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Ordinanza — n. 2809/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal against expulsion order rejected as inadmissible due to improper defendant notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2809/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed against the Ministry of the Interior rather than the Prefect who issued the expulsion decree. The lower court had rejected the applicant's opposition to the expulsion based on his English language proficiency and the finality of the decision. The Court ruled that appeals in such cases must be directed to the authority that issued the original decree and notified to that same body.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 10, lett. a) d.p.r. n. 240/2015: A cassation appeal against an expulsion order must be filed against the authority that issued the decree and notified to that same authority, not the Ministry of the Interior.

Parole chiave

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expulsion appeal inadmissible appeal proper defendant notification rules foreigner expulsion cassation procedure Ministry of Interior difficoltà linguistiche

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 10, lett. a) d.p.r. n. 240/2015
Cass. n. 22694 del 11/08/2021

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 22694 del 11/08/2021
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26216/2021 R.G. proposto da : EBOKA SUNNY, rappresentato e difeso dall’avv. NOEMI NAPPIpec noemi.nappi@avvocatiavellinopec.it; -ricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore -resistente- avverso l’ ORDINANZA d el GIUDICE DI PACE AREZZO n. 307/2021 depositata il 06/03/2021 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023dal Consigliere RITA E.A. RUSSO . RILEVATO CHE Con atto notificato al M inistero dell'Interno presso l'Avvocatura generale dello Stato in data 7 ottobre 2021, EBOKA SUNNY ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale il Giudice di Pace di Arezzo ha respinto la sua opposizione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Arezzo, in data 4.1.2021 notificato in pari data.

In particolare, il Giudice di pace ha ritenuto sussistente in concreto la conoscenza della lingua inglese, utilizzata nel decreto, in base ai documenti in atti che dimostravano che la conversazione in sede di audizione si era svolta in inglese ed ha rilevato la definitività del provvedimento di rigetto della domanda di protezione.Il ricorrente si è affidato a due motivi.Non si è costituito il Ministero dell’Interno. L a causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 18 gennaio 2023. RITENUTO CHE Il ricorso è inammissibile posto che è stato evocato in giudizio in Ministero dell’Interno e il ricorso è stato notificato presso l’Avvocatura dello Stato.

Questa Corte ha già affermato il principio, cui il Collegio intende dare continuità, che i l ricorso per cassazione, avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione del cittadino straniero, va proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso la stessa, sicché deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero dell'Interno e ad esso notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato (Cass. n. 22694 del 11/08/2021) Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione della parte intimata. Il procedimento è esente dal versamento del contributo unificato, sicché non si applica l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il rico