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Ordinanza Interlocutoria — n. 1503/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 1503/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 1503/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso nr 1101/2020 proposto da: C.T.S. Cooperativa Trasporti Sanitari cooperativa sociale a r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma Via Flaminia nr. 388 presso lo Studio dell’avv. Giovanni Zoppi che la rappresenta e difende giusta procura in atti; -ricorrente - contro Vodafone Italia S.p.a., elettivamente domiciliato in Roma Via del Banco di Santo Spirito presso lo Studio dell’avv. Giustino Di Cecco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti; -controricorrente - Curatela del Fallimento della C.T.S. Cooperativa Trasporti Sanitari cooperativa sociale a r.l. in liquidazione in persona del Curatore Rossella Pappalardo e Chiara Caravaggi -intimati- avverso la sentenza n.1652/2019 della CORTE D'APPELLO di Ancona, depositata il 21/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

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Ordinanza Interlocutoria — n. 1503/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Cooperativa Trasporti Sanitari cooperativa sociale a r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma Via Flaminia nr. 388 presso lo Studio dell’avv. Giovanni Zoppi che la rappresenta e difende giusta procura in atti; -ricorrente - contro Vodafone Italia S.p.a., elettivamente domiciliato in Roma Via del Banco di Santo Spirito presso lo Studio dell’avv. Giustino Di Cecco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti; -controricorrente - Curatela del Fallimento della C.T.S. Cooperativa Trasporti Sanitari cooperativa sociale a r.l. in liquidazione in persona del Curatore Rossella Pappalardo e Chiara Caravaggi -intimati- avverso la sentenza n.1652/2019 della CORTE D'APPELLO di Ancona, depositata il 21/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Parole chiave

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liquidazione della società società cooperativa difetto di legittimazione dell'associazione liquidazione del regime matrimoniale liquidazione sommaria del fallimento curatela di cooperazione
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso nr 1101/2020 proposto da: C.T.S. Cooperativa Trasporti Sanitari cooperativa sociale a r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma Via Flaminia nr. 388 presso lo Studio dell’avv. Giovanni Zoppi che la rappresenta e difende giusta procura in atti; -ricorrente - contro Vodafone Italia S.p.a., elettivamente domiciliato in Roma Via del Banco di Santo Spirito presso lo Studio dell’avv. Giustino Di Cecco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti; -controricorrente - Curatela del Fallimento della C.T.S. Cooperativa Trasporti Sanitari cooperativa sociale a r.l. in liquidazione in persona del Curatore Rossella Pappalardo e Chiara Caravaggi -intimati- avverso la sentenza n.1652/2019 della CORTE D'APPELLO di Ancona, depositata il 21/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1. La C.T.S. Cooperativa Trasporti Sanitari cooperativa sociale a r.l. in liquidazione (in seguito per brevità C.T.S.), in persona del liquidatore pro tempore Alberto Di Biasio, ha proposto reclamo, ex art. 18 l.f., avverso la sentenza del Tribunale di Ancona che, su distinti ricorsi di Chiara Caravaggi e Vodafone Italia S.p.a., ne aveva dichiarato il fallimento.

2. La Corte d’Appello di Ancona ha rigettato il reclamo osservando, per quel che qui interessa:

a) che, ai sensi dell’art. 195 l.fall., l’autorità giudiziaria è obbligata a rivolgersi al Ministero dello Sviluppo Economico in qualità di autorità governativa che vigila l’impresa, ma tale parere, che deve essere obbligatoriamente acquisito, non è vincolante;

b) che una società cooperativa può, in caso di insolvenza, essere assoggettata al fallimento, ex art. 2545 terdecies c.c., se risulta che abbia svolto attività commerciale, da intendersi in senso oggettivo, essendo necessario ricercare il carattere dell’economicità in parametri concreti e obiettivi, vale a dire la proporzionalità tra costi e benefici;

c) che nel caso di specie tale obiettiva economicità emergeva dal bilancio depositato, inerente all’esercizio del 2015, dove risultava che i ricavi erano più alti dei costi (€ 1.680.129 a fronte di € 1.628.527);

d) che quando, come nella fattispecie in esame, la società si trova in liquidazione, lo stato di insolvenza si deve valutare in chiave statica e non dinamica, in relazione al rapporto tra attività e passività;

e) che, nel caso concreto, l’ammontare dei debiti scaduti era superiore al totale attivo.

3. La C.T.S. ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. Vodafone Italia S.p.a ha svolto difese con controricorso; la Curatela del fallimento e Chiara Caravaggi sono rimaste intimate. RITENUTO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo viene dedotta violazione efalsa applicazione dell’art. 2545 terdecies c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; si sostiene che, nel valutare la natura economico e commerciale dell’attività svolta dalla C.T.S., la Corte d’Appello ha erroneamente preso in considerazione il solo bilancio relativo all’anno 2015, dal quale emerge una differenza esigua tra costi e ricavi, invece che tener conto della struttura e degli scopi della cooperativa. Il giudice avrebbe errato anche nel non prendere in considerazione il parere del Ministero dello Sviluppo Economico.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’Appello riconosciuto lo stato di insolvenza nonostante i mezzi di proprietà della C.T.S., i crediti da essa vantati nei confronti della Regione Marche e il fatto che i creditori non abbiano tentato di recuperare il proprio credito tramite procedure ordinarie. 2.1 Il Collegio rileva che il primo motivo di ricorso prospett a una questione di diritto di particolare rilevanza, circa la perdurante assoggettabilità a fallimento (oltre che a liquidazione coatta amministrativa, secondo il criterio di prevenzione), delle cooperative sociali e dei loro consorzi, cuiil d.lgs. n. 112 del 2017 attribuisce di diritto la qualifica di “imprese sociali”, in relazione al combinato disposto degli artt. 14 comma 1 e 1 comma 4 dello stesso d.lgs. e dell’art. 2545-terdecies c.c, della quale è opportuna la trattazione in pubblica udienza. 2.2 Va inoltre rilevato che non risulta perfezionata la notifica del ricorso -avvenuta a mezzo del servizio postale senza che sia stata depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata- al Curatore del Fallimento C.T.S e al creditore istante Caravaggi Chiara, soggetti che hanno partecipato al giudizio di opposizione. 2.3 Si impone, pertanto, la concessione di un termine per l’eventuale rinnovo della notifica del ricorso nei confronti delle predette parti,litisconsorti necessarie nel giudizio, ove la ricorrente non sia in grado di provare l’avvenuto perfezionamento di quelle già eseguite.

P.Q.M.

La Corte, rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Concede alla ricorrente termine di giorni 90 dalla comunicazione del presente provvedimento per il rinnovo della notifica del ricorso alla Curatela del Fallimento C.T.S Cooperativa Trasporti Sanitari cooperativa sociale a