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Ordinanza — n. 3324/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding late denial of private writing in debt collection proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3324/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by construction companies against a lower court ruling that deemed a private writing recognized due to late denial. The appellants argued the denial was untimely and the bank failed to produce the original document, while the bank contended the denial occurred after the deadline for initial responses. The court held that the denial was not made in the first hearing or subsequent response, making it tardive, but ruled that the bank's timely objection to this tardiness prevented the writing from being recognized. Consequently, the appeal was dismissed because the lower court correctly applied procedural rules regarding the timing of denials and the necessity of party objections.

Regesto Legislator

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Art. 183, Art. 210, Art. 215 c.p.c.: The denial of a private writing must occur in the first hearing or the first subsequent response; if tardive, the party producing the writing must raise the objection promptly, otherwise the writing is deemed recognized.

Parole chiave

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private writing recognition tardive denial procedural time limits debt collection proceedings objection requirement conto corrente credito edilizio saldo scoperto

Disposizioni normative citate

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Art. 183, sixth paragraph, number 3, of the Code of Civil Procedure
- Col primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione o falsa applicazione dell'art. 183 in relazione agli artt.
Art. 210 of the Code of Civil Procedure
Col secondo denunziano la violazione o falsa applicazione dell'art. 210 cod.
Art. 215, first paragraph, number 2, of the Code of Civil Procedure
L'art. 215, primo comma, n.
D.P.R. n. 115 of 2002, Art. 13, paragraph 1-quater
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 210 cod. proc. civ
Col secondo denunziano la violazione o falsa applicazione dell'art. 210 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15113-19
Cass. n. 1300-02
La tardività del disconoscimento della scrittura privata non è rilevabile d'ufficio, dovendo essere eccepita dalla parte che ha prodotto la scrittura (tra le tante, Cass. n. 1300-02, Cass.n.
Cass. n. 6968-06
Cass. n. 15676-20
6968-06, Cass. n. 15676-20).
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 29471/2017 proposto da: S.C. Costruzioni S.a.s. di Sorrentino Sergio, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Sorrentino Ivan, domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato Fausto Salerno, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro Italfondiario S.p.a.; - intimata - 7)e-à zcl& avverso la sentenza n. 1753/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 10/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2022 dal cons. TERRUSI FRANCESCO.

Fatti di causa La SC Costruzioni s.a.s. di Sorrentino Sergio e Ivan Sorrentino ricorrono per cassazione contro la sentenza con la quale la corte d'appello di Catanzaro ne ha respinto il gravame nei confronti della decisione di primo grado, del tribunale di Catanzaro, che ne aveva a sua volta respinto l'opposizione a un decreto ingiuntivo notificato da Italfondiario s.p.a., quale procuratrice del Banco di Napoli, per il saldo passivo di un conto corrente e per un debito relativo a fatture anticipate e non pagate. Hanno dedotto tre motivi. L'intimata non ha svolto difese.

Ragioni della decisione I. - Col primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione o falsa applicazione dell'art. 183 in relazione agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., nella parte in cui l'impugnata sentenza ha ritenuto tardivo il disconoscimento della scrittura fideiussoria posta a base dell'ingiunzione. Col secondo denunziano la violazione o falsa applicazione dell'art. 210 cod. proc. civ. per avere la corte d'appello omesso di ordinare l'esibizione dell'originale della scrittura ritualmente disconosciuta. Col terzo, infine, deducono l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione a proposito delle consegue della decisione, volta che Italfondiario non aveva chiesto la verificazione della scrittura stessa; sicché codesta non sarebbe stata utilizzabile a scopo decisorio.

II. - I motivi possono essere unitariamente esaminati per connessione, essendo tutti dipendenti dalla questione della ritenuta tardività del disconoscimento. Il ricorso è infondato. III. - La corte d'appello ha sottolineato che il disconoscimento era avvenuto solo con la memoria di costituzione di nuovo difensore in data 8-11-2013, e che la tardività del medesimo era stata tempestivamente eccepita da Italfondiario con la memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 3, cod. proc. civ. I ricorrenti, fermo che in effetti il disconoscimento era stato fatto con la citata memoria dell'8-11-2013, ec:cepiscono che invece quello della memoria ex art. 183, n. 3, cod. proc. civ. (scadente il 5-12-2013) non era, per Italfondiario, il primo momento utile per formulare l'eccezione, atteso che la memoria di costituzione di nuovo difensore era stata depositata quando ancora era in corso il termine per il deposito della memoria ex art. 183, n. 2, scadente il 15-11- 2013.

Sennonché tale circostanza è del tutto irrilevante. L'art. 215, primo comma, n. 2), cod. proc. civ. dispone che la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce "nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione". Codesta deve individuarsi in un atto processualmente rilevante compiuto alla presenza di entrambe le parti, attesa l'esigenza dell'immediatezza della conoscenza del disconoscimento in capo al soggetto che ne è destinatario, tanto che - si dice - non può intendersi come prima risposta il mero deposito cli note difensive o di memorie autorizzate o di costituzione di nuovo difensore, proprio perché effettuato in assenza della controparte (v.

Cass. n. 15113-19). IV. - È allora ovvio che non interessa che la comparsa di costituzione di nuovo difensore, contenente il disconoscimento, fosse stata depositata - come obiettano i ricorrenti - a termine ex art. 183, in. 2, cod. proc. civ. in corso. Non interessa perché, non essendo stato fatto il disconoscimento in presenza delle parti, ma solo col deposito di una nuova comparsa di costituzione, era per l'appunto tempestiva l'eccezione di tardività sollevata dalla banca con la prima memoria (quella ex art. 183, n. 3, cod. proc. civ.) successiva al momento in cui era stato possibile prendere contezza del contenuto della suddetta nuova comparsa.

Ne segue che giustamente la corte d'appello ha considerato la scrittura come riconosciuta. Invero il disconoscimento era avvenuto tardivamente. La tardività del disconoscimento della scrittura privata non è rilevabile d'ufficio, dovendo essere eccepita dalla parte che ha prodotto la scrittura (tra le tante, Cass. n. 1300-02, Cass.n. 6968-06, Cass. n. 15676-20). Nel caso concreto l'eccezione era stata formulata, e ciò era avvenuto tempestivamente. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativ