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Ordinanza — n. 168/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against hospital billing for vegetative patients due to lack of regional accreditation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 168/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Policlinico San Marco's appeal against a lower court ruling that dismissed its claim for unpaid medical fees. The hospital argued that the health authority lacked the power to refuse payment without explicit regional authorization, but the court held that the private hospital's services were invalid without prior regional accreditation. Consequently, the court ruled that the contractual relationship was merely concessional and could not generate a debt in the absence of such administrative approval.

Regesto Legislator

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Art. 8 d.lgs. 502/1992; Art. 6 l. 724/1994: In the national health service, the shift from external contracting to the accreditation regime did not alter the nature of the relationship between public administration and private structures, which remains substantially concessional and requires prior regional authorization to generate enforceable obligations.

Parole chiave

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health service accreditation private hospital liability regional administrative approval concessional relationship vegetative patient care public health funding contractual nullity responsabilità dell'ospedale universitario

Disposizioni normative citate

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Art. 8 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
-Il primo motivo è infondato nella tesi presupposta.Nell'ambito del servizio sanitario nazionale il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell'accreditamento, previsto dall'art. 8 del d.lgs.
Art. 6 l. 23 dicembre 1994, n. 724
502,sul riordino della disciplina in materia sanitaria, poi integrato dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n.
Art. 342 cod. proc. civ.
Ma aniente vale eccepire l’omissione di pronuncia a fronte della statuizione con la quale il giudice d’appello ha ritenuto inammissibile il gravame perché generico per ri guardo alla mancanza di critiche alla decisione di primo grado.La statuizione si inserisce nel disposto dell’art. 342 cod.
art. 342 cod. proc. civ
Ma aniente vale eccepire l’omissione di pronuncia a fronte della statuizione con la quale il giudice d’appello ha ritenuto inammissibile il gravame perché generico per ri guardo alla mancanza di critiche alla decisione di primo grado.La statuizione si inserisce nel disposto dell’art. 342 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1 n. 17711-14
Cass. Sez. 3 n. 23657-15
17711- 14, Cass. Sez. 3 n. 23657-15).
Cass. Sez. 1 n. 6003-22
Cass. Sez. 1 n. 6003-22).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15807/2017 R.G. proposto da: POLICLINICO SAN MARCO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio dell’avvocato AURICCHIO ANTONIO (RCCNTN62L06L259D) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GNIGNATI PAOLO (GNGPLA61M31L736P) -ricorrente- contro AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso lo studio dell’avvocato VERINO MARIO ETTORE (VRNMTT39P03H501I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZAMBELLI FRANCO (ZMBFNC43A05D325J) -controricorrente- avverso SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 779/2017 depositata il 11/04/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2022 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI. Fatti di causa Su ricorso del Policlinico San Marcos.p.a., il Tribunale di Venezia ingiunse alla Ulss 12 Veneziana, oggi U lss 3 Serenissima, di pagare la somma di 105.188,37EUR, oltre interessi, recata da nove fatture per i maggiori costi sostenuti per l’attività assistenziale effettuata nel corso dell’anno 2004 a pazienti in stato vegetativo persistente. L’azienda sanitaria propose opposizione sottolineando (per quanto ancora rileva) che era mancata la specifica autorizzazione da parte della Regione Veneto all’esercizio dell’attività, come da delibera di giunta (breviterDGRV) n. 702 del 2001 .

Nella resistenza dell’opposta, il tribunale revocò il decreto ingiuntivo e dichiarò inammissibile , perché nuova, la domanda subordinata di indebito arricchimento avanzata dall’opponente. Sostenne che la DGRV aveva previstola necessità di un esplicito previo provvedimento di accreditamento della struttura ai fini dell’attivazione del servizio per gli stati vegetativi persistenti e permanenti, e tale provvedimento era mancato, donde nessun rilievo poteva essere attribuito a semplici comportamenti concludenti della Ulss, privi di “valore legale”.

Osservò inoltre che un qualsiasi accordo tra il Policlinico e la Ulss in ordine ai ricoveri d e i pazienti in stato vegetativo sarebbe stato affetto da nullitàe che la domanda subordinata di indebito arricchimento era inammissibile in quanto domanda nuova rispetto aquella contrattuale azionata in via monitoria .L’appello del Policlinico è stato respinto dalla Corte d’appello di Venezia, e avverso la relativa sentenza è adesso proposto ricorso per cassazione in due motivi, il primo dei quali in effetti articolato in tre censure. L’Azienda Ulss ha replicato con controricorso e memoria.

Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione I. – Col primo motivo la ricorrente censura la sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 3, 8-quater e 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, 1418 cod. civ., 32 cost. sulla base dei seguenti rilievi: (i) diversamente da quanto sostenuto dalla corte d’appello, nelle citate norme del d.lgs. n. 502/92 sarebbe stato contemplato in capo alla Ulss un autonomo potere di iniziativa contrattuale anche in relazione ai pazienti in coma, onde evitare vuoti di tutela, a prescindere dall’autorizzazione regionale; (ii) il rapporto tra enti privati e servizio sanitario nazionale, seppure nella sua dimensione concessoria, presupporrebbe una base saldamente negoziale, sicché proprio la stipulazione del contratto costituiva il presupposto essenziale per la remunerazione dell’attività svolta; (iii) una volta riconosciuto il potere della Ulss di contrattare col Policlinico, e una volta riconosciuta la rispondenza di una tale contrattazione all’esigenza di tutela del diritto alla salute, nessuna norma imperativa potevasi dire violata, ancorché indifetto del decreto regionale di accreditamento.

II. – Col secondo mezzo la ricorrente denunzia la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul merito della domanda subordinata di arricchimento, con conseguente violazione o falsa applicazione degli artt. 36, 183, 633 e 645 cod. proc. civ. III. -Il primo motivo è infondato nella tesi presupposta.Nell'ambito del servizio sanitario nazionale il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell'accreditamento, previsto dall'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502,sul riordino della disciplina in materia sanitaria, poi integrato dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non ha modificato la natura del rapporto esistente tra la pubblica amministrazione e le strutture private, che rimane di natura sostanzialmente concessoria(v.

Cass. Sez. 1 n. 17711- 14, Cass. Sez. 3 n. 23657-15). Non può essere posto a carico delle regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato; né può esserlo al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali consequenziali a tale accreditamento(v. Cass. Sez. 1 n. 6003-22). Essendo pacifico che la struttura privata in questione non aveva ottenuto l’accreditamento per l’esecuzione delle prestazioni fatturate, nessuna rilevanza poteva essere attribuita alla convenzione contrattuale eventualmente stipulata in via diretta con la Ulss.

Èvero difatti che il rapporto tra enti privati e servizio sanitario nazionale presuppone una base saldamente negoziale, come dice la ricorrente; ma sempre perònella sua dimensione concessoria, e quindi in consecuzione appunto all’accreditamento. La mancanza di un provvedimento del genere elide il fondamento di tutte le censure sviluppatenel primo motivo di ricorso. IV. -Il secondo motivo è inammissibile. Si assume la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul merito della domanda subordinata. Ma aniente vale eccepire l’omissione di pronuncia a fronte della statuizione con la quale il giudice d’appello ha ritenuto inammissibile il gravame perché generico per ri guardo alla mancanza di critiche alla decisione di primo grado.La statuizione si inserisce nel disposto dell’art. 342 cod. proc. civ., donde non può dirsi che sia stata omessa.

Né la statuizionemedesima risulta avversata nella sua specifica ratio, che appunto si sostanzia nel rilievo di genericità del motivo di gravame. Insistere allora sulla asserita legittimità d i una domanda di ingiustificato arricchimento nella sede dell’opposizione a decreto ingiuntivo non possiede alcuna concreta rilevanza. In vero la doglianza non è calibrata sulla ratio decidendi sottesa al mancato riscontro della condizione di specificità dell’appello nella parte corrispondente. V. –Le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 8.700,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific