Cassation appeal dismissed as judgment extinguished by the parties' mutual withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the parties' mutual withdrawal of the lawsuit. Recurrents PISANO and CANNAS had withdrawn their claim against BPER and BANCO DI SARDEGNA, a move accepted by the opposing party. Consequently, the court applied Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code to terminate the proceedings without further disposition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: When parties mutually withdraw the lawsuit, the judgment is extinguished and no further procedural measures are required.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19996/2018 R.G. proposto da : PISANO RAIMONDO, CANNAS MARIA ANTONIETTA, elettivamente domiciliati in ROMA C/O STUDIO GUARINI PIAZZA BORGHESE, 3, presso lo studio dell’avvocato PISTIS ELISABETTA (PSTLBT78S50B745N) rappresentati e difesi dall'avvocato FALQUI MARGHERITA (FLQMGH68E42B354X) -ricorrenti- contro BPER CREDIT MANAGEMENT SCPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A. VALLISNERI 11, presso lo studio dell’avvocato CECERE STEFANO (CCRSFN70A24I452L) rappresentato e difeso dall'avvocato BAGHINO STEFANO (BGHSFN67A11B745W) -controricorrente- nonchécontro BANCO DI SARDEGNA SPA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 1064/2017 depositata il21/12/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023 dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE. RILEVATO - che è proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 1064/2017; - che le parti hanno depositato ri nuncia accettata agli atti del processo; RITENUTO - che il giudizio va dichiarato estinto, ai sensi degli art. 390 e 391 cod. proc. civ., per essere intervenuta la rinuncia al medesimo (cfr. Cass., sez. un., ord. 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., ord. 26 febbraio 2015, n. 3971; 5 maggio 2011, n. 9857; 15 ottobre 2009, n. 21894); -che nulla va disposto sulle spese;
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto. Così deciso i