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Ordinanza — n. 3094/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding false notification, ruling appellate court's summary reasoning is sufficient.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3094/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Luca Faggioli's cassation appeal against the Bologna Court of Appeal's dismissal of his claim for false notification. Faggioli argued the notification date on the official document was false because the police sent the ticket to a third party before the post office delivered it to him. The court held that appellate judges are not required to detail every fact or refute every argument, provided their decision is logically coherent and based on sufficient evidence.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: The appellate court's decision is valid if the conviction is based on a logical and coherent examination of relevant evidence, without the necessity of explicitly refuting every unaccepted thesis or detailing every piece of evidence.

Parole chiave

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false notification false official document appellate court reasoning cassation appeal procedural omission ammende per infrazione procedurale sviamento della giustizia motivi di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nr. 4
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta in riferimento all’art. 360 comma 1 nr.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nr. 5
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta in riferimento all’art. 360 comma 1 nr.
Art. 132 c.p.c.
4 cpc, violazione dell’art. 132 cpc ai fini dell’applicazione degli artt.
Art. 88 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
88 cpc da parte del Ministero, attesa l’accertata insussistenza di alterazione nel documento contestato ed avendo la Corte d’Appellocorrettamente liquidato le spese secondo la regola della soccombenza di cui all’art. 91 cpc.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24149/2020 R.G. proposto da : FAGGIOLI LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. COLOMBO 440, presso lo studio dell’avvocato CARUSO RENATO (CRSRNT66B13H501J) rappresentato e difeso dall'avvocato FAGGIOLI LUCA (FGGLCU64E01A944C) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 3580/2019 depositata il17/12/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2022 dal Consigliere MARINA MELONI. FATTI Dl CAUSA Luca Faggioli ricorse davanti al giudice di Pace di Forlì avverso sanzione amministrativa elevata dalla Polizia stradale di Forlì e propose querela di falso avverso la relata di notifica apposta sul verbale di contestazione amministrativa avente ad oggetto la sanzione amministrativa da lui impugnata. Il Giudice di Pace sospese il giudizio e rimise le parti avanti al Tribunale di Bologna il quale, istruita la causa, rigettò la domanda.

La Corte di Appello di Bologna su impugnazione del ricorrente confermò la sentenza di primo grado. Il ricorrente, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza n. 3580/2019 con cui la Corte di Appello di Bologna ha deciso rigettando l’accertamento del falso dedotto con la querela nei confronti del Ministero dell’Interno in merito alla relata apposta alla sanzione amministrativa meglio specificata nel ricorso ex art. 366 cpc. affidato a sette motivi e memoria. Il Ministero dell’Interno si è costituito con controricorso. I RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo e secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.112 e 115 cpc in riferimento all’art. 360 comma 1 nr.4 cpc, perché la Corte di Appello di Bologna ha ritenuto non sussistente il falso ideologico, in quanto comunque la notifica sarebbe stata eseguita dall’ufficio postale di Roma Fiumicino, quando invece ciò non corrispondeva al vero, visto che nel giorno indicato nella relata, per espressa ammissione del Ministero, il verbale non era stato inviato al destinatario, ma a un terzo delegato che solo successivamente lo aveva inviato al destinatario.

Quindi secondo il ricorrente la sentenza ha omesso di pronunciarsi sui fatti e sulla domanda formulata, in particolare sulla circostanza che, come lo stesso Ministero ammette, la data indicata nella relata non rappresenta la data di notifica al destinatario, ma la data dell’invio del verbale dall’ufficio postale di Bologna (che non compare nella relata) al terzo delegato (centro Servizi S.I.N. di Reggio Calabria) che poi notificherà in data evidentemente diversaal destinatario. I due motivi sono manifestamente infondati. Infattiè incontroverso che la notifica sia stata eseguita in data 5/7/2010 a mezzo del servizio postale e cioè dall’Ufficio Postale di Roma Fiumicino nel senso che quella è la data in cui è avvenuta la consegna all’ufficio; quanto all’iter notificatorio, come descritto nella relata, la sentenza impugnata ha chiarito come la notifica sia realmente avvenuta secondo i tempi e le modalità descritte nel senso che le Poste Italiane si sono avvalse, in virtù di apposita convenzione nell’ottica di efficienza ed economicità del servizio, di agenti esterni per gli adempimenti materiali prodromici (imbustamento e consegna plichi all’ufficio postale) devolvendo quindi, del tutto legittimamente, a privati l’attività intermedia afferente una fase del procedimento di notifica.

Pertanto, dato che le attività esternalizzate devono a tutti gli effetti ritenersi mera attività materiale, correttamente il giudice di merito ha affermato che la mancata descrizione delle attività materiali eseguite dall’agente privato non inficia la veridicità delle attestazioni contenute nella relata di notifica. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 3 e 5 cpc, violazione art. 201 codice della strada e legge 890/1982 perché in data 5/7/2010 il verbale non era stato spedito all’Ufficio di Roma Fiumicino ma al Centro Servizi S.I.N. e pertanto non poteva ritenersi avvenuta la notifica.

Secondo il ricorrente l a Corte d’Appello omette di considerare circostanze decisive ai fini dell’accertamento della falsità, quale è quella della data della spedizione al terzo delegato per la notifica, in luogo della data di spedizione al destinatario della notifica come emerso in corso di causa e ripetutamente confessato dal Ministero (ovvero che la relata indica che il giorno 5.7.2010, l’agente notificatore ha notificato al destinatario il verbale tramite l’ufficio postale di Roma Fiumicino,mentre il 5.7.2010 ha inviato il verbale dall’ufficio postale di Forlì al terzo delegato ovvero il centro servizi Sin di Reggio Calabria).

Il motivo è infondatoin quanto come già chiarito dal giudice del merito le attività materiali interne (Cass.7177 del 2012) effettuate da privati in virtù di apposita convenzione non rilevano ai fini di quanto dichiarato nella relata di notifica che pertanto risulta veritiera anche senza menzione dei passaggi intermedi e delle predette specifiche attività materiali(Cass.27021 del 2014). Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta in riferimento all’art. 360 comma 1 nr.4 cpc, che la Corte d’Appello motiva per relationem alla sentenza di primo grado ed omette di considerare circostanze poste a base dei motivi di gravame.

Il quarto motivo è infondato. Infatti la sentenza impugnata contiene la concisa esposizione dello svolgimento del processo" e "la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto"-ed infatti contiene il minimo indispensabile necessario a dar conto del rigetto dell’appello attraverso la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa, rendendo possibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo. Secondo risalente insegnamento di questa Corte, al giudice di merito non può invero imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché ne' l'una ne' l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo.

In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 5 cpc, omesso esame di fatti decisivi perché in buona sostanza la Corte d’Appello valorizza solo la circostanza riguardante l’ufficio postale di Roma Fiumicino, e non gli altri elementi non corrispondenti al vero presenti all’interno della relata, costituenti singoli elementi di falsità, e come tali idonei a costituire il falso ideologico del pubblico ufficiale.

Il quinto motivo reitera quanto già lamentato nei precedenti motivi ed è inammissibile in quanto mira ad un riesame dei fatti e ad una diversa lettura delle norme sul procedimento notificatorio. Con il sesto e settimo motivo di ricorso il ricorrente lamenta in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 4 cpc, violazione dell’art. 132 cpc ai fini dell’applicazione degli artt. 88 e 92 cpc perché la Corte d’Appello ha errato non accogliendo l’impugnazione sulle spese per violazione dell’art. 88 cpc, ed omettendo ogni indagine sulle due diverse relate prodotte dal Ministero che, anche nel giudizio di appello, non aveva mai dichiarato di rinunciare ad avvalersi del documento alterato prodotto.

Inoltre ha omesso di pronunciarsiin ordine alla richiesta compensazione delle spese di giudizio. Il sesto e settimo motivo sono infondati non risultando accertato alcun comportamento in violazione dell’art. 88 cpc da parte del Ministero, attesa l’accertata insussistenza di alterazione nel documento contestato ed avendo la Corte d’Appellocorrettamente liquidato le spese secondo la regola della soccombenza di cui all’art. 91 cpc. In considerazione di quanto sopra il ricorso proposto deve essere rigettato con condanna del ricorrente al p agamento delle spese di giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso . Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3000,00 oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale/ e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific