Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to the client's subsequent declaration of no interest in the judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant explicitly stated they no longer had an interest in the judgment following the liquidation proceedings. The appellant had previously challenged a lower court's finding of insolvency regarding their cooperative company, arguing against the validity of their defense and the assessment of asset transfers. The court ruled that this subsequent declaration of no interest constituted a supervening lack of standing, rendering the appeal inadmissible despite the merits of the original claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002: An appeal becomes inadmissible if the appellant subsequently declares they have no interest in the judgment, as this supervening defect of interest precludes the continuation of the litigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 18302/2018 proposto dal dr. Alberto Gatti, nella sua qualità di legale rappresentante della società cooperativa CIPEA CARIIE – CO.ED.A UNIFICA – CONSORZIO FRA IMPRESE DI PRODUZIONE EDILIZIA IMPIANTISTICA ED AFFINI – SOCIETÀ COOPERATIVA in Liquidazione Coatta Amministrativa, elettivamente domiciliato in Roma via Pomezia nr. 11, presso lo Studio dell’avv. Raffele Grassia, rappresenta ta e dif esa, giusta procura in atti. dall’avv. Antonio Formaro ; -ricorrente - contro CO.ED.A UNIFICA – CONSORZIO FRA IMPRESE DI PRODUZIONE EDILIZIA IMPIANTISTICA ED AFFINI – SOCIETÀ COOPERATIVA in Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona del Commissario liquidatore dr. Luca Moscatiello elettivamente domiciliato in Roma Via Via Dante dè Blasi nr 5 presso lo Studio dell’avv.
Marco Paolo Ferrari rappresentata e difesa dall’avv. Michele Sarti giusta procura in atti ; -controricorrente - avverso la sentenza n.1206/2018 della CORTE D'APPELLO di Bologna, depositata il 10/5/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1. CIPEA CARIIE – CO.ED.A UNIFICA – CONSORZIO FRA IMPRESE DI PRODUZIONE EDILIZIA IMPIANTISTICA ED AFFINI – SOCIETÀ COOPERATIVA in Liquidazione Coatta Amministrativa (nel prosieguo solo “Unifica”),in persona dell’Amministratore Unico e legale rapp.te Alberto Gatti, proponeva reclamo, ex artt. 18 e 195 l.f., alla Corte d’Appello di Bologna avverso la sentenza del Tribunale che, su domanda del Commissario Liquidatore, aveva accertato ilsuo stato di insolvenza .
2. Il giudice di seconde cure rigettava il reclamo osservando:
a) che, con riferimento all’inammissibilità ed inutilizzabilità della memoria difensiva depositata dalla reclamante, erano da condividersi le motivazioni del tribunale sulla sussistenza di profili di abuso di diritto, atteso che con la memoria vi era stato un repentino cambio di linea difensiva del legale rappresentante, che prima di quel momento non aveva contestato l’insolvenza, anzi aveva auspicato l’apertura di una procedura liquidatoria: tale modus operandi non poteva che essere valutato negativamente dal giudice;
b) che il rilievo non comportava l’attribuzione al verbale di revisione sottoscritto dal Gatti valore di confessione stragiudiziale, ma semplicemente la negativa valutazione dell’atteggiamento delle parti all’interno del processo;
c) che le operazioni di affitto di azienda e di sua successiva cessione , poste in essere da Unifica nel periodo dal 1 gennaio al 27 ottobre 2016, erano state attentamente valutate dal tribunale e ritenute inidonee a mutare il quadro di grave crisi sfociato nell’accertamento dell’ insolvenza, e cheanzi l’affitto di azienda era conseguenza dell’impossibilità della cooperativa di continuare la sua attività, e, quindi, costituiva un indubbio sintomo di detto stato;
d) che l’accertamento in questione non poteva che essere riferito al periodo anteriore al decreto che aveva dispo sto la liquidazione coatta ;
e) che l’operazione di acquisto dei crediti di Unifica per 12 milioni di euro da parte d el Consorzio Innova costituiva un’ulteriore testimonianza dell’incapacità della prima di assolvere regolarmente alle proprie obbligazioni;
f) che nemmeno erano in grado di incidere sull’accertato stato di decozione le opposizioni alle ammissioni al passivo proposte dal consorzio, aventi ad oggetto crediti iscritti a bilancio, oggetto di giudizi il cui esito era incerto e comunque di scarsa significatività rispetto allo stato passivo che, al gennaio del 2018, ammontava a 35 milioni di euro e che era destinato ad aumentare dal momento che erano state depositate domande tardive per altri 3,3 milioni di e uro;
g) che le richieste istruttorie avanzate dalla reclamante non erano pertinenti: in particolare , la richiesta di c.t.u. era da considerarsi del tutto generica , mentre quella di esibizione rivolta al commissario liquidatore per ricostruire l’attivo non poteva per nessuna ragione essere utile alla ricostruzione dello stato di fatto antecedente.
3. Avverso la predetta sentenza Alberto Gatti, nella spiegata qualità, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a sei motivi. Luca Moscatiello, nella qualità Commissario Liquidatore di Unificain LCA, ha svolto difese con controricorso. RITENUTO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo sidenuncia violazione dell’art 360 1° comma nr. 5 per « omesso esame dello stato attivo di Unifica decisivo per il presente giudizio, non avendo il Commissario Liquidatore, odierno resistente, ottemperato alla richiesta della Corte d’Appello di Bologna di rendere, all’udienza del 27.4.2018, i chiarimenti ritenuti opportuni». 1.1 Con il secondo motivo silamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 195 l.f. in riferimento alla dichiarazione di inammissibilità e conseguente inutilizzabilità della memoria difensiva depositata nel giudizio di primo gradoin data 11.1.2018 e dell’ulteriore documentazione ad essa allegata. 1.2 Con il terzo motivo viene dedotto “omesso esame dei fatti allegati da p. 11 a p. 19 del reclamo ex artt. 18 e 195 l.f. e del relativo documento n. 4, oggetto di discussione tra le parti e decisivi per il giudizio in quanto dimostrano la mancanza dei presupposti dello stato di insolvenza alla data del 27.10.2016”. 1.3 Con il quarto motivo siprospetta violazione o falsa applicazione dell’art. 2735 c.c. in riferimento alla errata attribuzione al verbale di revisione del valore di confessione stragiudiziale, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 1.4 Con il quinto motivo si oppone violazione e falsa applicazione dell’art. 209 l.fall. in riferimento alla errata valutazione dello stato passivo di Unifica alla data del 27.10.2016, in relazioneall’ar t. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 1.5 Con l’ultimo motivo si denunciano violazione e falsa applicazione dell’articolo 18, comma 10, l.f., per non avere la Corte d’Appello di Bologna accolto la richiesta di CTU contabile e l’istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., formulate dall’odierna ricorrente in secondo grado, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 2 In data 6/12/2022 è pervenuta istanza del difensore della ricorrente di cessazione della materia del contendere sulla base dei seguenti motivi « con decreto del Tribunale di Bologna del 15/10/2021, pubblicato in pari data, è stato omologato il concordato ex art. 214 L.F. proposto da Consorzio Innova soc. coop., relativo alla Proceduradi Liquidazione Coatta Amministrativa di cui al n. 1/2018 cui era stata ammessa Unifica.
Per effetto dell’omologa del concordato la procedura di liquidazione coatta amministrativa di Unifica si è chiusa ai sensi del combinato disposto degli artt. 214 , co. 4 e 130, comma 2, l.fall. e Unifica è tornata in bonis. In ragione di quanto sopra esposto, l’odierna ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso. In ragione dell’omologa del concordato ex art 214 l.fall. intervenuta successivamente all’iscrizione a ruolo del presente Giudizio di legittimità gli effetti dello stato di insolvenza sono venuti meno:la l.c.a è stata, infatti chiusa e Unifica è tornata in bonis». 2.1 Deve escludersi la ricorrenza della fattispecie della cessazione della materia del contendere per effetto del fatto sopravvenuto costituito della omologazione del concordato preventivo. 2.2 E’ principio costantemente affermato da questa Corte quello secondo il quale si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso (cfr.
Cass. 26299/2018, 19845/2019 21757/2021). 2.3 Orbene, oggetto del presente giudizio è la legittimità della declaratoria di insolvenza richiesta dal Commissario liquidatore successivamente all’apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa carico della Unifica. 2.4 La dichiarazione dello stato di insolvenza, sia antecedente che successiva all’apertura della l.c.a, ha una duplice funzione: la prima è quella di assicurare gli effetti della procedura concorsuale con la ricostruzione del patrimonio mediante l’esperimento delle azioni revocatorie; l’art. 203 l.fall. prevede infatti che « accertato giudizialmente lo stato di insolvenza a norma degli artt 195 e 202 , sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo II , capo III , sezione III [ intitolato “ Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori], anche nei riguardi dei soci a responsabilità il limitata » ; la seconda è quella di consentire l’applicazione delle disposizioni penal/fallimentari e ciò in quanto l’art 237 l.fall. espressamente equipara, ai fini dell’applicazione della disciplina dei reati fallimentari di cui al titolo VI della l.fall, l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza alla dichiarazione di fallimento. 2.5 Il decreto di omologa del concordato fallimentare determina, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 214 e 130 l.fall., la chiusura della procedura concorsuale amministrativa ma non già la cessazione degli effetti della declaratoria di stato di insolvenza. 2.6 Ne è riprova il fatto che la proposta di concordato fallimentare, come si evince dalla lettura del decreto di omologa, prevede il trasferimento all’assuntore delle azioni revocatorie che, come sopra chiarito, sono esperibili proprio per effetto della formalità giudiziaria dell’accertamento dello stato dell’insolvenza. 2.7 Non può dunque riscontrarsi nel completamento della procedura di concordato fallimentare una circostanza tale da determinare la cessazione della materia del contendere. 2.8 Avendo tuttavia la ricorrente esplicitamente dichiarato di non aver, a seguito degli sviluppi della procedura di liquidazione coatta amministrativa, alcun interesse alla decisione del ricorso, la richiesta di cessazione della materia del contenderevale comunque a far ritenere il ricorso non più sorretto da alcun interesse alla pronuncia giudiziale di merito e determina pertanto la sua sopravvenuta inammissibilità. 3 Le spese del giudizio vanno poste a carico d ella ricorrente, avendo essa dato causa alla controversia , così costringendo controparte a difendersi e non sussistendo ragioni particolarmente meritevoli di apprezzamento, atte a determinare il superamento della regola per cui, in base al principio di causalità, le spese fanno carico alla parte che ha dapprima introdotto il giudizio per cassazione e poi dichiarato di non avervi più interesse.
3. Non ricorrono le condizioni per ritenere dovuto dal la ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo stabilito dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in quanto « tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame … ma non per quella sopravvenuta» ( cfr. tra le tante Cass.n.19464/2014 13636/2015 , 12743/2016 , 24081/201 8 e 4691/2021 ).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibileil ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di € 12.200 di cui Euro 200,00 per e