Decreto — n. 2423/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sulricorso iscritto al n. 5488/2021 R.G. proposto da: Ziri Filomena - in proprio e quale Amministratore unico e legale rappresentante della Gruppo Edile Ziri s.r.l., Ziri Isabella, Ziri Ruggiero, Ziri Raffaele, Ziri Gennaro, rappresentati e difesi dall’avvocato Antonio Mancarella e domiciliati presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; - ricorrenti– contro Siena NPL 2018 s.r.l., e per essa nella qualità di procuratrice la Juliet S.p.a., oggi Cerved Credit Management s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’avvocato Davide Romano, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Via De Camillis n.4; - controricorrente– avverso la sentenza n.1671/2020 della Corte di Appello di Bari pubblicata il 02/10/2020; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazionedella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 2423/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 5488/2021 R.G. proposto da: Ziri Filomena - in proprio e quale Amministratore unico e legale rappresentante della Gruppo Edile Ziri s.r.l., Ziri Isabella, Ziri Ruggiero, Ziri Raffaele, Ziri Gennaro, rappresentati e difesi dall’avvocato Antonio Mancarella e domiciliati presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; - ricorrenti– contro Siena NPL 2018 s.r.l., e per essa nella qualità di procuratrice la Juliet S.p.a., oggi Cerved Credit Management s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’avvocato Davide Romano, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Via De Camillis n.4; - controricorrente– avverso la sentenza n.1671/2020 della Corte di Appello di Bari pubblicata il 02/10/2020; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazionedella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 5488/2021 R.G. proposto da: Ziri Filomena - in proprio e quale Amministratore unico e legale rappresentante della Gruppo Edile Ziri s.r.l., Ziri Isabella, Ziri Ruggiero, Ziri Raffaele, Ziri Gennaro, rappresentati e difesi dall’avvocato Antonio Mancarella e domiciliati presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; - ricorrenti– contro Siena NPL 2018 s.r.l., e per essa nella qualità di procuratrice la Juliet S.p.a., oggi Cerved Credit Management s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’avvocato Davide Romano, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Via De Camillis n.4; - controricorrente– avverso la sentenza n.1671/2020 della Corte di Appello di Bari pubblicata il 02/10/2020; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazionedella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,23 gennaio 2