Court dismisses appeal due to withdrawal; judgment extinguished without ruling on prescription interruption effects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the parties' mutual withdrawal of the case. The underlying dispute involved borrowers seeking to cancel a mortgage based on the prescription of the bank's credit claim, arguing that the interruption caused by the precetto was merely instant. The court declined to rule on the merits of the prescription or interruption issue because the parties voluntarily terminated the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, comma 4, c.p.c.; When parties mutually withdraw their claims and the opposing party accepts, the proceedings are extinguished without the court needing to examine the merits of the underlying legal issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
2018,proposto da Caravello Nicola, Caravello Maria Rosaria, rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli avvocati Paola Dora Magaudda e Caterina Marullo, domiciliatisi presso lo studio della prima, in Messina, alla via N. Fabrizi, n. 121 -ricorrenti- contro s.r.l. Romeo SPV, nell’interesse della mandataria e procuratrice s.p.a. doBank, nuova denominazione assunta da s.p.a. Unicredit Credit Management Bank, in persona d’un procuratore speciale del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall’avv.
Giovanni Arena, col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla piazza Cavour, n. 17, presso lo studio dell’avv. Patrizia Del Nostro Oggetto: Prescrizione- Interruzione- Effetto istantaneo o permanente. Rinuncia al ricorso.RG n17207/18 Angelina - Maria Perrino estensore -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia, depositata in data30 novembre 2017; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 13 dicembre 2022dal consigliere Angelina-Maria Perrino . Rilevato che: -emerge dalla sentenza impugnata che la Cassa di Risparmio V.E., originario creditore procedente, cui sono subentrate dapprima la Sicilcassa e poi la Unicredit Management credit bank, che ha in seguito assunto la nuova denominazione di s.p.a. doBank, notificò a Nicola Caravello e a Maria Rosaria Caravello un atto di precetto, cui fece seguito una procedura esecutiva nei loro confronti; - i due esecutati proposero opposizione al precetto dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e il giudizio siè concluso con l’affermazione dell’insussistenza del diritto di procedere all’esecuzione, perché mancavano i presupposti per la risoluzione anticipata dei due contratti di mutuo, da cui era scaturita la pretesa esecutiva; - s uccessivamente Nicola Caravello e Maria Rosaria Caravello chiesero al Tribunale di Verona la cancellazione dell’ipoteca volontaria costituita in virtù del mutuo in contestazione, oltre al risarcimento del danno che affermavano di aver subito, assumendo a fondamento della domanda la prescrizione del diritto di credito vantato dalla banca, posto che l’effetto interruttivo determinato dalla notificazione del precetto era stato soltanto istantaneo, giacché il creditore non si era tempestivamente costituito nel giudizio di opposizione all’esecuzione; -il Tribunale rigettò la domanda, poiché ritenne, invece, che l’effetto interruttivo fosse perdurato sino alla definizione del giudizio dinanzi al tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che siera concluso soltanto nel 2014;RG n17207/18 Angelina - Maria Perrino estensore - l a Corte d’appello di Venezia ha rigettato il successivo appello, facendo leva sul contenuto della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in cui si leggeva che la Sicilcassa era costituita in quel giudizio e aveva chiesto il rigetto dell’opposizione; ha sottolineato, in particolare, che, benché negli atti del fascicolo relativo al giudizio dinanzi al tribunale siciliano non si fosse rinvenuta la costituzione in giudizio della Sicilcassa, ne era utilizzabile la copia, anche se sprovvista dell’attestazione di deposito in cancelleria, posto che il giudice di primo grado ben avrebbe potuto chiedere informazioni e la trasmissione integrale degli atti al tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto; - c ontro questa sentenza propongono ricorso Nicola Caravello e Maria Rosaria Caravello per ottenerne la cassazione, che affidano a tre motivi, cui la banca replica con controricorso.
Considerato che: - i ricorrenti hanno rinunciato agli atti del giudizio e la controparte ha accettato la rinuncia; - v’è altresì rinuncia dei difensori al vincolo di solidarietà professionale; - sussistono i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio; -non v’è luogo a statuire sulle spese, a norma dell’art. 391, comma 4, c.p.c. Per questi motivi la Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, il13 dicembre 2022. ilpresidente