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Ordinanza — n. 282/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 282/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 282/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ecreto di esecutività dello stato passivo Dott. Andrea Zuliani - Consigliere - Dott. Angelina Maria Perrino - Consigliere - Ud.02/12/2022– CC Dott. Alberto Pazzi - Consigliere - R.G.N.8362/2017 Dott. Cosmo Crolla - Rel.Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 8362/2017 proposto da: Giuseppe Feola, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Sesto Rufo 23 (Studio avv.Bruno Taverniti), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Giuseppe Marrocco; -ricorrente - contro Curatela del Fallimento dell’AZ Surgelati spa in liquidazione, in persona del Curatore avv.

Regesto Legislator

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art. 111 Cost; Ordinanza — n. 282/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Il legale del ricorrente (munito di specifica procura a rinunciare agli atti) e quello della Curatela del Fallimento dell’AZ Surgelati S.p.a. in liquidazione hanno, in data 26/10/2022, depositato congiuntamente atto di rinuncia dando atto del raggiungimento di un accordo transattivo. Consegue l'estinzione del processo di Cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l'adesione alla rinuncia preclude alla Corte la statuizione delle spese di lite.

Parole chiave

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sospensione della procedura di fallimento credito nel fallimento compensazione nel fallimento procedura di rivendicazione nel fallimento opposizione al precetto esecutivo sanatoria del vizio procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 111 Cost
e dell’art. 111 Cost., con riferimento all’art.
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Testo completo

ecreto di esecutività dello stato passivo Dott. Andrea Zuliani - Consigliere - Dott. Angelina Maria Perrino - Consigliere - Ud.02/12/2022– CC Dott. Alberto Pazzi - Consigliere - R.G.N.8362/2017 Dott. Cosmo Crolla - Rel.Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 8362/2017 proposto da: Giuseppe Feola, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Sesto Rufo 23 (Studio avv.Bruno Taverniti), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Giuseppe Marrocco; -ricorrente - contro Curatela del Fallimento dell’AZ Surgelati spa in liquidazione, in persona del Curatore avv.

Fausto Porcù, elettivamente domiciliato in Roma Via Castrense 7 presso lo Studio Legale Cirilli Placidi, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall’avv. Ivan Zoff; -controricorrente - avverso il decreto n. 958/2017 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere depositato il 14.3.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02.12.2022 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1. L’avvocato Giuseppe Feola proponeva opposizione avverso il provvedimento del G.D del Fallimento dell’AZ Surgelati S.p.a. che, approvando lo stato passivo, aveva rigettato la richiesta di ammissione dell’importo di € 60.000,00, oltre accessori di legge, a lui dovuto in prededuzione, trattandosi di crediti sorti per l’attività professionale svolta in pendenza di concordato preventivo.

2. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere respingeva l’opposizione allo stato passivo proposta dal professionista , affermando che il documento negoziale citato dall’opponente era privo di data certa.

3. L’avv. Giuseppe Feola ricorre in Cassazione affidandosi a tre motivi. La Curatela del Fallimento dell’AZ Surgelati S.p.a. in liquidazione ha resistito depositando controricorso. RITENUTO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 101, comma 2, e 183 c.p.c., in relazione all’art. 98 della l.f. e dell’art. 111 Cost., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 1.1 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta nullità del decreto e del procedimento per violazione degli artt. 183 e 101, comma 2, c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. 1.2 Con il terzo motivo si censura omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

2. Il legale del ricorrente (munito di specifica procura a rinunciare agli atti) e quello della Curatela del Fallimento dell’AZ Surgelati S.p.a. in liquidazione hanno, in data 26/10/2022, depositato congiuntamente atto di rinuncia dando atto del raggiungimento di un accordo transattivo. Consegue l'estinzione del processo di Cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l'adesione alla rinuncia preclude alla Corte la statuizione delle spese di lite.

3. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude altresì l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). PQM la Cortedichiara l’estinzione del giudizio.