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Ordinanza — n. 2068/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment due to apparent lack of reasoning and omits examination of a decisive fact.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2068/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Court of Appeal's judgment because it was found to be incomplete and lacked substantive reasoning regarding the appellant's arguments. The appellant argued that the lower court failed to address her claim for contract nullity and ignored a decisive fact concerning the nature of the loan. The court ruled that the absence of clear motivation renders the decision void, mandating a retrial by a different panel.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 111, comma 7 Cost.; Art. 132 c.p.c.; Art. 6 CEDU; Art. 47 Charter of Fundamental Rights: A judgment is void if its reasoning is merely apparent and fails to make the decision's foundation perceptible to the parties.

Parole chiave

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apparent lack of reasoning omission of decisive fact nullity of judgment appellate court error procedural nullity conto corrente spese bancarie sorveglianza delle relazioni bancarie

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell'art.
Art. 111, comma 7, Cost.
civ., dell'art. 111, 7 comma, Cost., nonché dell'art.
Art. 132 cod. proc. civ.
111, 7 comma, Cost., nonché dell'art. 132 cod. proc. civ. e degli artt.
Art. 6 CEDU
Art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
Art. 4 I, n. 154/1992
Il quarto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 4 I.
Art. 117 D.Igs. 385/93
154/1992 e dell'art. 117 D.Igs. 385/93 per l'assenza di forma scritta dei contratti bancari impugnati.
art. 132 cod. proc. civ
111, 7 comma, Cost., nonché dell'art. 132 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29721 del 15/11/2019
Cass. n. 920 del 2015
29721 del 15/11/2019; Cass. n. 920 del 2015).
Cass. Sez. U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016
Cass. n. 8053 del 2014
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29242-2017 r.g. proposto da: Vespa Gabriella (cod. fisc. VSPGRL52E59H501W), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocato Fulvio Romeo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Santo n. 2. - ricorrente - contro BUSINESS PARTNER ITALIA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI, (cod. fisc. e P. Iva 12909241007), quale mandataria di BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'Avvocatn Andrea Fioretti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata in data 11.11.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/6/2022 dal Consigliere dott.

Roberto Amatore; RILEVATO CHE 1.Come riferito dalla ricorrente nel ricorso per cassazione, quest'ultima aveva aperto nell'aprile del 1996 un conto corrente presso la Banca Nazionale del Lavoro utilizzato per agire in regime di scoperto. Sostiene sempre la ricorrente nell'atto introduttivo che la BNL avrebbe applicato a tali scoperti un saggio di interesse passivo variabile con punte di oltre il 18% annuale, caratterizzato da anatocismo trimestrale nonostante non avesse mai sottoscritto alcun contratto di apertura di credito né pattuito alcun tasso di interesse debitorio.

1. La Vespa Gabriella convenne pertanto innanzi al Tribunale di Roma, con atto di citazione notificato il 17.9.2008, la BNL per sentir dichiarare la nullità del contratto di conto corrente e, in via subordinata, la nullità di ogni clausola contrattuale prevedente l'applicazione del saggio convenzionale di interessi passivi, la commissione di massimo scoperto, l'anatocismo sugli interessi passivi, il rinvio ad usi e consuetudini su piazza per il computo degli interessi e addebito di spese trimestrali di chiusura del conto, con la conseguente indebita percezione da parte della BNL degli interessi applicati al predetto rapporto contrattuale e necessità di depurazione di quanto incamerato dall'istituto di credito a titolo di anatocismo, commissioni di massimo scoperto e spese di chiusura del conto, e sempre in via subordinata per sentir accertare l'esatto ammontare del rapporto di debito/credito con la BNL con l'eventuale condanna di quest'ultima al pagamento delle somme a suo credito.

2. Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 17766/2011, depositata in data 16.9.2011, ha parzialmente accolto la domanda attorea volta ad accertare la nullità del contratto di conto corrente n. 19800 e delle clausole non sottoscritte nonché quella di accertamento dell'indebita percezione di somme indebitamente riscosse, determinando in euro 1.469,50 la somma dovuta dalla correntista Vespa Gabriella alla BNL s.p.a.

3. Proposto appello da parte di Vespa Gabriella nei confronti di BNL s.p.a. avverso la predetta sentenza del Tribunale di Roma, la Corte di appello, con la sentenza qui di nuovo impugnata, ha rigettato il gravame così proposto.

2. La sentenza, pubblicata il 11.11.2016, è stata impugnata da Vespa Gabriella con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui la BUSINESS PARTNER ITALIA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI, quale mandataria di BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 7 comma, Cost., 132 cod. proc. civ., 6 Cedu e art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, sul rilievo che la sentenza depositata in cancelleria e qui impugnata sarebbe incompleta di alcune pagine, pur nella sua progressione numerica da 1 a 4, come evincibile dalla palese discontinuità tra il passo conclusivo di una pagina e l'inizio di quella successiva e che pertanto tale incompletezza documentale integrerebbe un'ipotesi evidente di totale assenza di motivazione idonea a sostenere la pronuncia adottata.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 111, 7 comma, Cost., nonché dell'art. 132 cod. proc. civ. e degli artt. 6 Cedu e 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, sul rilievo sempre della natura apparente della motivazione impugnata.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, sul rilievo che la Corte di appello avrebbe totalmente stravolto il contenuto della domanda, "trasformando" la domanda di nullità del contratto di conto corrente in domanda di nullità del contratto di prestito personale. 3 ,t 4. Il quarto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 4 I. n. 154/1992 e dell'art. 117 D.Igs. 385/93 per l'assenza di forma scritta dei contratti bancari impugnati.

5. Il ricorso è fondato già quanto al primo motivo il cui accoglimento determina l'assorbimento delle ulteriori censure sopra ricordate. 5.1 E' fondata la censura proposta dalla ricorrente laddove denuncia che la sentenza depositata in cancelleria e qui impugnata è incompleta di alcune pagine, come evincibile dalla palese discontinuità tra il passo conclusivo di una pagina e l'inizio di quella successiva, integrando tale incompletezza documentale un'ipotesi di assenza grafica della motivazione. Come è dato evincere dalla lettura del documento impugnato non è possibile comprendere né lo svolgimento della vicenda processuale né tanto meno la risposta argomentativa della Corte territoriale ai motivi di gravame già proposti dall'odierna ricorrente alla sentenza resa dal primo giudice, così rendendo non comprensibile la motivazione spesa dai giudici di appello per sostenere la decisione di rigetto della proposta impugnazione e così integrando la sentenza impugnata la fattispecie di motivazione omessa ovvero meramente apparente (Cass.

Sez. 3, Ordinanza n. 29721 del 15/11/2019; Cass. n. 920 del 2015). Va infatti ricordato che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass.

Sez. U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; n. 8053 del 2014; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019).

P.Q.M.

accoglie primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, deciderà