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Ordinanza — n. 1980/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because improper remittal allows new trial evaluation without prior binding rulings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1980/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the Demanio Agency's revocation appeal inadmissible, ruling that an improper remittal allows the lower court to freely re-evaluate facts without being bound by previous decisions. The Agency argued the Court erred by not ordering a new notification of the cassation appeal, but the appellants contended the original appeal was properly notified and the remittal was correct. The Court held that since the remittal was improper, the case starts anew, rendering the Agency's claim of inability to defend itself without merit.

Regesto Legislator

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Art. 395, n. 4, and Art. 391, b.cod. proc. civ.; when the Supreme Court annuls a judgment with an improper remittal, the lower court may freely re-examine facts without being bound by prior rulings, precluding a revocation ground based on omitted defenses.

Parole chiave

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improper remittal revocation appeal inadmissible appeal new trial evaluation necessary joinder litisconsortio necessario cassation procedure contributo alle spese d'amministrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
Art. 391, b.cod. proc. civ.
8.Si osserva in secondo luogo ch e è inammissibile il ricorso per cassazione per revocazione ex art. 391 bis cod.
Art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ.
143/2013 della Corte d’Appello di Salerno -per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario sin dalla costituzione del rapporto processuale, rinviando la causa al giudice di primo grado a norma dell’art. 383, ultimo comma, cod.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
10.Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
art. 391 bis cod. proc. civ
8.Si osserva in secondo luogo ch e è inammissibile il ricorso per cassazione per revocazione ex art. 391 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. lav. 7.11.2001, n. 13790
Cass. (ord.) 17.5.2018, n. 12046
13790; Cass. (ord.) 17.5.2018, n. 12046).
Cass. 23.1.1984, n. 546
Cass. 23.1.1984, n. 546; si veda anche Cass.
Cass. 4.3.2016, n. 4317
546; si veda anche Cass. 4.3.2016, n. 4317).
Cass. sez. un. 9938 dell'8.5.2014
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Testo completo

DEMANIO – c.f. 06340981007 – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. CONTRORICORRENTE contro FORTINO EMILIA – c . f . FRTMLE41R51F912P – CITARELLA ANNA – c.f. CTRNNA65L63F912E - CITARELLA CRISTIAN – c.f. CTRCRS71A15F912U - CITARELLA NADIA –c.f. CTRNDA76A29F912F – rappresentati e difesi in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall’avvocato Adriano Bellacosa ed elettivamente domiciliati in Roma, alla piazza della Libertà, n. 20, presso lo studiodell’avvocato Maurizio Bellacosa.

CONTRORICORRENTE avverso l’ordinanza della Corte di cassazionen. 17493 – 1 9.4 / 4 . 7 .201 8 , udita la relazione nella camera di consiglio del 18 novembre2022 del consigliere dott. Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1.Con ordinanza n. 17493 dei 19.4/4.7.2018 questa Corte , dato atto che, tra gli altri, l’Agenzia del Demanio era rimasta intimata,pronunciando sul ricorso proposto da Emilia Fortino, cassava la sentenza n. 143/2013 della Corte d’Appello di Salerno (che aveva confermato la condanna di Emilia Fortino, in qualità di amministratore della “Co.ge.a.” s.r.l.,a risarcire il danno cagionato alla società ed ai soci), siccome la “Co.ge.a.” non era stata evocata in giudizio, e rimetteva le parti dinanzi al Tribunale di Salerno. 2.L’ “A genzia del Demanio ” ha proposto ricorso per la revocazione - ex artt. 395, n. 4, e 391 biscod. proc. civ. - dell ’ordinanza n. 17493/2018 .

Premetteche ha errato questa Corte a ritenere che essa Agenzia fosse - nel giudizio definito con l’ordinanza n. 17493/2018- rimasta intimata. Premettesegnatamente che il precedente ricorso per cassazione è stato da Emilia Fortino notificato ad essa Agenzia non già presso l’Avvocatura generale dello Stato bensì presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno. Premette dunque che questa Corte avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione e non già decidere nel merito. Indi deduce che il ricorso per revocazione è esperibile pur in ipotesi di cassazione con rinvio;che questa Corte è incorsa in un errore percettivo e non già in un erroreliberamente valutabile dal giudice del rinvio;che si è al cospetto di un errore decisivo. 3.Emilia Fortino, Anna Citarella, Cristian Citarella e Nadia Citarella ha nno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore –con distrazione - delle spese.Prospettano, tra l’altro, che il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 143/2013 della Corte d’Appello di Salerno era stato notificato ai sensi dell’art. 330, 3° co., cod. proc. civ.,giacché era decorso un anno dal dì – 16.9.2013 – di pubblicazione della medesima sentenza.

Prospettano, tra l’altro, che il ricorso per revocazione non è stato notificato all’amministratore dei beni confiscati. 4.I contro ricorrent i ha nno depositato memoria. 5.Il motivo di revocazione è - a doppio titolo , per le ragioni che seguono –inammissibile; le ragioni dell’inammissibilità assorbono i rilievi difensivi dei controricorrenti.

6. Si osserva in primo luogo ch e non costituiscono vizi revocatori delle sentenze della Suprema Corte,ex artt. 391 bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., né l’errore di diritto sostanziale o processuale né l’errore di giudizio o di valutazione (cfr.Cass. sez. un. 27.12.2017, n. 30994; Cass. sez. un. (ord.) 11.4.2018, n. 8984; Cass. sez. un. (ord.) 30.10.2008, n. 26022). 7.In questi termini non costituisce vizio revocatorio la circostanza per cui questa Corte abbia erroneamente - si adduce - assunto che l’Agenzia del Demanio fosse rimasta intimatanel giudizio di legittimità definito con l’ordinanza impugnata in dipendenza dell’erroneo - si adduce - mancato riscontro dell’invalidità dellanotifica del pregresso ricorso per cassazione, perché eseguita presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato.

Si tratt erebbe – eventualmente – di un errore di giudizio cagionato dall’erroneaapplicazione di norme processuali. Del resto, depone significativamente in tal senso l’insegnamento n. 26074 del 30.11.2005 di questa Corte.Nella circostanza di cui al testé menzionato insegnamento questo Giudice ebbe ad escludere l’ammissibilità dell’istanza direvocazione di una propria sentenza, siccome l’errore addotto, in quanto concernente l’art.149 cod. proc. civ.(rubricato “notificazione a mezzo del servizio postale”), in relazione all’art. 4, 3° co . , della legge n. 890 del 1982, così come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.477 del 2002 , costituiva un errore di diritto (si veda anche Cass. 25.3.2005, n. 6511). 8.Si osserva in secondo luogo ch e è inammissibile il ricorso per cassazione per revocazione ex art. 391 bis cod. proc. civ. avverso la sentenza con cui la decisione di merito viene cassata con rinvio, ogniqualvolta l’errore revocatorio denunciato abbia portato all’omesso esame di eccezioni, questioni e tesi difensive che possono costituire oggetto di una nuova, libera ed autonoma valutazione da parte del giudice di rinvio (cfr.

C ass. sez. lav. 7.11.2001, n. 13790; Cass. (ord.) 17.5.2018, n. 12046). Su tale scorta la circostanza per cui nella specie si è al cospetto di un rinvio “improprio”,viepiù induce ad escludere la configurabilità di un vizio revocatorio. Invero, da tempo questa Corte spie ga che, quando – come nel caso dell’ordinanza n. 17493/2018 in questa sede impugnata -la Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata -nella specie la sentenza n. 143/2013 della Corte d’Appello di Salerno -per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario sin dalla costituzione del rapporto processuale, rinviando la causa al giudice di primo grado a norma dell’art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ. (cosiddetto rinvio “improprio”), il giudizio deve cominciare ex novo, sicché le parti vengono a trovarsi nell’identica situazione dello annullamento senza rinvio e il detto giudice del merito può liberamente riesaminare e valutare i fatti di causa, senza essere vincolato da pregresse statuizioni(cfr.

Cass. 23.1.1984, n. 546; si veda anche Cass. 4.3.2016, n. 4317). In questi termini non ha precipua valenza l’argomento addotto dall’Agenzia del Demanio, secondo cui n el giudizio definito con l’impugnata ordinanza n. 17493/2019non ha potuto articolare le proprie difese. 9.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare le spese del presente giudizio di legittimità all’avvocato Adriano Bellacosa, difensoredei controricorrent i , che ha dichiarato di aver anticipato le spesee di non aver riscosso gli onorari.

La liquidazione segue come da dispositivo. 10.Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bisdell’art. 13 del medesimo d.P.R. In tal senso rileva l’insegnamento a sezioni unite di questa Corte n. 9938 dell’8.5.2014, ove in motivazione si precisa che è “principio generale dell’assetto tributario che lo Stato e le altre Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe adessere al tempo stesso debitore e creditore di se stesso con la conseguenza che l’obbligazione non sorge”.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente, Agenzia del Demanio , a rimborsare all’avvocato Adriano Bellacosa, difensore anticipatario dei controricorrent i , le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spesegenerali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il