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Ordinanza — n. 1112/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the lower court did not definitively rule on the prescription issue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1112/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the Court of Appeal had not definitively ruled on the prescription issue, merely ordering further proceedings. The Ministry of Infrastructure and ENAC challenged a decision rejecting their five-year prescription defense, while SACBO opposed the appeal. The court applied Article 360(3) of the Code of Civil Procedure, holding that appeals against non-definitive rulings on specific legal questions are inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 3 c.p.c.; Art. 279, no. 4 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the lower court has not definitively ruled on the specific legal question raised by the appeal, even if it ordered further proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-definitive ruling prescription defense Code of Civil Procedure Court of Cassation credito a lungo termine indennizzo per rumore aeroportuale rating del credito

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 3 c.p.c.
Art. 279, no. 4 c.p.c.
articolo 2948 c.c
articolo 360 c.p
I ricorrenti hanno infatti proposto il medesimo avverso una sentenza pronunciata su questione, che non ha definito neppure parzialmente il giudizio, ai sensi del terzo comma dell’articolo 360 c.p.c.: pure all’esito dell’interpretazione restrittiva che questa Corte ha dato della norma (v.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 10 febbraio 2017, n. 3556
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10968/2020 R.G. proposto da : MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, ENTE NAZIONALE PER AVIAZIONE CIVILE ENAC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende per legge -ricorrente- contro SACBO SOCIETA' PER L'AEROPORTO CIVILE DI BERGAMO ORIO AL SERIO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIA COLONNA, 39, presso lo studio dell’avvocato PERFETTI LUCA RAFFAELLO (PRFLRF64A19I819S) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROSI ALESSANDRO (RSOLSN78H08E230R) per procura in atti -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 6508/2019 depositata il28/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2023 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’ente Nazionale per l’aviazione Civile ENAC ricorrono per otto mezzi, nei confronti della Società per l’Aeroporto Civile di Bergamo Orio al Serio S.A.C.B.O. S.p.A., contro la sentenza del 28 ottobre 2019, con cui la Corte d’appello di Roma, non definitivamente pronunciando sull’appello degli odierni ricorrenti, ha respinto i loro motivi formulati in punto di applicabilità alla domanda proposta dalla Società originaria attrice della prescrizione quinquennale in luogo di quella decennale nonché di mancata applicazione della prescrizione quinquennale ex articolo 2948 c.c..

La Società per l’Aeroporto Civile di Bergamo Orio al Serio S.A.C.B.O. S.p.A. resiste con controricorso e deposita memoria. CONSIDERATO CHE Non occorre riassumere i motivi di ricorso per cassazione, profilandosi la sua inammissibilità. RITENUTO CHE Il ricorso è inammissibile. I ricorrenti hanno infatti proposto il medesimo avverso una sentenza pronunciata su questione, che non ha definito neppure parzialmente il giudizio, ai sensi del terzo comma dell’articolo 360 c.p.c.: pure all’esito dell’interpretazione restrittiva che questa Corte ha dato della norma (v.

Cass., Sez. Un., 10 febbraio 2017, n. 3556, con i rinvii in essa contenuti), il caso oggi in esame ― sentenza d’appello che abbia rigettato le eccezioni di prescrizione, disponendo per l’ulteriore corso del giudizio ai sensi del numero 4 dell’articolo 279 ― rientra difatti nell’ambito di applicazione della norma richiamata. Le spese seguono la soccombenza. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unnificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; c ondanna i ricorrent i al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nel