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Ordinanza Interlocutoria — n. 2932/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses expulsion appeal due to improper notification to Interior Ministry instead of Prefect.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2932/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Amir Singh's appeal against an expulsion order because the filing was incorrectly notified to the Ministry of the Interior rather than the Prefect of Rome. The lower court had rejected the appeal as late, but the Supreme Court found the notification itself null due to the wrong recipient. Consequently, the case was remanded for re-notification to the correct authority within thirty days.

Regesto Legislator

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Art. 18, c.3, l. n. 150/11; Art. 291 cod. proc. civ.: While statutory deadlines for opposing expulsion orders are strict, a notification error to the Interior Ministry instead of the Prefect does not invalidate the appeal; the case must be re-notified to the correct authority.

Parole chiave

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expulsion appeal notification error wrong recipient remand for re-notification statutory deadline Prefect of Rome Italian immigration law inosservanza del termine perentorio

Disposizioni normative citate

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Art. 18, c.3, l. n. 150/11
per l’opposizione al decreto d’espulsione, di cui all’art. 18, c.3, l. n. 150/11.
Art. 291 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 9078 del 7.7.2000
Sez. 1, n. 5537 del 13.4.2001
Sez. 1, n. 5537 del 13.4.2001, Rv.
Sez. U, n. 15141 del 28.11.2001
545917 — 01; Sez. U, n. 15141 del 28.11.2001, Rv.
Sez. 1, n. 10991 del 10.6.2004
550716 —01; Sez. 1, n. 10991 del 10.6.2004, Rv.
Sez. 1, n. 1395 del 27.1.2004
573508 —01; Sez. 1, n. 1395 del 27.1.2004, Rv.
Sez. 1, n. 28869 del 29.12.2005
569699 — 01; Sez. 1, n. 28869 del 29.12.2005, Rv.
Sez. 1, n. 14293 del 21.6.2006
585689 —01; Sez. 1, n. 14293 del 21.6.2006, Rv.
Sez. 1, n. 825 del 19.1.2010
592741-01; Sez. 1, n. 825 del 19.1.2010, Rv.
Sez. 6-1, n. 16178 del 30.7.2015
Sez. 1 n. 12665 del 13.5.2019
(Sez. 1 n. 12665 del 13.5.2019 Rv.
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Testo completo

zione a decreto d’espulsione Dott. LAURA TRICOMI - Consigliere - Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere - Ud.7.12.2022 - CC Dott. ROSARIO CAIAZZO - Consigliere – Rel. R.G.N.28961/2021 Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI - Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso28961/2021 proposto da: AMIR SINGH, elettivamente domic iliato presso lo studio dell'avvocato Mario Antonio Angelelli,dal quale è rappresentato e difeso, con procura speciale in calce al ricorso; -Ricorrente - -contro- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., domiciliatopresso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentatoe difeso; -Resistente avverso l’ordinanzad el Giudice di pace di Roma, depositata il 12/4/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/12/2022,dal Consigliere relatore, dott.

ROSARIO CAIAZZO. RILEVATO CHE Con ordinanza depositata il 12.4.21, il Giudice di pace di Roma dichiarò inammissibile il ricorso proposto da Amir Singh avverso il decreto d’espulsione emesso dal Prefetto di Roma, e l’ordine del Questore di Roma del 3.8.20 di lasciare il territorio dello Stato italiano, osservando che tale ricorso era stato presentato tardivamente il 30.9.20, oltre il termine di 30 gg. per l’opposizione al decreto d’espulsione, di cui all’art. 18, c.3, l. n. 150/11. Amir Singh ricorre in cassazione con unico motivo. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

RITENUTO CHE L’unico motivo del ricorso lamenta l’illegittimità dell’ordinanza impugnata per aver ritenuto tardiva l’opposizione avverso il decreto d’espulsione, omettendo di applicare la sospensione feriale dei termini. La causa va rimessa a nuovo ruolo per la notificazione del ricorso alla Prefettura di Roma, in considerazione della nullità della notifica eseguita alla Prefettura presso l’Avvocatura generale dello Stato. Secondo giurisprudenza granitica di questa Corte nei giudizi di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, la legittimazione passiva appartiene in via esclusiva, personale e permanente al Prefetto, quale autorità che ha emesso il provvedimento, ed è inammissibile il ricorso per cassazione notificato al Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura generale dello Stato invece che al Prefetto in proprio (Sez. 1, n. 9078 del 7.7.2000, Rv.53895501;

Sez. 1, n. 5537 del 13.4.2001, Rv. 545917 — 01; Sez. U, n. 15141 del 28.11.2001, Rv. 550716 —01; Sez. 1, n. 10991 del 10.6.2004, Rv. 573508 —01; Sez. 1, n. 1395 del 27.1.2004, Rv. 569699 — 01; Sez. 1, n. 28869 del 29.12.2005, Rv. 585689 —01; Sez. 1, n. 14293 del 21.6.2006, Rv. 592741-01; Sez. 1, n. 825 del 19.1.2010, Rv. 611929-01; Sez. 6 -1, n. 16178 del 30.7.2015, Rv. 636358 —01). Invece va disposta la rinotificazione in sanatoria ex art.291 cod.proc.civ. (Sez. 1 n. 12665 del 13.5.2019 Rv. 653771 -01), allorché, come in questo caso, il ricorso è stato rivolto correttamente contro il Prefetto ma è stato erroneamente notificato a costui presso l'Avvocatura generale dello Stato, in taleipotesi nella quale non si registra no vizi intrinseci del ricorso quanto alla editio actionis e vocatio in ius , ma solo della sua notificazione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la notificazione del ricorso al Prefetto di di Roma , presso la sua sede, nel termine di gg. 30 dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso nella