Civil appeal dismissed; parties settled compensation dispute over expropriation indemnities; court declared litigation costs shared.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the contested appeal inadmissible because the parties reached a voluntary settlement agreement. Both the agricultural company and the provincial authority agreed to resolve the dispute regarding expropriation indemnities and requested the court to terminate the proceedings. Consequently, the court dismissed the appeal without remittal, declared the matter settled, and ordered the litigation costs to be shared equally.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 104 c.p.c.; Art. 105 c.p.c.: Upon a voluntary settlement agreement between parties, the court must declare the matter settled, dismiss the appeal without remittal, and allocate litigation costs as agreed or by default.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 4231/2017 proposto da: Azienda Agricola Castelvetro s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 87, presso lo studio dell'avvocato Massimo Colarizi, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Bertolani e Giorgio Bertolani, giusta procura in calce al ricorso - ricorrenti - contro Provincia di Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Dei Gracchi n. 39, rappresentata e difesa dagli avvocati Barbara Bellentani e Alessia Trenti, giusta procura in calce al controricorso e al ricorso incidentale - controricorrente e ricorrente incidentale- avverso l'ordinanza n. 5643/2016 della CORTE D'APPELLO dì BOLOGNA, depositata il 13/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal Cons. Dott.
MARCO MARULLI. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE - Rilevato che con l'epígrafata ordinanza la Corte d'Appello di Bologna ha proceduto a liquidare le indennità dovute dalla Provincia di Modena in favore dell'Azienda Agricola Castelvetro s.r.l. per l'esproprio di alcune aree di un più ampio compendio di proprietà di quest'ultima da destinarsi a completamento di un asse viario; - visto il ricorso proposto in via principale dall'Azienda ed in via incidentale dalla Provincia per la cassazione di detta ordinanza; - considerato che, con atto sottoscritto dai procuratori di entrambe le parti in data 8.6.2022, i ricorrenti hanno reso noto di essere addivenuti ad un componimento bonario della controversia ed hanno chiesto che si dichiari perciò cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio; - preso atto di ciò e ritenuto che, nel disporre in conformità, debba pure procedersi alla cassazione senza rinvio dell'impugnata sentenza, oramai divenuta, per effetto dell intervenuto componimento della controversia, priva di attualità (Cass., Sez.
I, 18/10/2018, n. 26299);
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere; cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e dichiara compensate integralmente tra le partì le spese dì tutti ì gradi di giudizio. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile