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Ordinanza Interlocutoria — n. 27/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court remands asylum case to lower court due to unresolved judicial conflict on humanitarian permit rights.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 27/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation dismissed the Interior Ministry's appeal against a lower court ruling that granted a Bangladeshi asylum seeker a humanitarian residence permit. The Ministry argued for the rejection of protection, while the lower court recognized the migrant's right to a humanitarian permit despite the lack of formal defense from the applicant. The Court decided to remand the case because a significant conflict in judicial precedent remains unresolved regarding this specific legal issue.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; When a significant conflict in judicial precedent persists regarding a legal issue, the Supreme Court must remand the case to the lower court for a new public hearing rather than issuing a definitive ruling.

Parole chiave

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asylum procedure humanitarian permit judicial conflict remission to lower court protection status Cassation procedure Bangladeshi migrant richiedente l'asilo mongolo

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
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Testo completo

,I.Ct./ibKA sul ricorso 703/2019 proposto da: Ministero Dell'interno 80185690585, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato . che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro Mridha Mohammed Hanif -intimato- avverso la sentenza n. 1120/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 28 giugno 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2020 da VANNUCCI MARCO RILEVATO CHE Il Ministero dell'Interno ricorre, per un motivo, per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Ancona del 28 maggio 2018 che, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Mohammed Hanif Mridha, cittadino bangladese richiedente asilo, avverso il decreto che gli aveva negato il riconoscimento di ogni forma di protezione, ha riconosciuto il diritto del migrante ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il richiedente non ha svolto difese. CONSIDERATO CHE tenuto conto delle ragioni sottese al ricorso, in ordine alle quali permane contrasto giurisprudenziale, appare opportuna la rimessione della causa all'udienza pubblica

P.Q.M.

rinvia il ricorso a nuovo ruolo per la sua fissazione all'udienza pubblica. Roma, 22 settembre 2020 CORTE SUPREMA Di CASSONE Depotitaia in Cancelleria il IL VAZ/Mjit G1! i D1'71