Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 2206/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to merge two appeals regarding admissibility of appeal and revocation request.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2206/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the interlocutory order inadmissible and remanded the case to a new docket. The appellant challenged the appellate court's decision to dismiss the appeal on procedural grounds, while a separate revocation appeal was also pending. The court ruled that both appeals must be joined and heard together due to their legal connection.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 335 c.p.c.; Art. 342 c.p.c.: When a cassation appeal against an appeal decision and a cassation appeal against a revocation decision are pending simultaneously, they must be joined for a joint hearing.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural admissibility merger of appeals revocation request art 335 cpc interlocutory order joint hearing legal connection avviso dei difetti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 335 c.p.c.
Art. 342 c.p.c.
Primo motivo: nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 342 c.p.c. , così come sostituito dall’art.
Art. 50 l. n. 353/1990
, così come sostituito dall’art. 50 l. n. 353/1990 e dall’art.
Art. 54 comma 1 lett. 0a) e 2 l. n. 134/2012
353/1990 e dall’art. 54 comma 1, lett.
Art. 244 c.p.c.
Art. 2721 ss. c.c.
art. 346 c.p
La Corte di merito ha evidenziato che il gravame non constava di ulteriori motivi, giacché le restanti censure dovevano essere qualificate come «doverosa riproposizione, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., delle domande, anche istruttorie, formulate in primo grado, concernenti il quantum debeatur».
art. 342 c.p
Primo motivo: nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 342 c.p.c.
art. 335 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 6 luglio 2022, n. 21315
335 c.p.c., potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l'esito di quello riguardante la sentenza di revocazione(Cass. 6 luglio 2022, n. 21315;
Cass. 5 agosto 2016, n. 16435
Cass. 5 agosto 2016, n. 16435).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso RGn. 7245 anno 2018 proposto da: Azzurro 2000 s.a.s. di Renzo Tilli, Tilli Walter, Tilli s.r.l. in liquidazione, Oliver Sud Italia C. s.a.s.in liquidazione, Lafesd s.r.l. in liquidazione, Super Lifts.r.l. e Tilpower s.r.l., rappresentat i e difesidall'avvocato Francesco Fimmanò, domiciliat i presso l’avvocato Roberto Ranucci; ricorrenti contro Banco di Napoli s.p.a., rappresentatae difesa dall'avvocato Enrico Minervini, domiciliatapresso l’avvocato Dario Martella; controricorrente avverso la sentenza n. 3656/2017 del la Corte di appello di Napoli Sez.

I –RG7245/2018 camera di consiglio20.12.2022 depositatail giorno 8 settembre 2017 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20 dicembre 2022dal Consigliere relatore dott. Massimo Falabella. LA CORTE RILEVA1. — Azzurro 2000 s.a.s. ha domandato condannarsi Sanpaolo Banco di Napoli s.p.a., ora Banco di Napoli s.p.a.,al risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima segnalazione del proprio nominativo presso la Centrale dei rischi della Banca d’Italia per un credito in sofferenza.Ha dedotto di essersi accollata i due mutu i concess i dalla banca alla società Iovannella C. s.a.s., che le aveva venduto un immobile e di aver regolarmente onorato i relativi ratei di ammortamento; ha precisato che in data 22 marzo 1991 era stato dichiarato il fallimento della società Iovannella e che, in seguito, il Banco di Napoli aveva rifiutato il pagamento del rateo di giugno 1991 e di quelli successiv i , onde evitare la violazione della par condicio creditorum.

Il Banco di Napoli ha resistito alla domanda. Sono intervenuti in giudizioWalter Tilli, Tilli s.r.l. in liquidazione, Oliver Sud Italia C. s.a.s. in liquidazione, Lafesd s.r.l. in liquidazione, Super Lift s.r.l. e Tilpower s.r.l.. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha respinto la domanda attriceritenendo che non fosse stata data prova della fondatezza della pretesa in punto di an debeatur. Ha osservato che dagli atti di causa non si ricavava con certezza che la segnalazione fosse stata operata dal Banco di Napolie che la sofferenza si riferisse al conto corrente su cui venivano contabilizzati i rimborsi dei due mutui; ha aggiunto che non emergevano le ragioni effettive dell’attuata segnalazione, che non risultava dimostrat a l’insussistenza del debito e dell’insolvenza e che non vi era evidenzache la segna l azione fosse conseguita a una mora Sez.

I –RG7245/2018 camera di consiglio20.12.2022 del creditore. Ha rilevato, infine, che non potevano ritenersi provati i danni allegati. 2. ― In esito al successivo giudizio di gravame, cui han preso parte quanti si erano costituiti in primo grado, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello. Il Giudice distrettuale ha osservato che la sentenza non era stata censurata con riguardo alla prova, reputata insussistente, di comunicazioni pregiudizievoli , sul conto di Azzurra 2000, poste in essere da l Banco di Napoli : ha osservato, in particolare, che nell’atto di appello ci si era limitati a «ribadire che la circostanza è provata per tabulas, senza peraltro neppure indicare quali siano i documenti, prodotti nel corso del giudizio di primo grado, o in quello cautelare, da cui potrebbe evincersi tale circostanza»(va qui precisato che il giudizio cautelare precedette quello ordinario e fu introdotto per ottenere la cancellazione della segnalazione).

La Corte di merito ha evidenziato che il gravame non constava di ulteriori motivi, giacché le restanti censure dovevano essere qualificate come «doverosa riproposizione, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., delle domande, anche istruttorie, formulate in primo grado, concernenti il quantum debeatur». 3. ― Ricorrono per cassazione, facendo valere otto motivi , Azzurro 2000 s.a.s. di Renzo Tilli, Tilli Walter, Tilli s.r.l. in liquidazione, Oliver Sud Italia C. s.a.s.in liquidazione, Lafesd s.r.l. in liquidazione, Super Lift s.r.l. e Tilpower s.r.l..

Resiste con controricorso il Banco di Napoli.Entrambe le parti hanno depositato memoria. 4. — I motivi sono r ubricati come segue. Primo motivo: nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 342 c.p.c. , così come sostituito dall’art. 50 l. n. 353/1990 e dall’art. 54 comma 1, lett. 0a),e 2 l. n. 134/2012. Secondo motivo: omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riguardo al documento n.

20. Terzo motivo, svolto in via subordinata: omesso esame di un fatto Sez. I –RG7245/2018 camera di consiglio20.12.2022 decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riguardo al depositato fascicolo telematico del procedimento di appello. Quarto motivo, svolto in via subordinata: nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 342 c.p.c., così come sostituito dall’art. 50 l. n. 353/1990 e dall’art. 54 comma 1, lett. 0a), e 2 l. n. 134/2012, nonché agli artt. 61, 62, 116, comma 2, 191 e 356 c.p.c., sull’ammissibilità della c.t.u..

Quinto motivo, svolto in via subordinata: nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 342 c.p.c., così come sostituito dall’art. 50 l. n. 353/1990 e dall’art. 54 comma 1, lett. 0a), e 2 l. n. 134/2012,nonché agli artt. 244 e 356 c.p.c. e agli artt. 2721 ss. c.c., sulla mancata ammissione della prova testimoniale. Sesto motivo, svolto in via subordinata: nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 342 c.p.c., così come sostituito dall’art. 50 l. n.353/1990 e dall’art. 54 comma 1, lett. 0a), e 2 l. n. 134/2012, nonchéagli artt. 105, 184, 268, e 356 c.p.c. e 3, 24 111 Cost., in relazione all’intervento del terzo e alla mancata ammissione delle prove richieste dagli interventori.

Settimo motivo, svolto in via subordinata: violazione o falsa applicazionedi norme di diritto , in relazione all’art. 342 c.p.c., all’art.2697 c.c., nonché agli artt. 99, 100, 115, e 116 c.p.c., in ordine alla dedotta mancata specificità e disorganicità dei motivi di appello. Ottavo motivo, svolto in via subordinata: violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazioneagli artt. 2697, 2043, 2050 c.c. e 58 d.lgs. n. 385/1993, con riferimento al tema della cessione e del danno extracontrattuale. 5. ― Risulta essere pendente al R.G. n. 20887/2021 altro giudizio di cassazione vertente sull’impugnazione della sentenza n. 1962/2021 con cui è statadichiarata inammissibile la domanda di revocazione della sentenza di appello oggetto del presente procedimento.

Come è noto, i ricorsi per cassazione contro la decisione di appello Sez. I –RG7245/2018 camera di consiglio20.12.2022 e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima vanno riuniti in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l'applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c., potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l'esito di quello riguardante la sentenza di revocazione(Cass. 6 luglio 2022, n. 21315;

Cass. 5 agosto 2016, n. 16435). La presente causa va quindi rinviata a nuovo ruolo per dar corso alla detta riunione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causaa nuovo ruolo per consentire che essa sia trattato congiuntamente