul momento funzionale dello stesso rapporto, ma all’accertamento dell’inadempimento, da parte della P.A. concedente, alle obbligazioni sostanzianti il rapporto giuridico convenzionale a carattere paritetico, sicché la predetta controversia può essere compromessa in arbitrato rituale (cfr.

SU n. 23418 del 2020). L’eventuale implicazione di atti amministrativi nell’attivazione di determinati tipi di scommesse non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario, il quale può valutarli e anche disapplicarli se illegittimi, con effetti limitati al rapporto processuale costituito in causa. Pertanto, i motivi di ricorso, congiuntamente esaminati, sono fondati: la controversia ha ad oggetti diritti soggettivi azionabili davanti al giudice ordinario ed è compromettibile in arbitri. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sen