Court dismisses appeal as withdrawn; defendant accepted withdrawal per Civil Procedure Code articles 390 and 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal dismissed following the plaintiff's formal withdrawal, which the defendant accepted. The plaintiff, Siena NPL 2018 s.r.l., initiated proceedings against the bankrupt entity Curatela del Fallimento Centro Ippico Città della Pieve, but subsequently withdrew the suit. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements of articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, allowing the case to be extinguished without further adjudication.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A withdrawal of appeal accepted by the opposing party results in the immediate extinction of the proceedings without the need for a substantive ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 29415/2020 R.G. proposto da: Siena NPL 2018 s.r.l., e per essa la Juliet S.p.a., rappresentata da Cerved Credit Management s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’avvocato Massimo Luconi, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Via Bosio n.2; - ricorrente – contro Curatela del Fallimento Centro Ippico Città della Pieve Soc. Agr. per azioni in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da ll’avvocato Sandro Carlo Fagiolino, e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazionein Roma, Piazza Cavour; - controricorrente– avverso la sentenza n.344/2020 della Corte di Appello di Perugia pubblicata il 27/7/2020; letta la rinuncia al ricorso della ricorrent e e la contestuale accettazionedella controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,25 gennaio 202