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Ordinanza — n. 1657/2023 — snciv Generato dall'IA

Court rejects appeal on joint trial costs, ruling partial winners must share expenses based on reduced claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1657/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeals filed by Prisma Cart Sud and its guarantors against a lower court judgment. The lower court had ordered the defendants to pay judicial costs, arguing that the bank was only partially victorious due to a significant reduction in its claims. The Court held that when multiple causes are joined, costs must be calculated separately for each cause, and the reduction in the bank's claims justified a partial compensation of expenses rather than full liability on the defendants.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 91, 92 c.p.c.; In joined proceedings, judicial costs must be liquidated separately for each cause, and the party partially victorious cannot be burdened with expenses exceeding the compensation for the other party's partial victory.

Parole chiave

Generato dall'IA
joined proceedings judicial costs partial victory expense allocation CPC articles 91 92 reduction of claims separate liquidation retrocessione di credito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
art. 112 c.p
con riguardo all’art. 112 c.p.c.
art. 195 c.p
In tema di consulenza tecnica di ufficio, il secondo termine previsto dall'art. 195 c.p.c., comma 3, così come modificato dalla l.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 27295/2022
Cass., n. 15317/2013
Cass., n. 342/2016
15317/2013; Cass., n. 342/2016).
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Testo completo

o da Prisma Cart Sud s.a.s. in C.P., Concordato preventivo della Prisma Cart Sud s.a.s., Martino Antonio, Martino Maria e Pernaselci Elvira, rapp resentat i e difesi da ll’ Avv. Antonio Mosetti ed elettivam en te domiciliati presso lo studio dell’Avv. Stefano Paniccia,in Roma, via Riccardo Grazioli Lante 15/A –ricorrente– Contro Banca Monte dei Paschi di Siena, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alfredo Sica ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Augusto D’Ottavi in Roma, via del Banco di S.Spirito, 48 -controricorrentee ricorrente incidentale- Nonché De Santis Tommaso, MartinoDanila, Martino Letizia -intimati- Nonché Martino Enrico -intimato- Oggetto: conto corrente Avverso la sentenza non definitiva n. 1609/2016 della Corte di Appello di Roma del 10.3.2016 ela sentenza definitiva n. 376/2017 della Corte di Appello di Roma del 19.1.2017 non notificate. udita la relazione della causa svolta nella camera di c onsiglio non partecipata del 13dicembre 2022 dal Consigliere Daniela Valentino;

FATTI DI CAUSA Con due distinti atti di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo n. 119/99 la Prisma Cart Sud n.q. di debitrice principale ed i suoi fideiussori sigg.ri Martino Antonio, Martino Maria, Martino Enrico, Pernaselci Elvira (Rg. 1832/99), De Santis Tommaso, Martino Danila e Martino Letizia (Rg. 1749/99) convenivano dinanzi il Tribunale di Frosinone la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per ivi sentir revocare il decreto opposto ed affinché venisse accertata l'infondatezza della pretesa monitoria. Richiedevano, inoltre , i fideiussori opponenti De Santis Tommaso, Martino Danila e Martino Letizia di essere manlevati dai sigg.ri Martino Maria e Martino Enrico sefossero tenuti a pagare la somma ingiunta, quali fideiuss o ri della società Prisma Cart Sud,in virtù di una scrittura privata, intercorsa tra le parti in data 30.12.1998, con cui questi ultimi si sarebbero impegnati a tenerli indenni da ogni onere e garanzia nei confronti di Prisma Cart Sud.

I due giudizi venivano riuniti. Successivamente, con apposito atto di citazione, il Concordato Preventivo di Prisma Cart Sud Sas conveniva dinanzi il Tribunale di Frosinone la stessa Banca per ivi sentirla condannare, previo accertamento del suo illegittimo operato, alla restituzione di tutti gli importi ingiustamente addebitati sul conto corrente n. 9667.95 e relativi conti di appoggio intestati alla Prisma Cart Sud ed intrattenuti presso la Filiale di Sora. In seguito anche detto giudizio veniva riunito ai precedenti giudizi di opposizione stante la necessità di procedere ad un accertamento tecnico parzialmente coincidente.

Veniva espletata CTU contabile e, con la sentenza n. 772/07, venivano accolte le opposizioni proposte da De Santis Tommaso, Martino Danila, Martino Letizia, Prisma Cart Sud S.a.s. di Martino Antonio C, Martino Antonio, Martino Maria, Pernaseki Elvira, Martino Enrico, e per l'effetto revocato il decreto ingiuntivo n. 119/99, emesso dal Tribunale di Frosinone; veniva accolta la domanda della Prisma cart Sud s.a.s. e condannata la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. al pagamento, in favore della attrice, della somma di € 124.620,37 (oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo e spese della lite).

La Banca Monte dei Paschi di Siena proponeva appello, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata. La Corte di Appello di Roma con la sentenza non definitiva accoglieva l’appello per il motivo concernente il tasso d’interesse sostitutivo da applicare al conto corrente e per gli effetti derivanti dalla nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale e disponeva nuova CTU per la ricostruzione del saldo. Gli attuali ricorrenti e la controricorrente formulavano riserva di ricorso in Cassazione sulla sentenza non definitiva.

Con la sentenza definitiva la Corte , sulla base dell’espletata CTU, rideterminava la somma dovuta dai ricorrenti nei confronti dell a Banca rispetto alla iniziale maggior somma richiesta in sede monitoria. Prisma Cart Sud s.a.s. in C.P., Concordato preventivo della Prisma Cart Sud s.a.s., Martino Antonio, Martino Maria e Pernaselci Elvira hanno presentato ricorso con due motiv i e co ntroricorso su ricorso incidentale, nonché memorie. Banca Monte dei Paschi di Siena ha presentato controricorso con ricorso incidentale con un motivoed anche memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE I ricorrentideducono: 1.Omessa motivazione ex art. 360, comma 1, n. 4 , c.p.c. con riguardo all’art. 112 c.p.c. concernente la violazione del principio devolutivo in relazione alla preclusione da giudicato sostanziale interno.La Corte non avrebbe tenuto conto che nel giudizio di I grado la Banca non aveva sollevato alcuna contestazione sugli esiti delle due CTU espletate cui aveva fatto esplicito rinvio condivisivo nella comparsa conclusionale. Tali doglianze venivano sollevate soltanto in sede di appello unitamente alla richiesta di una nuova CTU.

Le eccezioni, così, sarebbero dovute essere considerate precluse dal “giudicato sostanziale interno” rispetto all’accertamento contabile della CTU non contestato in I grado. La Corte non avrebbe dato alcuna motivazione sul non accoglimento dell’eccezione di preclusione formulata ed aveva determinato i principi di determinazione del tasso sulla base dei quali si doveva modulare la nuova CTU. 1.1La censura è inammissibile. In tema di consulenza tecnica di ufficio, il secondo termine previsto dall'art. 195 c.p.c., comma 3, così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, svolge, ed esaurisce, la sua funzione nel sub-procedimento che si conclude con il deposito della relazione dell'ausiliare, sicché, in difetto di esplicita previsione in tal senso, la mancata prospettazione alconsulente tecnico di ufficio di rilievi critici non preclude alla parte di arricchire e meglio specificare le relative contestazioni difensive nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in sede di gravame, laddove tale accertamento sia stato posto a base della decisione di primo grado (Cass., n. 18657/2020;

Cass., S.U. n. 5624/2022). Nel caso di specie, le censure dell'appellante sono svolte non alla relazione di perizia espletata in primo grado, ma al fondamento logico-giuridico su cui è fondata ladecisione impugnata (Cass., n. 3302 /2013 ) . 2.Omesso esame delle osservazioni e/o contestazioni di parte alla Consulenza tecnica d’ufficio ed omessa pronuncia della Corte di Appello sul punto. La Corte non avrebbe preso in considerazione i rilievi posti dai ricorrenti con apposita CTP sulla nuova CTU. Le doglianze erano state replicate dal CTU che, a dire dei ricorrenti, era incorso nel palese errore di considerare «le operazioni di addebito sul conto corrente ordinario provenienti dal conto anticipi non nella misura in cui erano state oggetto di rettifica (all’esito della CTU in primo grado), ma indicando l’importo originariamente addebitato dalla Banca».2.1 La censura è infondata ed anche inammissibile .

La Corte d’appello ha dato atto dei rilievi di controparte e li ha ritenuti non adeguati ai fini della decisione (p. 4-5). Il motivo omette di considerare, così, che il predetto apprezzamento è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a fondare la sua decisione (Cass., n. 16467/2017; Cass., n. 11511/2014; Cass., n. 13485/2014; Cass., n. 16499/2009) Laricorrente incidentale deduce: 3.Violazione degli artt. 91,comma 1 e 92, comma 2, c.p.c. (art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.).

La decisione sulla ripartizione delle spese processuali era stata contestata già con una istanza di correzione di errore materiale che era stata rigettata. La Corte avrebbe proceduto ad un’unica liquidazione per i tre giudizi riuniti nonostante i diversi arresti di questa Corte che avrebbero ribadito che anche se i giudizi sono riuniti la liquidazione delle spese processuali va operata in relazione a ciascun giudizio. La ricorrente deduce che le spese dovevano esser poste sui soccombenti anche se parziali e la Banca era parzialmente vincitrice.

La ripartizione della liquidazione delle spese non avrebbe tenuto conto di tale circostanza che avrebbe indotto a porre la condanna a carico degli attuali ricorrenti e solo parzialmente compensate con la Banca, pur sempre vincitrice parzialmente richiedeva, quindi che fosse applicato il principio di diritto secondo cui, «nei giudizi riuniti, il regolamento delle spese va effettuato separatamente e in relazione alle singole cause, mentre la soccombenza di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. deve essere individuata in maniera unitaria e globale, in modo che la parte(anche solo) parzialmente vincitrice non possa essere gravatadelle parte di spese eccedente la compensazione eventualmente disposta». 3.1 E’ pur vero che i l provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa(Cass., n. 27295/2022).Il principio è fonda to sul rilievi che sol tanto in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza ai fini di evitare che la parte vittoriosa o parzialmente vittoriosa debba avere il carico delle spese processuali.

Il sindacato di questa Corte è limitato al riscontro di questo principio. L’unico fatto accertato è che vi sia stato un notevole ridimensionamento delle pretese della Banca dagli iniziali € 186.669,282 sia stato determinato in soli € 29.087,75 che secondo l’orientamento di questa Corte giustifica lacompensazione e non risulta sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione rimessa all'apprezzamento del giudice di merito ( ex multis , Cass. n. 15317/2013; Cass., n. 342/2016). Né tantomeno può essere sindacata la misura posta in compensazione poiché una volta accertato che le parti siano state entrambe parzialmente vittorie o se si preferisce parzialmente soccombenti la censura sulla proporzione della compensazione ha veste esclusivamente meritale.

4. Per quanto esposto il ricorso e il ricorso incidentale va nno rigettaticon condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di due terzi e l’altro terzo compensato tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e dichiara compensate le spese del presente giudizio di legittimità legge. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, nel testo introdotto dall’articolo 1, comma 17, l. 24.12.2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti peril versamento, da parte del ricorrente e del controricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto