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Ordinanza — n. 1974/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against data protection judgment, ruling it non-appealable under special procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1974/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected Marta Augusto's cassation appeal against a lower court ruling that declared her appeal inadmissible. Augusto argued that as the sole administrator of the company whose bankruptcy was wrongly reported, she should have been treated as the data subject under privacy laws, allowing an appeal. The court held that because the first-instance judge applied the special data protection procedure and ruled on both privacy and damages claims together, the resulting judgment is legally non-appealable under the relevant code.

Regesto Legislator

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Art. 152 d.lgs. 196/2003; Art. 10, comma 6, d.l. 150/2011: Judgments rendered under the special data protection procedure regarding privacy violations are non-appealable, regardless of whether the claimant is a natural person or a legal entity.

Parole chiave

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data protection procedure non-appealable judgment privacy code application special procedural rule administrative liability errore materiale errore di calcolo risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 152 d.lgs. 196/2003
ROSARIO CAIAZZO .RILEVATO CHE Con sentenza del 2 febbraio 2016, il Tribunale di Roma respinse la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale proposta, ai sensi dell’art. 152 d.lgs.
Art. 10, comma 6, d.l. 150/2011
4 del codice della privacy (poi abrogato dall’art. 10 del d.lgs.
Art. 4 d.lgs. 196/2003
art. 152 d.lgs. n. 196/2003
Con sentenza del 20 maggio 2017, la Corte territoriale dichiarò inammissibile l’appello del Marta, osservando che la causa era stata introdotta a norma dell’art. 152 d.lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), come modificato dagli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 29336/20
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Testo completo

. 795/2018 PAOLO CATALLOZZI Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 795/2018R.G. proposto da: MARTA AUGUSTO , elett.te domic. in Roma, presso l’avv . Paolo Bonaiuti,dal quale è rappres. e difes o , unitamente all’avv. Antonella Borromeo, per procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro EXPERIAN ITALIA s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elettivamente domic. in Roma presso l’avv.to Andrea Aragno , dal quale èrappres. e difesa per procura speciale in calce al controricorso ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2554/2017della CORTE D'APPE LLO di ROMA , depositata il 20/5/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2022dal Cons. rel. dott.

ROSARIO CAIAZZO .RILEVATO CHE Con sentenza del 2 febbraio 2016, il Tribunale di Roma respinse la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale proposta, ai sensi dell’art. 152 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, da Augusto Marta in relazione alla condotta negligente ed imprudente della Experian Italia s.p.a., esercente l’attività di banca - dati, aven do essa inserito nei sistemi informatici consultati dagli istituti di credito l’erroneasegnalazione del fallimento della Valfin s.p.a. - della quale il Marta era socio di maggioranza ed amministratore unico, nonché garante con il proprio patrimonio personale – anziché della Valfin s.r.l.

Con sentenza del 20 maggio 2017, la Corte territoriale dichiarò inammissibile l’appello del Marta, osservando che la causa era stata introdotta a norma dell’art. 152 d.lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), come modificato dagli artt. 10, comma 6, e 34 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (applicabili ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso il 6 ottobre 2011), secondo cui “la sentenza che definisce il giudizio non è appellabile”. Avverso questa decisione ricorre per cassazione Augusto Marta, sulla base di unicomotivo.

Resiste con controricorso Experian Italia s.p.a. RITENUTO CHE Con l’unico motivo di ricorso, Augusto Marta deduce falsa applicazione dell’art. 152 d.lgs. n. 196/2003, come modificato dagli artt. 10 e 34 d.lgs. n. 150/2011 ed insufficiente motivazione sul punto dell’inappellabilità della sentenza impugnata che definì il giudizio applicando le norme del codice in materia di protezione dei dati personali. In particolare, il ricorrente si duole che la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare che il soggetto attore in ordine alla domanda di risarcimento dei danni, ossia la persona fisica Augusto Marta, non era il medesimo cui era direttamente riferibile il dato oggetto di trattamento, cioè la persona giuridica Valfin s.p.a., anche alla stregua dell’art. 4 del codice della privacy (poi abrogato dall’art. 10 del d.lgs. n.1 5072011) che correlava il concetto di “interessato” solo alla persona fisica; infatti, il danno lamentato riveste duplice natura in ragione della duplice qualità del danneggiato che era amministratore unico dellaValfin s.p.a. ma anche garante della stessa con il patrimonio personale mediante fideiussioni e pegni, per le obbligazioni assuntedalla predetta società nei confronti di enti bancari e creditizi.

Pertanto, il ricorrente rileva che è stata la duplice natura del danno e la necessaria liquidazione unitaria dello stesso a giustificare la scelta del ricorrentedi utilizzare, come rimedio processuale, il ricorso ai sensi dell’art. 152 d.lgs. n. 196/2003, per ragioni di speditezza della forma mediante il rito del lavoro e per l’esigenza di trattazione unitaria, in ossequio all’orientamento giurisprudenziale di contrarietà alla parcellizzazione del giudizi; tra l’altro, il ricorrente evidenzia che la componente prevalente della domanda giudiziale investe non tanto le modalità del trattamento dei dati, quanto il generale dovere del neminem laedere incombente sulla Experian Italia s.p.a. nello svolgimento della propria attività professionale; dunque, le domande proposte dal ricorrente dovrebbero sottostare al regime di impugnazione ordinario.

In particolare, parte ricorrente si duole altresì che la Corte d’appello non abbia tenuto conto del fatto che la normativa speciale in materia di protezione dei dati personali sarebbe inapplicabile in quanto l’azione risarcitoria erastata promossa dalla persona fisica - Augusto Marta - , quale amministratore unico della persona giuridica Valfin s.p.a., e non da quest’ultima che era stata oggetto, da parte della società convenuta, dell’illegittima segnalazione inerente all’apertura di una procedura concorsuale. Il ricorso è infondato.

A norma de ll’art. 10, c. 6, d.l. n. 150/11, modificativo del predetto art. 152, d.lgs. n. 196/03, le controversie di cui al comma 1 dello stesso art. 152, circa l’applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali,sono decise con sentenza non appellabile. Invero, la doglianza in esame, afferente al perimetro applic ativo del suddetto art. 152, è erronea in quanto, nel giudizio avente ad oggetto tanto la lesione del diritto alla protezione dei dati personali, cui si applica la disciplina processuale speciale dicui al d.lgs. n. 150 del 2011 (che non prevede la ricorribilità in appello), quanto la domanda di risarcimento del danno per la lesione dei diritti alla riservatezza ed all'immagine, cui si applica il rito ordinario, al fine di identificare il mezzo di impugnazione esperibile, in ossequio al principio dell'apparenza, deve farsi riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato in relazione alla qualificazione dell'azione effettuata dal giudice;pertanto, qualora il tribunale abbia ritenuto di giudicare unitariamente sulle domande, applicando il rito speciale, in quanto i danni risarcibili erano stati prospettati come conseguenza dell'illecita diffusione dei dati personali, il ricorso in appello avverso la decisione del tribunale é inammissibile (Cass. n. 29336/20).

Nel caso concreto, la Corte d’appello ha correttamente considerato inammissibile l’appello in quanto il giudice di primo grado aveva deciso la domanda del ricorrente, applicando il rito speciale, poiché i danni risarcibili erano stati prospettati come diretta conseguenza dell’illecito segnalazione della procedura concorsuale nella banca-dati della società convenuta.Né a diversa conclusione può pervenirsi sulla base del fatto che la domanda sia stata promossa dalla persona fisica dell’amministratore unicodella società oggetto dell’illecito inserimento del dato relativo alla procedura concorsuale, in proprio e non nella qualità, in quanto ciò che rileva è l’inappellabilità della sentenza che ha deciso la causaavendo il Tribunale pronunciato unitariamente,applicando il rito speciale , sulle domande di lesione del diritto alla protezione dei dati personali e di risarcimento del danno per la lesione dei diritti alla riservatezza ed all'immagine.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 10.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par