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Ordinanza Interlocutoria — n. 28/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court remands asylum appeal case due to unresolved judicial conflict on humanitarian permit rights.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the Ministry of Interior's cassation appeal inadmissible and remanded the case to the first instance for scheduling. The Ministry sought to overturn a lower court decision that granted a humanitarian residence permit to a Bangladeshi asylum seeker after initially denying protection. The court found a lack of uniformity in judicial interpretations regarding this specific right, necessitating a new public hearing to resolve the conflicting precedents.

Regesto Legislator

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Art. 60 c.p.c.; Art. 103 c.p.c.: When a cassation appeal raises a question of judicial conflict, the court must declare the appeal inadmissible and remand the case to the first instance for scheduling a new public hearing to resolve the discrepancy.

Parole chiave

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judicial conflict asylum proceedings humanitarian permit cassation appeal remand for hearing uniformity of law Bangladeshi citizen domanda d'asilo dall'Iraq

Disposizioni normative citate

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Art. 60 c.p.c.
Art. 103 c.p.c.
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Testo completo

l-Er---t {) sul ricorso 930/2019 proposto da: Ministero Dell'interno 80185690585, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato . che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro Omor Faruk -intimato- Cr} avverso la sentenza n. 208/2018 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, pubblicata il 19 maggio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2020 dal consigliere MARCO VANNUCCI RILEVATO CHE Il Ministero dell'Interno ricorre, per un motivo, per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Trieste del 19 maggio 2018 che, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Omor Faruk, cittadino del Bangladesh richiedente asilo, avverso il decreto del Tribunale che gli aveva negato il riconoscimento di ogni forma di protezione, ha riconosciuto il diritto del migrante ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Omar Faruk non svolge difese. CONSIDERATO CHE sulla questione dedotta in ricorso sussiste contrasto giurisprudenziale

P.Q.M.

rinvia il ricorso a nuovo ruolo per la sua fissazione all'udienza pubblica. Roma, 22 settembre 2020 La rridente L/ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositata in Cance