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Ordinanza — n. 3210/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy declaration, upholding simplified notification rules and insolvency criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3210/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal challenging the bankruptcy declaration of S.r.l. Giglio Immobiliare, affirming the lower court's decision. The appellant argued that the notification of the bankruptcy petition was null due to improper service methods and that the company was not insolvent given its asset value. The court ruled that the simplified notification procedure under the Bankruptcy Law does not require strict adherence to standard civil procedure rules when the debtor is absent, and confirmed the insolvency based on existing liens and unpaid debts.

Regesto Legislator

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Art. 15 l.fall.; Art. 47 disp. att. c.p.c.: The simplified notification procedure for bankruptcy petitions allows service by deposit at the town hall if the debtor is absent, without requiring the bailiff to indicate the specific access time, provided the absence is attributable to the debtor's negligence.

Parole chiave

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simplified bankruptcy notification insolvency criteria assessment civil procedure code applicability electronic address obligation bankruptcy declaration appeal procedure di insolvenza notificazione viziata gara d'appalto infruttuosa

Disposizioni normative citate

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Art. 15 l.fall.
8632/18 Angelina-Maria Perrino estensore Quanto all’eccepita nullità della notificazione, ha fatto leva sul procedimento semplificato previsto dall’art. 15 l.fall., che non prevede l’osservanza delle modalità previste dall’art.
Art. 47 disp. att. c.p.c.
140 c.p.c.,e ha aggiunto che in base all’art. 47 disp.att.
Art. 5 l.fall.
4.- Il secondo motivo , col quale si denuncia la violazione dell’art. 5 l.fall., là dove la corte d’appello non avrebbe applicato i criteri di valutazione dello stato d’insolvenza propri delle società in liquidazione, è poi inammissibile, perché non si confronta col contenuto della decisione.
Art. 16 d.l. n. 185/2008
11 del ricorso,non ha osservato l’obbligo gravante su ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al registro delle imprese, di dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata (ex art. 16 del d.l.
d.l. n. 179/12
a), del d.l. n. 179/12, conv., con mod., con l.
art. 140 c.p
15 l.fall., che non prevede l’osservanza delle modalità previste dall’art. 140 c.p.c.,e ha aggiunto che in base all’art.
art. 47 disp.att. c.p
140 c.p.c.,e ha aggiunto che in base all’art. 47 disp.att. c.p.c.
art. 145 c.p
8632/18 Angelina-Maria Perrino estensore ne segnano l'in superabile diversità rispetto all’ordinario procedimento delineato dall’art. 145 c.p.c., volto ad assicurare alla persona giuridica l'effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6866/22
Cass. n. 34470/22
6866/22, punto 2.1, ribadita da Cass. n. 34470/22).
Cass. nn. 7260/05
8632/18 Angelina-Maria Perrino estensore perché le memorie hanno funzione illustrativa, e non già integrativa delle censure proposte in ricorso (Cass. nn. 7260/05; 26670/14; 26332/16).
Cass. 26670/14
Cass. 26332/16
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Testo completo

l’anno 2018,proposto da s.r.l. Giglio Immobiliare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procure speciali in calce al ricorso e alla memoria ex art. 380 - bis 1 c.p.c. , da gli avvocati Romolo Reboa e Riccardo Gallese, elettivamente domiciliatosi presso lo studio del primo in Roma, alla via Flaminia, n. 213 -ricorrente- contro Fallimento di s.r.l. Giglio Immobiliare, in persona del curatore , rappresentato e difeso , giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. Federico Casa, col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via Giosuè Borsi, n. 4, presso lo studio dell’avv.

Federica Scafarelli -controricorrente- nonché contro Oggetto: Fallimento- Procedimento prefallimentare- Notificazione semplificata.RG n. 8632/18 Angelina-Maria Perrino estensore Fallimento di s.r.l. Ecorifiuti, in persona del curatore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. Roberto Bartolini, col quale elettivamente si domicilia presso il domicilio digitale del difensore -controricorrente- per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Venezia, depositata in data8 febbraio 2018, n. 328/2018; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 13 gennaio 2023 dal consigliere Angelina-MariaPerrino.

Fatti di causa Emerge dalla sentenza impugnata che il tribunale di Vicenza dichiarò il fallimento della s.r.l. Giglio Immobiliare, su ricorso del curatore del fallimento di s.r.l. Ecorifiuti, in esito a procedimento al quale la società non partecipò. A fondamento della decisione il tribunale addusse, a dimostrazione dello stato d’insolvenza in cui la debitrice versava, l’esito infruttuoso del pignoramento presso una banca effettuato dal curatore istante, l’esistenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli,l’avvio di azioni esecutive sugli immobili, e l’omesso deposito dei bilanci a partire dal 2009.

La società impugnò la sentenza denunciando, per un verso, la nullità della notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento, perché dalla relata emergeva che l’ufficiale giudiziario, recatosi in orario imprecisato presso lo studio del commercialista dove aveva sede la società, si era limitato a citofonare , contentandosi della mancata risposta per procedere al deposito del plico presso la casa comunale; per altro verso, l’insussistenza dello stato d’insolvenza, in considerazione del valore del patrimonio immobiliare, superiore all’importo di tutti i crediti vantati, perdipiù in corso di cessione per un prezzo ancora superiore.

La corte d’appello di Venezia ha rigettato il reclamo.RG n. 8632/18 Angelina-Maria Perrino estensore Quanto all’eccepita nullità della notificazione, ha fatto leva sul procedimento semplificato previsto dall’art. 15 l.fall., che non prevede l’osservanza delle modalità previste dall’art. 140 c.p.c.,e ha aggiunto che in base all’art. 47 disp.att. c.p.c. l’ufficiale giudiziario è tenuto a indicare nella relata di notificazione l’orario in cui l’attività è stata eseguita soltanto se la parte interessata lo richieda. Con riguardo allo stato d’insolvenza, ha anzitutto escluso di poterlo valutare in base ai criteri applicabili alle società in liquidazione (posto che la fallita non era in liquidazione, ma soltanto inattiva), e comunque ha evidenziato, a sostegno della strutturale incapacità della Giglio Immobiliare di far fronte alle proprie obbligazioni, la circostanza che il patrimonio immobiliare della fallita era gravato da ipoteche, giudiziale e volontaria, e da pignoramento, nonché la perdurante inattività della debitrice , il considerevole credito vantato dall’Agenzia delle entrate per tributi non pagati sin dal 2005, nonché le azioni esecutive promosse dai creditori.

Contro questa sentenza propone ricorso la s.r.l. Giglio Immobiliare, articolato in due motivi, cui reagiscono con controricorsi il curatore del fallimento della debitrice, nonché il curatore del fallimento creditore procedente. Tutte le parti depositano memoria. Motivi della decisione 1.- Col primo motivo di ricorso , proposto ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 15 l.fall., sostenendo che la notificazione mediante deposito presso la casa comunale debba trovare applicazione nella sola ipotesi d’irreperibilità della società fallenda presso la propria sede, da intendere come impossibilità di essere localizzata, e quindi, nel caso in cui la sede legale risulti sconosciuta o inesistente; di modo che nel caso in esame non si sarebbe potuti ricorrere al deposito presso la casa comunale in base alla sola omessa risposta al citofono. 2.-Il motivo è infondato.RG n. 8632/18 Angelina-Maria Perrino estensore Questa Corte ha già chiarito, difatti, che l’art. 15, comma 3, l.fall., come novellato dall’art. 17, comma 1, lett. a), del d.l. n. 179/12, conv., con mod., con l. n. 221/12, nel prevedere tre distinte, e fra loro subordinate, modalità di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del correlato decreto di convocazione, non richiede, nel caso in cui la notifica zione a mezzo PEC non sia andata a buon fine, che l'ufficiale giudiziario che si è recato personalmente presso la sede dell'impresa e che, per qualsiasi ragione, non ha potuto ivi eseguire la notificazione, effettui ulteriori ricerche onde accertare l'irreperibilità del destinatario; pertanto, una volta che l'ufficiale giudiziario abbia attestato l'impossibilità di compimento della notificazione presso la sede, la notificazione deve ritenersi correttamente eseguita e perfezionata con il deposito dell'atto presso la casa comunale (Cass. n. 7258/22, che ha argomentatamente superato l’obiter in senso contrario di Cass. n. 28803/18). 2.1.-Il procedimento di notificazione contemplato dalla norma si articola in una sequenza che prevede , nell'ordine e in via man mano subordinata, la notificazione, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore; nel caso in cui, per qualsiasi ragione, questa modalità non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notificazione, a cura del creditore istante, ad opera dell’ufficiale giudiziario di persona (ex art. 107, comma 1, del d.P.R. n. 1229/1959), presso la sede legale della società risultante dal registro delle imprese; infine, qualora neppure questa modalità sia attuabile, l’esecuzione della notificazione mediante il deposito dell'atto presso la casa comunale della sede iscritta nel registro delle imprese. 3.- Questo sistema, ha stabilito la Corte costituzionale (con la sentenza n. 146/16, ribadita con l’ordinanza n. 162/17), tiene conto della specialità e della complessità degli interessi, anche di natura pubblica, coinvolti nel procedimento prefallimentare, che RG n. 8632/18 Angelina-Maria Perrino estensore ne segnano l'in superabile diversità rispetto all’ordinario procedimento delineato dall’art. 145 c.p.c., volto ad assicurare alla persona giuridica l'effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati.

L’art. 15, comma 3, l.fall., invece, come emerge dalla relazione di accompagnamento dell’art. 17 del d.l. n. 179/12, si propone di " coniugare " quella finalità "con le esigenze di celerità e speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale". A tal fine, non è previsto l’espletamento di ulteriori formalità, ancorché normalmente contemplate dal codice di rito, quando il mancato rinvenimento dell'imprenditore presso la propria sede debba a lui imputarsi. Il che è esattamente ciò che è avvenuto nel caso in esame, in cui è pacifico che l’ufficiale giudiziario si è recato di persona presso la sede della fallenda e non ha potuto eseguire la notificazione perché nessuno gli ha risposto. 3.1.-E ciò, perdipiù, al cospetto della negligenza della società, che, come riconosce a pag. 11 del ricorso,non ha osservato l’obbligo gravante su ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al registro delle imprese, di dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata (ex art. 16 del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, come novellata dalla legge n. 35 del 2012, e diversamente da quanto si sostiene in ricorso), che costituisce l'indirizzo "pubblico informatico" che l’imprenditore deve attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo finanche per i dodici mesi successivi alla cancellazione, senza che sussista alcun compito di verifica dell’ufficio camerale (da ultimo, in termini, Cass. n. 6866/22, punto 2.1, ribadita da Cass. n. 34470/22). 3.2.-Inammissibile, perché nuova rispetto alla prospettazione del ricorso, calibrato sull’affermata inapplicabilità della modalità di notificazione mediante deposito presso la casa comunale, è poi la censura, su cui è incentrata la memoria, concernente l’omessa indicazione dell’orario di accesso dell’ufficiale giudiziario: e ciò RG n. 8632/18 Angelina-Maria Perrino estensore perché le memorie hanno funzione illustrativa, e non già integrativa delle censure proposte in ricorso (Cass. nn. 7260/05; 26670/14; 26332/16).

Il motivo è rigettato. 4.- Il secondo motivo , col quale si denuncia la violazione dell’art. 5 l.fall., là dove la corte d’appello non avrebbe applicato i criteri di valutazione dello stato d’insolvenza propri delle società in liquidazione, è poi inammissibile, perché non si confronta col contenuto della decisione. 4.1.- Il giudice d’appello ha difatti ravvisato la strutturale incapacità della s.r.l. Giglio Immobiliare a far fronte alle proprie obbligazioni anche a voler seguire la prospettazione indicata dalla fallenda: e ciò perché, ha rimarcato, gli immobili risultavano gravati da ipoteche e pignoramenti, a fronte di ingenti crediti per tributi non pagati dal 2005 e di azioni esecutive promosse dai creditori. 5.-Il ricorso è rigettato e le spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida, per ciascuna controricorrente, in euro 7500,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, e oltre al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unific