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Decreto — n. 2574/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to plaintiff's formal waiver of the right to continue proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 2574/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiffs' formal waiver of their right to appeal. Although the appellants, Marino Vito and Sferuggia Sofia, had previously challenged a second-instance judgment against Italfondiario s.p.a., they subsequently submitted a waiver that met the requirements of the Civil Procedure Code. The court ruled that this waiver legally terminated the case without needing to address the merits or allocate costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A party's formal waiver of the right to appeal constitutes a valid extinction of the proceedings, thereby precluding the court from adjudicating the merits or ordering costs.

Parole chiave

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waiver of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code dismissal by waiver termination of litigation debito residuo estinzione dell'obbligazione desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 24400/2022 R.G. proposto da: Marino Vito -quale titolare della ditta individuale Marino Impianti di Marino Vito, e Sferuggia Sofia, rappresentati e difesi da ll’ avv ocato Luigi Giacomo Messina e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; - ricorrenti– contro Italfondiario s.p.a.; - intimata – avverso la sentenza n.453/2022 della Corte di Appello di Palermo pubblicata il 22/3/2022; letta la rinuncia al ricorsodei ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante la mancata costituzione della controparte;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,25 gennaio 2023. Il