Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 2564/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to formal waiver of proceedings under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 2564/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the proceedings extinguished following the appellant's formal waiver of the appeal. The appellant, Zaman Naeem, had previously filed a recourse against an Ancona Tribunal order, but subsequently submitted a valid renunciation of the appeal. The court ruled that this waiver met the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, necessitating the termination of the case without further adjudication on the merits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A party's formal renunciation of an appeal constitutes a valid waiver that extinguishes the proceedings, thereby precluding the court from adjudicating the substantive merits of the dispute.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code formal renunciation dismissal of recourse condono delle spese procedurali anticipo delle spese prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nte DECRETO sulricorso iscritto al n. 32141/2021 R.G. proposto da: ZAMAN NAEEM, rappresentato e difeso da ll’ avv ocato Andrea Petracci e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; - ricorrente – contro MINISTERO DELL’INTERNO; -intimato– avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona del 05/12/2021; letta la rinuncia al ricorsodel ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto valida attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 25 gennaio 2023 Il Presid