Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 2426/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 2426/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 2426/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 19970/2018 R.G. proposto da: DI MARE LUCA, RINALDI ROBERTA, rappresentati e difesi da gli avvocati Giuseppe Eugenio Lozupone e Cesare Cardoni, ed elettivamente domiciliati presso lo Studio del secondo in Roma, Via dei Gracchi n.209; - ricorrenti– contro Banca di Ancona e Falconara Marittima Credito Cooperativo - Soc. Coop., già Banca di Ancona Credito Cooperativo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’avvocato Flavio Belelli, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’avvocato Maria Chiara Morabito in Roma, Via Flaminia Vecchia n. 670; - controricorrente– avverso la sentenza n.63/2018 della Corte di Appello di Ancona del 19/1/2018; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazionedella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Decreto — n. 2426/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 19970/2018 R.G. proposto da: DI MARE LUCA, RINALDI ROBERTA, rappresentati e difesi da gli avvocati Giuseppe Eugenio Lozupone e Cesare Cardoni, ed elettivamente domiciliati presso lo Studio del secondo in Roma, Via dei Gracchi n.209; - ricorrenti– contro Banca di Ancona e Falconara Marittima Credito Cooperativo - Soc. Coop., già Banca di Ancona Credito Cooperativo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’avvocato Flavio Belelli, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’avvocato Maria Chiara Morabito in Roma, Via Flaminia Vecchia n. 670; - controricorrente– avverso la sentenza n.63/2018 della Corte di Appello di Ancona del 19/1/2018; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazionedella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;

Parole chiave

Generato dall'IA
abbandono definitivo del procedimento desistenza dall'azione ritiro della domanda decreto di non luogo a procedere condono delle spese procedurali diritto di ottenere una decisione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 19970/2018 R.G. proposto da: DI MARE LUCA, RINALDI ROBERTA, rappresentati e difesi da gli avvocati Giuseppe Eugenio Lozupone e Cesare Cardoni, ed elettivamente domiciliati presso lo Studio del secondo in Roma, Via dei Gracchi n.209; - ricorrenti– contro Banca di Ancona e Falconara Marittima Credito Cooperativo - Soc. Coop., già Banca di Ancona Credito Cooperativo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’avvocato Flavio Belelli, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’avvocato Maria Chiara Morabito in Roma, Via Flaminia Vecchia n. 670; - controricorrente– avverso la sentenza n.63/2018 della Corte di Appello di Ancona del 19/1/2018; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazionedella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,25 gennaio 2023