Court dismisses appeal against bank loan contract nullity due to financial limits violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by guarantors seeking to nullify a mortgage loan contract due to a violation of the financial limit under Article 38 of the TUB. While the lower appellate court had declared the contract void, the Supreme Court ruled that the financial limit is merely specific rather than essential to the contract's validity. Consequently, the court held that violating this prudential regulation does not automatically invalidate the agreement or the accessory guarantee.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38, comma 2, d.lgs. n. 385/1993; Art. 1329 c.c.: The financial limit established by Article 38 of the TUB is not an essential element of the mortgage loan contract and its violation does not render the contract void.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
018,proposto da Vasi Maria Grazia, Frusteri Chiacchiera Calogero, rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’avv. Gianluca Toresani, col quale elettivamente si domicilianoin Roma, alla via Vittorio Veneto, n. 7, presso lo studio dell’avv. Filippo Pingue -ricorrenti- contro s.p.a. Intesa Sanpaolo, in esito all’incorporazione di s.p.a. Unione di Banche italiane, giusta atto di fusione del 26 marzo 2021, come da rogito del notaio Carlo Marchetti in Milano, n persona d’un procuratore speciale del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’avv.
Gianmario Parola, col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla Oggetto: Banca-Contratto di mutuo fondiario- Limite di finanziabilità- Violazione - Conseguenze.RG n7285/18 Angelina - Maria Perrino estensore piazza della Libertà, n. 13, presso lo studio dell’avv. Agostino Gessini -controricorrente- per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Milano depositata in data 2 agosto 2017; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 13 dicembre 2022dal consigliere Angelina-Maria Perrino . Fatti di causa Emerge dalla sentenza impugnata che Maria Grazia Vasi e Calogero Frusteri Chiacchiera, fideiussori di Massimo Miliano Vasi e di Eleonora Merigo per la concessione da parte di s.p.a.
UBI banca di un mutuo fondiario per l’acquisto di prima casa, proposero opposizione al decreto ingiuntivo che l’istituto bancario aveva chiesto e ottenuto per ottenere il rimborso della somma residua del mutuo, in quanto i mutuatari dopo sei mesi avevano omesso il pagamento delle rate del finanziamento, e ne ottennero la revoca. Il tribunale di Paviadichiarò la nullità del contratto di mutuo e di quello accessorio di fideiussione, per violazione del limite imposto dall’art. 38 del t.u.b. e dalla delibera del CICR del 22 aprile 1995.La corte d’appello di Milano ha,invece, accolto l’appello della ban ca, in base alla considerazione che il limite di finanziabilità espresso dall’art. 38 del t.u.b.
è posto a tutela del sistema bancario, perché è volto a impedire che le banche assumano esposizioni finanziarie senza adeguate contropartite e garanzie, di modo che la violazione relativa comporta non già la nullità del contratto, bensì la responsabilità della banca, e la conseguente irrogazione delle sanzioni previste dall’ordinamento bancario, qualora la violazione sia accertata dalla Banca d’Italia. Contro questa sentenza propongono ricorso i due fideiussori per ottenerne la cassazione, che affidano a un unico motivo, e illustrano con memoria, cui la s.p.a.
Unione di Banche italiane replica con controricorso, pure corredato di memoria , in cui si dà conto RG n7285/18 Angelina - Maria Perrino estensore dell’intervenuta fusione mediante incorporazione nella s.p.a. Intesa Sanpaolo. Motivi della decisione 1.-L’unico motivo di ricorso, col quale i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione dell’art. 38 del t.u.b., in combinazione con la direttiva CICR del 22 aprile 1995, e dell’art.1418 c.c., perché la prescrizione di un limite di finanziabilità risponderebbe a un interesse pubblico superiore, di modo che la violazione di esso si riverbererebbe sulla nullità del contratto di mutuo fondiario e sulla fideiussione accessoria, è infondato.
Le sezioni unite di questa Corte hanno difatti chiarito (con sentenza n. 33719/22) che, in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità posto dall’art. 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993non è elemento essenziale del contenuto del contratto, poiché la norma che lo pone non determina il contenuto del contratto, né è posta a presidio della validità di esso , ma è elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto contrattuale. Non è, inoltre, norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all’Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell’ambito della «vigilanza prudenziale»(cfr. artt. 51 ss. e 53 t.u.b.) – la violazione della quale, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato,cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l’interesse che s’intende proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito. 1.1.- Né è possibile riqualificare il contratto, qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), al fine di neutralizzare gli effetti legali propri del tipo o RG n7285/18 Angelina - Maria Perrino estensore sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità: e ciò perché quella contestazione implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario. 2.- Come gli stessi ricorrenti riconoscono in memoria richiamando la giurisprudenza di questa Corte, la pronuncia delle sezioni unite non è, già in tesi , idonea a fondare alcun prospectiveoverruling, il quale garantisce alla parte il diritto di azione e di difesa, neutralizzando i mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, imponendo di ritenere produttivo di effetti l'atto di parte posto in essere con modalità e forme ossequiose dell'orientamento dominante al momento del compimento dell'atto stesso, ma poi ripudiato.
Esso non si può, difatti, invocare per il caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardino, come nel caso in esame, normesostanziali, perché alla parte non è precluso il diritto di azione e al giudice non lo è il potere di dirimere la controversia(Cass., sez. un., n. 4135/19; n. 552/21). 3.-Il ricorso è respinto. La recente formazione dell’indirizzo delle sezioni unite comporta, tuttavia, la compensazione delle spese di lite. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il13 dicembre 2022. ilPresident