Italian Court remits appeal on humanitarian protection to public hearing due to new law applicability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remitted the case to a public hearing rather than ruling on the appeal against the rejection of humanitarian protection. The appellant argued that the new provisions introduced by Legislative Decree 130/2020 should apply retroactively to the appeal stage. The court decided to defer the decision because determining the temporal applicability of the new law requires a full examination of the facts and arguments at the public hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IALegge 173/2020; Art. 1, comma 1: The court must remit the case to public hearing to examine the applicability of new legislative provisions introduced by the decree to the appeal stage.
Parole chiave
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ERLOCUTORIA sul ricorso 9979/2021 proposto da: Ali Bilal elettivamente domiciliato in Roma, Via Ercole Pasquali n. 3, presso lo studio dell'avvocato Fabio Bucci, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso - ricorrenti - contro Ministero dell'Interno e4-+ nì_k- AON kPn (ào.) M o Vro dem.‹ s5( ntimatp avverso la sentenza n. 1229/2019 della CORTE D'APPELLO di, CATANIA depositata il 12/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La Corte d'Appello di Catania con la sentenza che si riporta in copertina, confermando il deliberato di prima istanza, ha nuovamente respinto le istanze di parte ricorrente intese al riconoscimento della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
2. Avverso detta sentenza ricorre ora il soccombente con un ricorso in cui si solleva segnatamente, in relazione alla misura della protezione umanitaria, la questione dell'applicabilità in grado di appello dello ius superveniens rappresentato dalle disposizioni introdotte con riferimento alla misura in questione dal d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 convertito, con modificazioni, in legge dall'art. 1, comma 1, I. 18 dicembre 2020, n. 173.
3. Considerato che in ordine alla questione de qua il collegio reputa di rimetterne la trattazione alla pubblica udienza.
P.Q.M.
Rimette la trattazione della causa alla pubblica udienza della I Sezione Civile. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 22.6.2022. CORTE SUPREMA DI CASSAME_7@_17:3211:1222-e Civ uslposhata in Canebiieria - RG 30199/17 Policlin