Cassation court dismisses appeal regarding improper offset of EU PAC subsidies against milk levy debts by regional authority.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the agricultural company's appeal against the Lombardy Region's refusal to offset EU PAC subsidies with outstanding milk levy debts. The lower courts correctly identified the offset as improper because both debts stemmed from a single relationship with the European Union and were registered in the national debt registry. Consequently, the court upheld the original judgment, ruling that the regional authority lacked the exclusive right to collect the levy and that the offset violated legal requirements for debt certainty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1246 n. 3 c.c.; Art. 115 c.p.c.; Art. 92 c.p.c.; The court established that an offset between a farmer's EU subsidy claim and a milk levy debt is improper when both arise from the same relationship with the Union, as the regional authority cannot unilaterally offset these specific credits without meeting strict procedural prerequisites.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14279/2017 R.G. proposto da : AZ AGR RUBINI GIOVANNI ED ETTORE SS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIZZA, 59, presso lo studio dell’avvocato PALMISANO ANGELA (PLMNGL70E49H501M) rappresentato e difeso dagli avvocati ERMONDI ESTER (RMNSTR64E71H604Z), CALABRO’ DANIELA (CLBDNL75H67E897F) - ricorrente - contro REGIONE LOMBARDIA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 2, presso lo studio dell’avvocato PIROCCHI GABRIELE (PRCGRL65A02H501S) rappresentato e difeso dall'avvocato ORLANDI MARINELLA (RLNMNL65P64F205N) -controricorrente- avverso SENTENZAd ella CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 1198/2016 depositata il6 dicembre 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE. RILEVATO che l’Azienda Agricola Rubini Giovanni ed Ettore conveniva in giudizio la Regione Lombardia per sentirla condannare a corrispondere quanto dovuto a titolo di contributo comunitario denominato PAC, riferendo che l’amministrazione aveva opposto in compensazione il debito gravante sull’azienda agricola a titolo di prelievo supplementare per quote latte; che la domanda era rigettata dal Tribunale di Mantova e il gravame della Regione Lombardia rigettato dalla Corte d’appello di Brescia che, con sentenza del 6 dicembre 2016, rilevava che si trattava di compensazione impropria, essendo i debiti e crediti iscritti nel «Registro nazionale dei debiti» e inerenti ad un unico rapporto intercorrente tra ciascun produttore e l’Unione europea; che non trovava applicazione la sospensione delle procedure di recupero delle quote latte in mancanza di richiesta di rateizzazione da parte dell’azienda debitrice e che era infondata la tesi difensiva circa la legittimazione esclusiva dell’AGEA a riscuotere il prelievo supplementare; che l’Azienda Agricola Rubini ha proposto ricorso resistito dalla Regione Lombardia; che le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO che l’Azienda Agricola Rubini ha proposto i seguenti motivi di ricorso: il primo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in appello sulla doglianza riguardante la dedotta illegittimità della disposta compensazione per mancanza dei presupposti di certezza e liquidità del credito per prelievo supplementare; il secondo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1246 n. 3 c.c., 3, comma 5 duodecies, del d.l. n. 182 del 2005, convertito in legge n. 231 del 2005 (art. 3, comma 2) e 115 c.p.c., per avere i giudici di merito ritenuto che si trattasse di compensazione impropria o atecnica; il terzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 8 quinquies, commi 8 e 10, della legge n. 33 del 2009, per avere ritenuto legittimata a provvedere alla riscossione coattiva del credito per il prelievo supplementare la Regione Lombardia anziché l’Agea; il quarto denuncia violazione dell’art. 92 c.p.c., per non avere disposto la compensazione delle spese. che il primo motivo è inammissibile per improprietà del mezzo, in quanto proposto, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per far valere l’omessa pronuncia su una questione, qual è quella riguardante la compensazione impropria, in ordine alla quale l’accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d’ufficio (cfr.
Cass. n. 33872 del 2022, n. 28568 del 2021, n. 7474 del 2017), essendo l’omissione di pronuncia configurabile solo su domande ed eccezioni in senso stretto (cfr. Cass. n. 923 del 2017, n. 12626 del 2011); che il secondo motivo è infondato, avendo la sentenza impugnata deciso in senso conforme alla giurisprudenza di legittimità che ha qualificato in termini di compensazione impropria quella disposta dall’amministrazione creditrice a titolo di prelievo supplementare per quote latte rispetto al credito dell’agricoltore per contributi PAC (cfr.
Cass. n. 8230 e 16530 del 2022, n. 24325 del 2020); che il terzo motivo è infondato, avendo la sentenza impugnata deciso in senso conforme al principio secondo cui la compensazione di cui si tratta può essere effettuata dal competente Organismo pagatore regionale (cfr. Cass. n. 8230 del 2022); che il quarto motivo, riguardante la mancata compensazione delle spese, è inammissibile, appuntandosi su una incensurabile valutazione del giudice di merito; che, in conclusione, il ricorso è rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in € 6200,00, di cui € 200,00 per esborsi. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto,