Italian Court dismisses appeal claiming social health service funding requires specific accreditation status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the Foundation's challenge to a lower court ruling denying regional funding for social health services. The Foundation argued that temporary accreditation should suffice for payment, while the Region maintained that both final accreditation and a subsequent contract were mandatory legal requirements. The court ruled the appeal failed because it did not fully address the court's reasoning regarding the necessity of the contract and raised a new legal issue not previously examined.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 796 lett. s) della l. n. 296 del 2006; d.lgs. n. 502 del 1992: An appeal is inadmissible if it does not fully address the ratio decidendi of the lower court judgment or raises a new legal issue not previously examined in the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23541/2017 R.G. proposto da: FONDAZIONE BETANIA ONLUS, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell’avvocato MEO ARTURO UMBERTO (MEORRM60A22F924A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro REGIONE CALABRIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO, 12, presso lo studio dell’avvocato PUNGI' GRAZIANO (PNGGZN63P22D257B) rappresentato e difeso dall'avvocato NAIMO GIUSEPPE (NMAGPP65A05D976H) -controricorrente- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 1323/2017 depositata il 07/07/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2022 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI. Fatti di causa Con ordinanza resa ai sensi dell’art. 702-ter cod. proc. civ. il Tribunale di Catanzaro condannò la Regione Calabria al pagamento, in favore della Fondazione Betania Onlus, della s omma di 2.683.010,80 EUR, oltre interessi, a titolo di contributo per le prestazioni sociosanitarie ero gat e tra il 2010 e il giugno 2012 nell’ambito del progetto Said (Sistema di assistenza integrata per disabili). Su gravame della regione l’ordinanza è stata riformata dalla Corte d’appello di Catanzaroe avverso la relativa sentenza, depositata il 7-7- 2017 e non notificata, è adesso proposto ricorso per cassazione in due motivi.
La regione ha resistito con controricorso e memoria. Le parti hanno depositatomemorie. Ragioni della decisione I. –Col primo motivo, deducendo violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 796, lett. s), della l. n. 296 del 2006 e degli artt. 8- quater e 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, la ricorrente censura la sentenza per aver affermato che BetaniaOnlus non potesse qualificarsi come soggetto accreditato , sia pure transitoriamente , in quanto l’accreditamento non era stato confermato alla stregua della legge n. 296/2006 cit. La ricorrente di contro eccepisce che tale norma non avrebbe potuto esser riferita al caso di specie, avendo rig uardato i soli accreditamentiprovvisori automatici, ossia quelli nati dal passaggio dal regime di convenzionamento a quello di accreditamento; non anche invece gli accreditamenti provvisori come il suo, non aventi titolo nell’art. 6, sesto comma, della citata legge.
II. –Col secondo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 30 della l. n. 730 del 1983 poiché, essendosi trattato di attività di rilievo sanitario connesse a quelle assistenziali, anche in denegata ipotesi il suo diritto a ricevere il pagamento delle prestazioni avrebbe dovuto trovare riconoscimento in base alla menzionata ulteriore disposizione di legge. III. -Il ricorso è inammissibile. L’impugnata sentenza ha esplicitamente affermato che il diritto della Fondazione Betania Onlus a ricevere il corrispettivo per le prestazioni in esame era condizionato all’esistenza di un doppio requisito: l’accreditamento definitivo e la stipula successiva di un contratto disciplinante l’attività suddetta, tale da impegnare direttamente la regione in base all’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e all’art. 13 della l.r.
Calabria n. 24 del 2008. Ha quindi respinto la domanda per la riscontrata mancanza di entrambi i requisiti. IV. -È risolutivo che nessuna censura la ricorrent e ha mosso con riguardo a questa specifica affermazione, in forza della quale il diritto presupponeva oltre all’accreditamento definitivo anche il contratto conforme alle citate previsioni di legge. V. -Ne segue che il primo motivo di ricorso non intercetta in modo completo ed esaustivo la ratio decidendi, così da rivelarsi per ciò solo inammissibile; e che il secondo motivo pone una questione nuova, non risultando(in prospettiva di autosufficienza) che il diritto al corrispettivo sia stato mai correlato, nei precedenti gradi di merito, alla previsione ulteriormente enunciata.
VI. - Restano assorbit i i profili di cui alla memoria della controricorrente. Le spese processuali seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 26.700,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, s