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Ordinanza — n. 469/2023 — snciv Generato dall'IA

Court holds that a signature under a company seal constitutes agency, making the signer liable under Art. 11 of the Bills of Exchange Law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 469/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Antonio Mergola's appeal against a lower court ruling that held him personally liable for a bill of exchange. Mergola argued his signature under the company seal was merely an avallo (guarantee) rather than an act of agency, while the opposing party contended the placement of his individual signature beneath the corporate stamp clearly indicated he acted as a representative without authority. The court ruled that such placement legally defines the signer's intent to act on behalf of the entity, thereby triggering personal liability under Article 11 of the Bills of Exchange Law, which absorbs the defense of co-emitter status.

Regesto Legislator

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Art. 11 l. camb.; Art. 36, comma 3 l. camb.: A signature placed under a company seal constitutes an act of agency, rendering the signer personally liable as a false representative, unless the represented party explicitly contests the obligation in their own name.

Parole chiave

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Bills of Exchange Law False Representative Agency without Powers Personal Liability Company Seal Avallo Guarantee Co-emitter Status mezzo di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 11 l. camb.
Se, infatti, la finalità della norma consiste nell’assicurare un’obbligazione del sottoscrittore che prenda il posto dell’obbligazione del rappresentato, la mancanza di quest’ultima, a seguito della relativa eccezione, si pone come condizione di efficacia della responsabilità exart. 11 l. camb..
Art. 36, comma 3 l. camb.
-andava considerata apposta da un co-emittente in violazione del disposto dell’art. 36, comma 3, l.
Art. 1299 cod. civ.
Il Giudice di pace, in accoglimento dell’opposizione proposta da Antonio Mergola, riteneva che la sua firma sotto il timbro della società fosse irrilevante e che lo stesso fosse obbligato, quale mero co-avallante, nei termini previsti dall’art. 1299 cod. civ., implicitamente richiamato dall’art.
Art. 62 l. camb.
civ., implicitamente richiamato dall’art. 62 l. camb..
Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
Considerato che: 5.1 Il primo motivo di ricorso assume la nullità della sentenza impugnata, exart. 360, comma 1, n.
art. 1299 cod. civ
Il Giudice di pace, in accoglimento dell’opposizione proposta da Antonio Mergola, riteneva che la sua firma sotto il timbro della società fosse irrilevante e che lo stesso fosse obbligato, quale mero co-avallante, nei termini previsti dall’art. 1299 cod. civ., implicitamente richiamato dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 10388/2012
Cass. 4763/1993
10388/2012, Cass. 4763/1993, Cass.
Cass. 4371/1986
4763/1993, Cass. 4371/1986).
Cass. 2148/1965
Cass. 2709/1959
Cass. 2150/1968
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15548/2018 R.G. proposto da : MERGOLA ANTONIO, domiciliato ex lege in R oma , piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avvocato Fortunato Giannuzzi – Daniele giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro LICCHELLO DONATO, domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avvocato Carlo Scarcia giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n.534/2018 depositata i l 14/2/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2022dal Consigliere Alberto Pazzi. Rilevato che:

1. Il Giudice di Pace di Ugento ingiungeva ad Antonio Mergola di corrispondere a Donato Licchello la somma di € 4.686,15, oltre accessori, in quanto quest’ultimo, in qualità di avallante, aveva provveduto al pagamento di cinque pagherò cambiari, del valore di € 937,23 ciascuno, emessi da Kepub Center s.a.s., unitamente, fra gli altri, al Mergola, in favore della Banca Popolare Pugliese.

2. Il Giudice di pace, in accoglimento dell’opposizione proposta da Antonio Mergola, riteneva che la sua firma sotto il timbro della società fosse irrilevante e che lo stesso fosse obbligato, quale mero co-avallante, nei termini previsti dall’art. 1299 cod. civ., implicitamente richiamato dall’art. 62 l. camb..

3. Il Tribunale di Lecce, a seguito dell’appello presentato da Donato Licchello, accertava che il Mergola aveva apposto sui titoli una duplice firma, sia quale co-avallante, sia come co-emittente, assumendosi con quest’ultima sottoscrizione un’obbligazione cambiaria in nome altrui; ne discendeva che il Mergola, essendo socio accomandante della compagine, aveva agito in qualità di rappresentante senza poteri della medesima e rispondeva così in proprio dell’obbligazione assunta, a mente dell’art. 11 l. camb.. Riteneva, invece, che dovesse reputarsi invalida la sottoscrizione per avallo del Mergola, in quanto la stessa - dovendo darsi prevalenza, secondo il principio di priorità logico-giuridica, alla sottoscrizione riportata graficamente per prima sotto il timbro di Kepub Center s.a.s. -andava considerata apposta da un co-emittente in violazione del disposto dell’art. 36, comma 3, l. camb.

Pertanto, in accoglimento dell’impugnazione proposta, in riforma della sentenza impugnata rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo avanzata in primo grado da Antonio Mergola, confermando il provvedimento monitorio emesso nei suoi confronti.

4. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 14 febbraio 2018, ha proposto ricorso Antonio Mergola prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso Donato Licchello. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 5.1 Il primo motivo di ricorso assume la nullità della sentenza impugnata, exart. 360, comma 1, n. 4, cod. proc civ., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., in ragione dell’irriducibile contraddittorietà e della manifesta illogicità del suo contenuto, dato che la stessa, pur sostenendo che il Mergola aveva assunto, con la sottoscrizione apposta sotto il timbro della società debitrice, un’obbligazione cambiaria in nome della società debitrice, ha ritenuto, nel contempo, che il medesimo dovesse rispondere dell’obbligazione cartolare come se l’avesse assunta in nome proprio. 5.2 Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 11 r.d. 1669/1933, perché il giudice di appello ha riferito tout court l’obbligazione cartolare al Mergola, senza considerare che la mancanza di un rapporto di rappresentanza non rendeva affatto invalida la sottoscrizione cambiaria, ma legittimava soltanto la società ad eccepire tale difetto, riversando l’obbligazione cambiaria sul falso rappresentante in applicazione della norma in discorso; fino a quando, però, la falsa rappresentanza non fosse stata eccepita dalla società rappresentata, l’obbligazione cambiaria rimaneva senza dubbio a carico del rappresentato, senza che i terzi potessero eccepire il difetto o l’eccesso del potere di rappresentanza, che soltanto l’ente rappresentato aveva interesse a far valere.

Poiché il Licchello aveva agito in giudizio per ottenere l’integrale ristoro di quanto pagato in qualità di avallante della società Kepub Center s.a.s., indirizzando la sua domanda nei confronti del solo Mergola e senza convenire in giudizio la società in rappresentanza della quale quest’ultimo aveva effettuato la sottoscrizione cambiaria, il giudicanteavrebbe potuto accertare, tutt’al più, il diritto di credito del Licchello nei limiti della quota spettante a ciascun coobbligato, secondo la disposizione dell’art. 1299 cod. civ., implicitamente richiamata dall’art. 62 l. camb., dato che l’eccezione di difetto di rappresentanza poteva essere proposta solo dalla società rappresentata, non avendo altri interesse a rilevarla.

8. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati. 8.1 Il giudice di merito ha accertato, in fatto, che i cinque pagherò cambiari posti a fondamento dell’ingiunzione di pagamento recavano una duplice sottoscrizione del Mergola, sia sotto il timbro della società debitrice Kepub Center s.a.s., unitamente a quelle di Vita Congedi (socia accomandataria) e Letizia Papa (socia accomandante), sia poco più in basso,a fianco dell’acronimo “P.A.”, da intendersi per avallo, insieme alle firme di Vita Congedi, Letizia Papa e Donato Licchello.

In questo modo il Mergola – a dire del giudice di appello – appose una duplice firma “sia quale co-avallante, sia in qualità di co- emittente, assumendosi per tale ultima sottoscrizione una obbligazione cambiaria in nome altrui” (pag. 5). 8.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, benché non sia più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, rimane fermo il principio secondo cui i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, comma 6, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.; un simile obbligo deve intendersi violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (Cass.22598/2018; nello stesso senso Cass. 7090/2022).

Nel caso di specie la constatazione dell’assunzione di “ una obbligazione cambiaria in nome altrui” “in qualità di co-emittente” - e non, si badi, di emittente - comporta l’accertamento di una coesistenza di un’obbligazione cambiaria tanto della società il cui timbro era stato riportato sulle cambiali, quanto del rappresentante senza poteri della compagine che aveva sottoscritto la cambiale, in applicazione del disposto dell’art. 11 l. camb.. Le due affermazioni, tuttavia, sono inconciliabili, perché proprio la norma richiamata prevede che colui che ha agito in nome altrui senza averne i poteri è obbligato a pagare l’importo del titolo “come se avesse firmato in proprio”, mentre il titolo non assume alcuna efficacia nei confronti della compagine falsamente rappresentata.

Il giudice di merito, dunque, ove avesse voluto individuare un’obbligazione cambiaria facente capo al Mergola in ragione della sottoscrizione apposta in assenza di poteri rappresentativi, in applicazione dell’art. 11 l. camb., avrebbe dovuto stabilire che questi era obbligato, in proprio e da solo, per aver firmato il titolo pur essendo soltanto socio accomandante della compagine, mentre nessuna obbligazione faceva capo a Kepub Center s.a.s.. Nel caso in cui, invece, avesse ritenuto di individuare il Mergola quale co-emittente (quindi unitamente a Kepub Center s.a.s.), una simile responsabilità non poteva che derivare da un’assunzione in proprio di un simile obbligo insieme alla compagine di cui compariva il timbro sul titolo.

Di certo non era possibile ipotizzare una co-emissione correlata all’assunzione di una obbligazione cambiaria in nome altrui, perché l’art. 11 appena citato addossa al falsus procurator l’obbligo di pagare l’importo del titolo “come se avesse firmato in proprio” e quindi al posto del falso rappresentato e non congiuntamente a quest’ultimo. 8.3 La collocazione di una firma cambiaria individuale sotto il timbro di una società è sufficientea rivelare la volontà del sottoscrittore di impegnarsi in rappresentanza dell'ente, con la conseguenza che è a quest'ultimo che deve rivolgersi il beneficiario del titolo, salva l'eccezione, proponibile soltanto dallo stesso rappresentato, che contesti l'obbligazione assunta in suo nome, deducendo il difetto o l'eccesso di rappresentanza del sottoscrittore (si vedano in questo senso Cass. 10388/2012, Cass. 4763/1993, Cass. 4371/1986).

Più precisamente, dato che il giratario di un effetto cambiario, titolare di un diritto autonomo ed astratto, che non ha contatto con l'emittente, non ha la possibilità di chiedere la giustificazione dei poteri, l'art. 11 della legge cambiaria, nel ritenere obbligato lo pseudo rappresentante, attua un mezzo pratico per non lasciare interrotta la catena cambiaria nei rapporti dei futuri portatori del titolo, individua una responsabilità di carattere sussidiario e presuppone che il preteso rappresentato non resti obbligato per il difetto di rappresentanza da parte del falsus procurator (Cass.2148/1965).

Il presupposto per l’operatività degli effetti previsti dalla norma, perciò, è che lo pseudo rappresentato abbia in qualsiasi forma disconosciuto il carattere impegnativo della sottoscrizione effettuata in suo nome, non operando alcuna ratifica, tramite un’eccezione di difetto di rappresentanza di carattere relativo, che non può essere invocata dal portatore che ritenga più conveniente far valere la responsabilità cambiaria del falsus procurator (Cass. 2709/1959). Se, infatti, la finalità della norma consiste nell’assicurare un’obbligazione del sottoscrittore che prenda il posto dell’obbligazione del rappresentato, la mancanza di quest’ultima, a seguito della relativa eccezione, si pone come condizione di efficacia della responsabilità exart. 11 l. camb..

Rimaneva, pertanto , precluso al giudicante, in mancanza di un’eccezione di difetto di rappresentanza proposta in sede giudiziale o stragiudiziale (Cass. 2150/1968) da parte dello stesso rappresentato, contestando l'obbligazione assunta in suo nome, rilevare la qualità di mero socio accomandante di chi aveva apposto la propria firma sotto il timbro della società al fine di affermarne la responsabilità exart. 11 l. camb..

9. L’accoglimento dei motivi di ricorso che investono la qualifica (di co-emittente) in virtù della quale è stato ritenuto che la sottoscrizione per avallo apposta dal Mergola non potesse essere ritenuta valida, in applicazione dell’art. 36, comma 3, l. camb., comporta l’assorbimento del terzo motivo di ricorso.

10. La sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio della causa al giudice di merito, il quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terz