Cassation court dismisses appeal on expropriation compensation, ruling lower court correctly applied prescription limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the main appeal inadmissible, absorbing the incidental conditional appeal. The appellants argued the lower court erred in applying prescription limits and interpreting the 2004 agreement as merely confirmatory rather than transactive. The court rejected these claims, affirming that the lower court correctly interpreted the procedural and substantive law regarding expropriation compensation deadlines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 2935, 1965 c.c.: The court of first instance correctly applied the rules on prescription and the nature of the settlement agreement when determining the compensation amount in expropriation proceedings.
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15521/2017 R.G. proposto da : ANGELICCHIO FRANCESCO, RECCHI SILVIA, ANGELICCHIO NUNZIA, BOSCOLO MAURO, BOSCOLO SABRINA NADIA, BRACCHI LUCIANO, CASCINI MARIO, CHIESA MASSIMO, GRASSI LUIGIA MARINA, COMINATO CLAUDIO, FREDINI ALDO, RONCALLI ANTONIETTA, MARCHESETTI AGOSTINO, CONTE PIERA, MARCHI MARIA RITA, MORRONE MONICA, NISTICO' SALVATORE NICOLA, PANERINI MAURO, RIZZUTI ALESSANDRA, RIZZUTI SALVATORE, TAGLIOLINI LUIGI, FREDIANI GIOVANNA, VILARDO CARMELA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA APPIA NUOVA 154, presso lo studio dell’avvocatoANTONIO COSTA (CSTNTN69D09H501T) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALFONSINA DE ROSA (DRSLNS62M50H501Q) -ricorrenti e controricorrenti incidentali- contro GRUPPO NOVANTA SRL, DAJELLI GIUSEPPE, DELL'ACQUA ELISABETTA, MORETTI ENRICO, COOPERATIVA SOCIALE CULTURA POPOLARE DON LORENZO MILANI, GUERRA PANCRAZIO, VOLONTE' ACHILLE, VOLONTE' MONICA, OLDONI CATIA TERESA, LENTINI TOMMASO, PICCIURRO PIERA, CUCCHETTI ROBERTO, GIANNITTI MARCO, DAGLIA SERGIO, SCICCHITTANO ARMANDO, PEREGO MARIA, MANTEGAZZA GIANPAOLO, OLTOLINA SUSI, ZAMBONI LUIGIA, BORACCHI PAOLA, VALENTINI ANTONELLA, MASCOLO GERARDO, GARITO RAFFAELE, D'ANTONIO MICHELE, DI MARTINO GIUSEPPE, MIRABELLI MARIA TERESA, GIUSSANI LUIGI CARLO, PARETE RAFFAELE, PARETE AGOSTINO, GALLO ISABELLA, PUGGIONI EFISIA, NATERI TIZIANA, LOMBARDO ANTONIO, DI MARTINO FRANCESCO, LACQUANITI ANGIOLINA, COPERATIVA EDILIZIA PERO GEST SOCIETA' COOPERATIVA, PERNICE ROBERTO, PERNICE ROBERTO, PIGNARCA TIZIANA, PIGNARCA TIZIANA, MAZZEI ANNAMARIA, MAZZEI ANNAMARIA, RUDI ANTONIO, RUDI ANTONIO, BERNARDINI ALESSIA, BERNARDINI ALESSIA, GRASSI LUIGIA MARINA, GALLO GIUSEPPINA ANNUNZIATA, GUARINO ANNAMARIA, PESCE ROSELLINO, MEZZADONNA LUIGINO ERMES, VALERIA MAURIZIO, DELLOLIO LAURA, COLOMBO MARIO, DE BENEDICTIS MARIA PASQUINA, PARENTE EMILIO, TESTA GIUSEPPE, LOMBARDI SIMONA, PANIGAROLLI LAURA, BERTO' IVANO, ZAGANO ELISABETTA, SANTACATTERINA ANNADIA, MIRABELLI ADELINA, DI MARTINO GAETANO, ROCCO TERESA, MANNO VITO, SGOTTO MARIA, MIRABELLI ANTONIO, DI MARTINO PAOLO, RUSSO GIOVANNI. -intimati- nonché contro CIMEP CONSORZIO INTERCOMUNALE MILANESE PER L'EDILIZIA POPOLARE IN LIQUIDAZIONE, e COMUNE DI PERO elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA BORGHESE 3, presso lo studio dell’avvocato ANDREA GUARINO (GRNNDR53T20H501M) che li rappresenta e difende unitamente all’ avvoca to CARLO CERAMI (CRMCRL65B02L781S), -controricorrenti e ricorrent i incidental i - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 4662/2016 depositata il16/12/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dalla consigliera Annamaria Casadonte . Rilevato che:
1. E’ impugnata la sentenza n. 4662/2016 resa pubblica il 16/12/2016 della corte d’appello di Milano che, riunendo i tre separati gravami proposti avverso la sentenza del tribunale di Milano n. 3638/2015, in parziale accoglimento dell’impugnazione, ha ridotto ad euro 791.523,99, rispetto a quella maggiore di euro 810.496,56 stabilita nella sentenza di prime cure, la somma spettante al Consorzio Intercomunale Milanese per l’Edilizia Popolare (C.I.M.E.P.) con compensazione delle spese di lite fra le parti nella misura di un quarto. 2.Per quanto ancora rileva, il tribunale di Milano era stato adito da Gruppo Novanta s.r.l. ed altre numerose persone fra cui gli odierni ricorrenti Francesco Angelicchio, Silvia Recchi, Nunzia Angelicchio, Mauro Boscolo, Sabrina Nadia Boscolo, Luciano Bracchi, Mario Cascini, Massimo Chiesa, Luigia, Nunzia Angelicchio, Mauro Boscolo, Sabrina Nadia Boscolo, Luciano Bracchi, Mario Cascini, Massimo Chiesa, Luigia Marina Grassi, Claudio Cominato, Aldo Fredini, Antonietta Roncalli, Agostino Marchesetti, Piera Conte, Maria Rita Marchi, Monica Morrone, Salvatore Nicola Nisticò, Mauro Panerini, Alessandra Rizzuti, Salvatore Rizzuti, Luigi Tagliolini, Giovanna Frediani, Carmela Vilardo, aventi causa della Cooperativa Edilizia Pero Gest s.r.l. per avere ottenuto l’assegnazione della proprietà superficiaria di porzioni immobiliari realizzate dalla medesima cooperativa o per averle acquistate dai precedenti assegnatari.
3. I ricorrenti avevano convenuto in giudizio C.I.M.E.P. ed il Comune di Pero al fine di sentir accertare la non spettanza del conguaglio del corrispettivo previsto dall’art. 4 della convenzione intercorsa, ai sensi dell’art. 35 comma 7 l. n. 865/1971, fra il Comune di Pero ed il C.I.M.E.P., in forza della quale la Cooperativa aveva acquistato il diritto di superficie per 90 anni, con decorrenza dal 13/6/1989, di un’area residenziale situata nel comune di Pero ed aveva ottenuto dal C.I.M.E.P. per l’attuazione del P.E.E.P. consortile, il diritto di costruire e mantenere le porzioni immobiliari indicate nella suddetta convenzione.
Il corrispettivo per la concessione del diritto di superficie era stato convenut o in lire 272.775.000, corrispondente al costo medio presunto di esproprio (lire 25.000 al mq) mentre il corrispettivo per il diritto di costruire 42 box era stato convenuto in lire 20.000.000. 4.Il sopra menzionato articolo 4 della convenzione aveva previsto l’obbligo di conguaglio del corrispettivo per il caso in cui il costo di esproprio o di acquisizione risultasse superiore o inferiore a quello indicato, ed aveva stabilito che detto conguaglio venisse effettuato ad iniziativa del C.I.M.E.P. sulla base sia della definitiva liquidazione dell’indennità di esproprio calcolata secondo la normativa vigente, sia delle determinazioni consensuali di tali indennizzi pattuiti con i proprietari espropriati e espropriandi nonché degli acquisti effettuati in pendenza di esproprio.
5. Poiché con comunicazione del 2/4/2008 il C.I.M.E.P. aveva richiesto il pagamento del conguaglio definitivo del corrispettivo per la concessione del diritto di superficie quantificato in euro 831.197,12, sostenevano i ricorrenti che tale diritto era prescritto per decorso del termine decennale decorrente dal 7/11/1997, epoca in cui detto diritto poteva essere esercitato in quanto tutti gli atti di determinazione definitiva dei costi di acquisizione delle aree erano anteriori a tale data. 6.Si costituiva in giudizio il C.I.M.E.P. che contestava la fondatezza della tesi della prescrizione del diritto, in quanto la convenzione prevedeva l’effettuazione del conguaglio definitivo al momento della definitiva liquidazione dell’indennità sicch é il dies a quo doveva essere individuato nella conclusione dell’iter liquidatorio in relazione alle varie proprietà: nel caso dei sigg.ri Schicchitano- Perego la conclusione si era verificata solo il 16/3/2008, data di ricezione dell’avviso del mandato di pagamento e nel caso della proprietà Lovati la conclusione era avvenuta all’atto della stipula della transazione il 4/3/2004.
In via riconvenzionale il C.I.M.E.P. chiedeva l’accertamento della debenza delle somme richieste a titolo di conguaglio ed in via preliminarmente l’autorizzazione alla chiamata in causa della Cooperativa Edilizia Pero Gest.
7. Si costituiva in giudizio la Cooperativa che svolte alcune eccezioni preliminari nel merito si riportava alle difese dei ricorrenti.
8. All’esito del giudizio il tribunale di Milano accertava , in parziale accoglimento della domanda dei ricorrenti, l’illegittimità della richiesta di conguaglio mei limiti di euro 20.700,55 al contempo accogliendo la domanda riconvenzionale di C.I.M.E.P. così riconoscendo il diritto del consorzio a percepire, a titolo di conguaglio, la somma di euro 810.496, 56 e dichiarando tutti i ricorrenti tenuti al relativo pagamento, ed in solido la Cooperativa, secondo le quote di conguaglio stabilite nella richiesta del 2/4/2008, con compensazione delle spese di lite nella misura del cinquanta per cento. 9.All’esito dei distinti, ma poi riuniti , gravami e dato atto dell’intervenuta estinzione parziale del giudizio a seguito di alcune rinunce accettate dal C.I.M.E.P., la corte d’appello ha respinto la censura degli appellanti circa la natura simulata dell’accordo transattivo intervenuto fra il C.I.M.E.P. e le proprietà Lovati, Pizzigoni e Opera Pia, disattesa dal primo giudice che l’aveva qualificato come atto transattivo conclusivo delle relative procedure espropriative. 10.La corte milanese ha pure confermato la decisione impugnata con riguardo al rigetto dell’eccezione di prescrizione del diritto al conguaglio. 11.La corte di merito ha dato atto, tuttavia, che il giudice di prime cure non aveva considerato nel calcolo del conguaglio dovuto l’importo già versato a titolo di acconto e pari ad euro 18.972,57, ed ha pertanto proceduto alla relativa decurtazione. 12.Infine, la corte d’appello ha respinto l’impugnazione incidentale proposta dal C.I.M.E.P. e dal comune di Pero in relazione all’asserita illegittima detrazione dell’importo di euro 20.700,55. 13.La cassazione della suddetta sentenza è chiesta da Francesco Angelicchio, Silvia Recchi, Nunzia Angelicchio, Mauro Boscolo, Sabrina Nadia Boscolo, Luciano Bracchi, Mario Cascini, Massimo Chiesa, Luigia , Nunzia Angelicchio, Mauro Boscolo, Sabrina Nadia Boscolo, Luciano Bracchi, Mario Cascini, Massimo Chiesa, Luigia Marina Grassi, Claudio Cominato, Aldo Fredini, Antonietta Roncalli, Agostino Marchesetti, Piera Conte, Maria Rita Marchi, Monica Morrone, Salvatore Nicola Nisticò, Mauro Panerini, Alessandra Rizzuti, Salvatore Rizzuti, Luigi Tagliolini, Giovanna Frediani, Carmela Vilardo con ricorso notificato il 16/6/2017 ed affidato a due motivi, cui resistono il Consorzio Intercomunale Milanese per l’Edilizia Popolare in liquidazione ed il Comune di Pero con controricorso e ricorso incidentale subordinato affidato ad un unico motivo ed al quale resistono con controricorso i ricorrenti in via principale. 14.Entrambe le parti hanno depositato memorie.
15. Sono rimasti intimati Gruppo Novanta Srl , Dajelli Giuseppe, Dell'acqua Elisabetta, Moretti Enrico, Cooperativa Sociale Cultura Popolare Don Lorenzo Milani, Guerra Pancrazio, Volonte' Achille, Volonte' Monica, Oldoni Catia Teresa, Lentini Tommaso, Picciurro Piera, Cucchetti Roberto, Giannitti Marco, Daglia Sergio, Scicchittano Armando, Perego Maria, Mantegazza Gianpaolo, Oltolina Susi, Zamboni Luigia, Boracchi Paola, Valentini Antonella, Mascolo Gerardo, Garito Raffaele, D'antonio Michele, Di Martino Giuseppe, Mirabelli Maria Teresa, Giussani Luigi Carlo, Parete Raffaele, Parete Agostino, Gallo Isabella, Puggioni Efisia, Nateri Tiziana, Lombardo Antonio, Di Martino Francesco, Lacquaniti Angiolina, Coperativa Edilizia Pero Gest Societa' Cooperativa, Pernice Roberto, Pernice Roberto, Pignarca Tiziana, Pignarca Tiziana, Mazzei Annamaria, Mazzei Annamaria, Rudi Antonio, Rudi Antonio, Bernardini Alessia, Bernardini Alessia, Grassi Luigia Marina, Gallo Giuseppina Annunziata, Guarino Annamaria, Pesce Rosellino, Mezzadonna Luigino Ermes, Valeria Maurizio, Dellolio Laura, Colombo Mario, De Benedictis Maria Pasquina, Parente Emilio, Testa Giuseppe, Lombardi Simona, Panigarolli Laura, Berto' Ivano, Zagano Elisabetta, Santacatterina Annadia, Mirabelli Adelina, Di Martino Gaetano, Rocco Teresa, Manno Vito, Sgotto Maria, Mirabelli Antonio, Di Martino Paolo, Russo Giovanni.
Considerato che:
16. Con il primo motivo i ricorrenti deducono in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame del fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione far le parti, costituito dall’”accordo transattivo” del 4/3/2004 per avere la corte d’appello ritenuto sulla base di detto accordo che la procedura espropriativa era stata ultimata nel 2004 e che la definitiva liquidazione del credito da conguagliare sia da individuare in tale negozio. Così facendo, la corte territoriale avrebbe ad avviso dei ricorrenti omesso di considerare la correlazione tra l’accordo del 4.3.2004 ed il precedente atto di determinazione consensuale dell’indennizzo di esproprio del13/6/1989. 17.Il motivo è inammissibile sotto distinti profili. 18.La corte di merito ha argomentato il rigetto del motivo di gravame con la considerazione che la natura negoziale e il contenuto transattivo dell’accordo, pacificamente riconosciuto dalle parti, non escludono la finalità indennitaria dello stesso né ciò è incompatibile con la procedura espropriativa ed anzi trova conferma nell’art. 4 della convenzione che espressamente prevede l’eventualità di un’indennità determinata consensualmente tra le parti. 19.La corte distrettuale ha cioè proceduto ad una interpretazione del tenore contrattuale dell’accordo senza che possa qualificarsi, a fronte dell’esercizio di tale sua legittima prerogativa (cfr.
Cass.28319/2017; id. 16987/2018), come omesso esame di fatto decisivo il mancato riferimento in sentenza all’asserita correlazione con la determinazione intervenuta nel 1989.
20. Peraltro i ricorrenti non hanno chiarito in che termini essi l’avessero dedotta in precedenza, limitandosi a richiamare l’atto di appello proposto da Tommaso Lentini , con evidente difetto di specificità che preclude alla Corte di apprezzare la rilevanza e decisività della questione ai fini dell’accoglimento della loro domanda. 21.Tanto più che gli stessi ricorrenti, richiamando la sentenza di prime cure lasciano chiaramente intendere che l’argomento utilizzato per affermare l’irrilevanza dell’atto del 13/6/1989 è che solo con la sottoscrizione dell’accordo del 2004 si era potuto procedere al definitivo pagamento dell’indennità dal momento che le pretese fatte valere da terzi proprietari confinanti sulla corte comune in contenzioso con la Cooperativa ed il C.I.M.E.P. erano suscettibili di incidere sulla consistenza delle aree acquisite e quindi sull’ammontare delle somme da corrispondere (cfr. ricorso, pagg.8 e 9 sub paragrafo 8). Tale argomentazione implicitamente confermata dalla corte d’appello non è attinta dai ricorrenti.
22. Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2935 e 1965 cod. civ. per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che la procedura espropriativa da cui trae origine il credito per conguaglio sia stata definita solo nel 2004, facendo decorrere da tale data il termine di prescrizione ed avere ritenuto, di conseguenza, implicitamente l’accordo del 4/3/2004 quale negozio transattivo incidente sulla quantificazione dell’importo conguagliabile, anziché meramente ricognitivo e carente di efficacia a tal fine.
23. Anche questo motivo è inammissibile attingendo l’attività interpretativa del giudice del merito (cfr. Cass. 28319/2017; id. 16987/2018).
24. Viene, infatti, contestata l’interpretazione dell’accordo assumendo parte ricorrente, la mancanza delle reciproche concessioni e che, contrariamente a quanto sostenuto dalla corte di merito, l’accordo contenga solo la ricognizione di un inadempimento della cedente Lovati. 25.Vale, in definitiva , anche per questa doglianza il rilievo di cui al superiore punto n. 21.
26. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato C.I.M.E.P. e il Comune di Pero deducono la violazione dell’art.2935 cod. civ., degli artt. 1362 e ss. cod. civ. e dell’art. 35 l.n.865/1971 per avere la sentenza negato che, ai fini dell’esercizio del diritto al pagamento del conguaglio, rileva il momento dell’emissione del mandato di pagamento in quanto soltanto in tale momento si ha la definitiva determinazione dell’indennità da versare all’espropriato.
27. L’inammissibilità del ricorso principale è assorbente rispetto al ricorso incidentale condizionato.
28. Atteso l’esito del ricorso ed in applicazione del principio della soccombenza, parte ricorrente è condannata alla rifusione delle spese a favore dei controricorrenti nella misura liquidata in dispositivo.
29. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso condizionato, e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti e liquidate in euro 8.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di