Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal of the lawsuit before the hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's withdrawal of the lawsuit prior to the hearing. The plaintiff, representing the National Institute for Industrial Reorganization, had previously challenged an ISTAT communication regarding public administration accounting entries before the Council of State. The court ruled that the proceedings terminated under civil procedure codes because the party voluntarily abandoned the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The judgment is extinguished if the party withdraws the appeal before the hearing, terminating the proceedings without a substantive decision on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30851-2021 proposto da: ENTE NAZIONALE RISI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE RAFFAELLO SANZIO 9, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO LUCIANI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PATRIZIO IVO D'ANDREA e PIERMASSIMO CHIRULLI; -ricorrente - contro ISTAT - ISTUTO I TALIANO DI STATISTICA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - nonché contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI; -intimati - avverso la sentenza n. 3639/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 10/05/2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE. FATTI DI CAUSA Con sentenza del 10 maggio 2021, n. 3639, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello avverso la decisione del T.a.r. del Lazio del 12 giugno 2013, n. 5949, che aveva disatteso il ricorso proposto dall’Ente Nazionale Risi contro il comunicato dell’Istat del 28 settembre 2012, recante l’Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Per la cassazione di questa sentenza è proposto ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione, ai sensi degli artt. 111, comma 8, Cost., 360, comma 1, n. 1 e 362, comma 1, cod. proc. civ., sulla base di un motivo, con il quale si deduce l’eccesso di potere giurisdizionale, per il contrasto con le pronunce interpretative della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché per la violazione e falsa applicazione del Reg. n. 2223/96/CE sul sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC95), degli artt. 4-5 TFUE, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE e dell’art.24 Cost.
Si difende con controricorso l’Istat, mentre non svolgono difese gli altri intimati. Prima dell’adunanza, la parte ricorrente ha depositato la rinuncia agliatti, con accettazione di controparte. RAGIONI DELLA DECISIONE Il giudizio va dichiarato estinto, ai sensi degli art. 390 e 391 cod. proc. civ., per essere intervenuta la rinuncia al medesimo (cfr. Cass., sez. un., ord. 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., ord. 26 febbraio 2015, n. 3971; 5 maggio 2011, n. 9857; 15 ottobre 2009, n. 21894). Le parti hanno concordato anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, onde nulla va disposto al riguardo (art. 391, comma 4, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta