Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1244/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses bankruptcy appeal for lack of specific grounds regarding notification irregularities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1244/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the bankruptcy appeal inadmissible due to a lack of specific grounds under Article 366(4) of the Civil Procedure Code. The petitioners argued that the notification of the bankruptcy petition was irregular because it was addressed to the wrong legal representative, but the court found these claims insufficiently detailed. The decision relied on the principle that vague assertions without precise factual specificity fail to meet the statutory requirements for admissibility in cassation proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 n. 4 c.p.c.; Art. 395 n. 4 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks the required specificity of grounds, as vague allegations of procedural errors without precise factual details do not satisfy the statutory requirements for admissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy appeal notification irregularity lack of specificity cassation admissibility legal representative procedural defect Civil Procedure Code allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 n. 4 c.p.c.
Le ricorrenti travisano il contenuto dell’ordinanza qui impugnata, la quale ha affermato l’inammissibilità per difetto di autosufficienza e, quindi, di specificità, in violazione dell’art. 366 n.
Art. 395 n. 4 c.p.c.
Ed infatti, ad essere denunciato non è un errore percettivo, ai sensi dell’art. 395 n.
Art. 145 c.p.c.
Art. 143 c.p.c.
15 legge fall., conseguente ad una pretesa nullità della notificazione del ricorso di fallimento e del decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare, effettuata, ai sensi dell’art. 143 c.p.c., nei confronti del legale rappresentante della Interporto, e l’insussistenza dei presupposti di cui agli artt.
Art. 15 legge fall.
art. 143 c.p
15 legge fall., conseguente ad una pretesa nullità della notificazione del ricorso di fallimento e del decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare, effettuata, ai sensi dell’art. 143 c.p.c., nei confronti del legale rappresentante della Interporto, e l’insussistenza dei presupposti di cui agli artt.
art. 145 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 257 del 2007 del Tribunale di Roma
Sentenza n. 2953 del 2008 della Corte d'appello di Roma
Sentenza n. 7003 del 2015 della Corte di Cassazione
Ordinanza n. 30451/2019 della Corte Suprema di Cassazione Roma
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4364/2020 R.G. proposto da : INTERPORTO ROMA EST SRL ORA SPA, GOLD IMOBILISRE SAS DI RIZZO ANGELO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato TORDO CAPRIOLI ALFONSO (TRDLNS61A12L188S) - ricorrente - contro UNICREDIT SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IN ARCIONE 71, presso lo studio dell’avvocato D’ERCOLE STEFANO (DRCSFN47A15E506G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro FALLIMENTO INTERPORTO ROMA EST SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE TIZIANO 3, presso lo studio dell’avvocato DORIA GIOVANNI (DROGNN66L16C352E) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZAdi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 30451/2019depositata il 27/11/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE. FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 257 del 2007, il Tribunale di Roma pronunciò il fallimento della Interporto Roma Est s.r.l. (ora s.p.a.) ‒ nel prosieguo indicata, più brevemente, come Interporto ‒ accogliendo il corrispondente ricorso di Unicredit Banca s.p.a. che se ne era affermata creditrice per la somma di € 232.000,00. Contro tale decisione propose appello ex art. 18 legge fall., nel testo ante riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007, la Tecnogest s.r.l., in qualità di titolare del 95% delle quote della fallita, deducendo: la nullità della sentenza predetta, per violazione del diritto di difesa nell’ambito del procedimento ex art. 15 legge fall., conseguente ad una pretesa nullità della notificazione del ricorso di fallimento e del decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare, effettuata, ai sensi dell’art. 143 c.p.c., nei confronti del legale rappresentante della Interporto, e l’insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1, 5 e 15 legge fall. per la dichiarazione di fallimento.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2953 del 2008, giudicò nullo l’acquisto delle quote e, di conseguenza, inesistente la qualità di socio e la legittimazione di Tecnogest a proporre l’appello (ritenuto inammissibile). La Suprema Corte, con sentenza n. 7003 del 2015, accolse il ricorso della Tecnogest, cassò la sentenza impugnata in punto di difetto di legittimazione di quest’ultima ad impugnare la sentenza di fallimento e rinviò alla Corte di appello di Roma per un nuovo esame. Il giudizio venne riassunto da Interporto e Gold Immobiliare s.a.s. di Rizzo Angelo che riproposero il primo motivo dell’originario appello, afferente la nullità della sentenza di fallimento per irritualità della notificazione della relativa istanza.

Il giudice di rinvio, pronunciando nel contraddittorio con il fallimento Interporto, con la Aurora SPV s.r.l. (quale mandataria per la gestione dei crediti di DoBank s.p.a., denominazione assunta da Unicredit Credit Management Bank s.p.a., a sua volta avente causa da Unicredit s.p.a.), con il fallimento “La Campagnola” di Virgilio e Gianfranco Tilesi s.n.c., i soci in proprio e il fallimento Tecnogest s.r.l., rigettò l’appello con la sentenza n. 4799 del 27 luglio 2016. Avverso quest’ultima sentenza proposero ricorso per cassazione la Interporto e la Gold Immobiliare, affidato a sei motivi, resistiti, con distinti controricorsi, dal fallimento Interporto, dalla Unicredit s.p.a. e dalla Phoenix Asset Management s.p.a., quest’ultima quale mandataria della Aurora SPV, mentre non spiegarono difese il fallimento “La Campagnola”, i suoi soci in proprio e il fallimento Tecnogest.

La Corte di legittimità, con ordinanza n. 30451 del 2019, ha rigettato il ricorso. Per quanto ancora interessa, giudicando sulla censura (relativa al terzo motivo) di nullità della notifica alla Interporto del ricorso di fallimento per violazione degli artt. 143 e 145 c.p.c., la Corte l’ha ritenuta “inammissibile per difetto di autosufficienza [...] perché non è stato riprodotto il contenuto della relata ed è indimostrato l’assunto secondo cui l’atto da notificare non contenesse il nominativo del legale rappresentante ed i recapiti di quest’ultimo”.

La Interporto e la Gold Immobiliare propongono ricorso per revocazione, ex artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c., resistito con distinti controricorsi da Unicredit s.p.a. e dal Fallimento Interporto. Le parti hanno presentato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE Le ricorrenti denunciano l’errore percettivo in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione per avere rilevato il difetto di autosufficienza del terzo motivo di ricorso per cassazione – riguardante la questione della regolarità della notifica del ricorso di fallimento al rappresentante legale della società fallenda, anziché presso la sede legale della stessa –a causa della mancata riproduzione nel ricorso del contenuto della relata e della mancata dimostrazione che nell’istanza di fallimento non fossero indicati il nominativo e i recapiti del legale rappresentante della Interporto.

Le ricorrenti osservano che il creditore procedente (Unicredit) si era limitato a chiedere di dichiarare il fallimento della Interporto senza indicare il nominativo né altri dati identificativi del legale rappresentante. Di tale circostanza la Corte di cassazione non si sarebbe avveduta benché risultante dai documenti (comprensivi della relata) allegati al ricorso per cassazione, da qui l’errore percettivo che l’avrebbe indotta a non riscontrare il vizio di notifica dell’istanza di fallimento e, di conseguenza, a non dichiarare la nullità della sentenza dichiarativa del fallimento.

L’errore sul nominativo del legale rappresentante della Interporto risulterebbe dagli allegati al ricorso stesso, ivi compresa la relata di notificazione dell’istanza di fallimento, essendo legale rappresentante al tempo della notifica – ad avviso delle ricorrenti –il sig. Aldo Condello e non il sig. Luciano Cicolani, cui la notifica sarebbe stata indirizzata. L’errore denunciato si basa sul fatto che sarebbe viziata la notifica effettuata al legale rappresentante della società fallenda, in quanto indirizzata a persona (sig. Cicolani) diversa dal legale rappresentante (sig.

Condello), senza un previo tentativo di notifica presso la sede sociale. Il ricorso è inammissibile. Ed infatti, ad essere denunciato non è un errore percettivo, ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., ma al più un ipotetico e incensurabile errore di giudizio, come risulta chiaramente dal tipo di censura formulata dalle ricorrenti, le quali imputano alla Corte di cassazione di non avere rilevato fatti asseritamente dimostrativi della nullità della notifica del ricorso di fallimento ed emergenti dagli atti di causa “sulla base del raffronto dell’ordinanza oggi impugnata e degli allegati al ricorso per cassazione”.

Le ricorrenti travisano il contenuto dell’ordinanza qui impugnata, la quale ha affermato l’inammissibilità per difetto di autosufficienza e, quindi, di specificità, in violazione dell’art. 366 n. 4 c.p.c., del ricorso per cassazione (avverso la sentenza del 27 luglio 2016) in quanto non conteneva ‒ al pari del ricorso in esame ex artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c. ‒ la trascrizione della relata di notifica del ricorso di fallimento, a prescindere dalla questione non pertinente per il fine considerato, sulla quale le ricorrenti si soffermano, della corrispondenza delle affermazioni delle ricorrenti alle risultanze documentali (relate allegate al ricorso per cassazione).

La censura riguardante il preteso travisamento della prova (documentale) sulla indicazione del nominativo del legale rappresentante della società nel ricorso di fallimento, lungi dall’intercettare un errore percettivo, non coglie le ulteriori rationes decidendi con le quali la Corte di legittimità, rigettando il ricorso avverso la sentenza della Corte romana (che aveva giudicato valida la notifica del ricorso di fallimento al legale rappresentante della società fallenda, ai sensi dell’art. 145 c.p.c.), ne ha irrobustito il substrato argomentativo, avendo osservato che “nel ricorso di fallimento della Unicredit Banca s.p.a. era indicato il nominativo (Aldo Condello) del legale rappresentante della Interporto Roma Est” e che, comunque, la relativa indicazione ben può risultare dall’intero contesto dell’atto [da notificare], a partire dalla sua intestazione [e] in qualsiasi parte dello stesso” (ordinanza impugnata a pag. 12).

Inoltre, le ricorrenti, laddove lamentano che il destinatario della notifica del ricorso di fallimento non sarebbe stato il sig. Condello ma un’altra persona (sig. Cicolani) priva della qualifica di rappresentante legale, da un lato, non colgono la ratio della sentenza impugnata, la quale ha precisato che “non risulta riproposta nell’atto di riassunzione la doglianza inerente al fatto che Cicolani Luciano […] non fosse più, al tempo della notifica, il legale rappresentante di Interporto” (ordinanza a pag. 9) – risultando la relativa questione preclusa – e, dall’altro, contestano la verifica dell’esito in concreto della notifica del ricorso di fallimento, in quanto indirizzata all’una o all’altra persona tra quelle indicate come legale rappresentante, ma si tratta di questione di fatto in parte diversa da quella (trattata nella precedente fase processuale) riguardante la regolarità della procedura notificatoria presso la persona fisica del legale rappresentante anziché presso la sede sociale e, comunque, non riesaminabile né censurabil e con il mezzo revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c.

Il ricorso consiste, in definitiva, nella impropria deduzione di asseriti errores in iudicandoed è, quindi, inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in € 7200,00, di cui € 200,00 per esborsi, a favore di ciascun controricorrente. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore imp