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Ordinanza — n. 1453/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific arguments against appellate court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1453/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by the Municipality of Ventimiglia inadmissible, ordering the municipality to pay the costs. The municipality argued that the appellate court failed to examine specific grounds for contract termination and violated procedural rules regarding arbitration awards. The court rejected these claims because the appeal merely transcribed the original arbitration arguments without providing new, critical analysis of the appellate decision's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 829, comma 2; Art. 112 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it fails to critically analyze the ratio decidendi of the contested judgment, merely repeating the grounds of the lower arbitration award without addressing the specific reasoning of the appellate court.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specific arguments arbitration award review contract termination claim appellate court reasoning responsabilità del responsabile di progetto onorario dell'architetto contratto d'ingegnere

Disposizioni normative citate

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Art. 829, comma 2 c.p.c.
La Corte territoriale ha esaminato e rigettato i motivi (secondo e terzo) di impugnazione del Comune volti a denunciare la nullità del lodo specificamente «ex art. 829, n.
Art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è quindi vanamente riproposta in questa sede tramite denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c.
Art. 829, comma 5 c.p.c.
La Corte territoriale ha esaminato e rigettato i motivi (secondo e terzo) di impugnazione del Comune volti a denunciare la nullità del lodo specificamente «ex art. 829, n.
Art. 829, n. 11 c.p.c.
La Corte territoriale ha esaminato e rigettato i motivi (secondo e terzo) di impugnazione del Comune volti a denunciare la nullità del lodo specificamente «ex art. 829, n.
Art. 829, n. 12 c.p.c.
La Corte territoriale ha esaminato e rigettato i motivi (secondo e terzo) di impugnazione del Comune volti a denunciare la nullità del lodo specificamente «ex art. 829, n.
Art. 13, comma 1 quater, dPR n. 115/2002
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n.
art. 112 c.p
La censura di omessa pronuncia è quindi vanamente riproposta in questa sede tramite denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6028 del 2007
Cass. n. 18136 del 2013
Cass. n. 2985 del 2018
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17315/2021 R.G. proposto da : COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA, elettivamente domiciliato in Roma Antonio Stoppani n. 1, presso lo studio dell’avvocato MANGANO MASSIMILIANO (MNGMSM63H24G273X) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CASSATA GIUSEPPE, TRAULO MATTEO, elettivamente domiciliati in PALERMO VIA CATANIA 25 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CICCHIRILLO GIUSEPPE (CCCGPP55E01G273K) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO PALERMO n. 756/2021 depositata il10/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE. FATTI DI CAUSA La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 10 maggio 2021, ha rigettato l’impugnazione del Comune di Ventimiglia di Sicilia avverso il lodo arbitrale del 12.11.2015 che, in parziale accoglimento delle domande dell’ing. Giuseppe Cassata e dell’arch. Matteo Traulo, lo aveva condannato a pagare il compenso professionale per la redazione del progetto esecutivo riguardante la realizzazione di opere di urbanizzazione e infrastrutture di un’area P.I.P., rigettando la domanda volta a far dichiarare l’inadempimento contrattuale dei predetti professionisti.

Il Comune di Ventimiglia di Sicilia ha proposto ricorso per cassazione, resistito da Cassata e Traulo, e depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso (pag. 9-25) il Comune denuncia violazione degli artt. 829, comma 2 (nel testo vigente ante-riforma del 2006) e 112 c.p.c. e nullità della sentenza impugnata, in ordine al rigetto dell’eccezione di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale dei due professionisti, anche per la ritardata consegna del progetto, assumendo che la Corte abbia esaminato l’impugnazione del lodo unicamente in relazione al parametro del difetto di motivazione (art. 829, comma 5, c.p.c.) senza esaminare i motivi concernenti la denuncia di nullità per violazione di legge.

Il motivo è inammissibile. Esso consiste in prevalenza nella trascrizione di alcuni motivi di impugnazione del lodo, anziché – come avrebbe dovuto , in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione – nella esposizione chiara degli argomenti critici avverso la sentenza impugnata, risultando poco comprensibile e non cogliendo la ratio decidendiivi esposta. La Corte territoriale ha esaminato e rigettato i motivi (secondo e terzo) di impugnazione del Comune volti a denunciare la nullità del lodo specificamente «ex art. 829, n. 11, c.p.c.» «per contraddittorietà delle disposizioni contenute nel lodo».

La denuncia di mancato esame della censura di violazione di legge è formulata in modo astratto, non precisandosi quali sarebbero le disposizioni di legge (e in che senso e termini) violate dagli arbitri e trascurate dalla Corte territoriale, la quale è giunta alla conclusione che gli arbitri avevano «analizzato tutta la documentazione prodotta, rispondendo in modo soddisfacente alle questioni prospettate dalle parti» e che i motivi proposti tendevano «a ottenere sostanzialmente (ed in modo inammissibile)… una diversa ricostruzione del fatto e del percorso logico argomentativo seguiti dal collegio arbitrale».

Il motivo – si ribadisce – non può dirsi specifico per il solo fatto di contenere la mera trascrizione dei motivi di impugnazione del lodo, senza confrontarsi in termini critici con l’iter logico-argomentativo sviluppato nella sentenza impugnata, non essendo consentito alla Corte di cassazione l’esame diretto del lodo né al ricorrente di riproporre questioni di fatto già oggetto della decisione arbitrale, atteso che il controllo di legittimità non può mai consistere nella rivalutazione dei fatti, neppure in via di verifica della adeguatezza e congruenza dell’iter argomentativo seguito dagli arbitri ( ex plurimis , Cass. n. 6028 del 2007, n. 18136 del 2013, n. 2985 del 2018).

Il secondo motivo di ricorso, riguardante il rigetto del motivo di impugnazione del lodo relativo a l la mancata copertura economica (impegno di spesa) del progetto esecutivo redatto dai professionisti, è inammissibile. La Corte territoriale ha esaminato e rigettato il (quinto) motivo di impugnazione del Comune, volto a denunciare la nullità del lodo specificamente «ex art. 829, n. 12, c.p.c.» per «omessa pronuncia del lodo su una specifica eccezione formulata dal Comune di Ventimiglia di Sicilia», essendosi il collegio arbitrale pronunciato sulla questione dello sforamento dei limiti finanziari del progetto.

La censura di omessa pronuncia è quindi vanamente riproposta in questa sede tramite denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza, dolendosi il ricorrente del contenuto della decisione assertivamente violativa di parametri normativi imprecisati, senza tuttavia confrontarsi in chiave critica con la ratio decidendi, con la quale la Corte ha osservato che gli arbitri avevano affermato che «il maggior compenso sarebbe stato inserito, unitamente al maggior costo complessivo del progetto esecutivo, nel quadro economico complessivo dell’opera ed avrebbe trovato copertura nell’ammontare del finanziamento».

Il motivo si risolve in una generica e, quindi, inammissibile istanza di rivisitazione del giudizio di fatto avente ad oggetto la verifica degli adempimenti contrattuali delle parti. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 6800,00, di cui €200,00 per esborsi. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a qu