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Ordinanza — n. 36693/2022 — snciv Generato dall'IA

Civil court dismissed claim against Ministry for flood damages due to statute of limitations based on criminal negligence charge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36693/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed Ercole Panichi's appeal against a lower court ruling that rejected his claim for flood damage compensation. The lower court held that the statute of limitations had expired because the relevant criminal offense was negligence under Article 449 of the Penal Code, carrying a ten-year limitation period rather than fifteen years. The court affirmed this decision by confirming that the criminal proceedings correctly identified the negligent charge and that the plaintiff's alleged interruption of the limitation period was invalid.

Regesto Legislator

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Art. 2947 c.c.; Art. 157 c.p.: When a civil claim coincides with a criminal offense, the limitation period is determined by the specific charge; if the criminal charge is negligence, the shorter limitation period applies, and the existence of a more serious intentional charge in the indictment does not extend it.

Parole chiave

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statute of limitations criminal negligence civil compensation interruption of limitation flood damage liability penal code provisions statutory interpretation responsabilità per danni da acqua

Disposizioni normative citate

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Art. 2947, third comma, c.c.
Mattiolo, da cui dipende la determinazione della pena applicabile e la individuazione della più lunga prescrizione stabilita per il reato quando con questo coincida l’illecito civile, ai sensi dell’art. 2947 c.c.
Art. 157 c.p.
2947, terzo comma, c.c.; che, venendo in considerazione il reato di inondazione colposa, il termine di prescrizione, a norma dell’art. 157 c.p. (in allora vigente), era di dieci anni e non di quindici, decorrente dal 21 dicembre 2000, data di emissione del decreto penale di rinvio a giudizio nei confronti dell’ing.
Art. 426 c.p.
Mattiolo il reato doloso di inondazione di cui all’art. 426 c.p., per il quale era prevista una pena da cinque a dodici anni (ex art.
Art. 449 c.p.
426 c.p., e non solo a quello colposo di cui all’art. 449 c.p., come risultava anche dalla sentenza della Corte d’appello di Perugia dell’11 febbraio 2008.
art. 157 c.p
2947, terzo comma, c.c.; che, venendo in considerazione il reato di inondazione colposa, il termine di prescrizione, a norma dell’art. 157 c.p.
art. 449 c.p
426 c.p., e non solo a quello colposo di cui all’art. 449 c.p., come risultava anche dalla sentenza della Corte d’appello di Perugia dell’11 febbraio 2008.
art. 426 c.p
Mattiolo il reato doloso di inondazione di cui all’art. 426 c.p., per il quale era prevista una pena da cinque a dodici anni (ex art.
art. 2947 c.c
Mattiolo, da cui dipende la determinazione della pena applicabile e la individuazione della più lunga prescrizione stabilita per il reato quando con questo coincida l’illecito civile, ai sensi dell’art. 2947 c.c.

Giurisprudenza citata

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Corte di Cassazione, sez. pen. 4, n. 20168 del 2007
Corte d'appello di Perugia, 11 febbraio 2008
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Testo completo

re - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29819-2021 proposto da: PANICHI ERCOLE, in proprio e quale legale rappresentante della ditta Idrotermica di Panichi Ercole, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA TORTOLINI 30, presso il dott. ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato CRISTINA CAPOROSSI; -ricorrente - contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTRE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Ric. 2021 n. 29819 sez. SU -ud. 06-12-2022 - 2 - ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 113/2021 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 21/07/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE. FATTI DI CAUSA Ercole Panichi, titolare dell’impresa “Idrotermica” di Ercole Panichi, con atto notificato il 16 ottobre 2017, conveniva in giudizio il MIT (Ministero delle infrastrutture e trasporti), davanti al Tribunale regionale delle acque pubbliche (TRAP) di Roma, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni subiti agli immobili, arredi e attrezzature di sua proprietà a seguito dell’esondazione del fiume Tronto, avvenuta nei giorni 8, 9 e 10 aprile 1992, e della conseguente inondazione della vallata circostante.

Si costituiva il MIT che eccepiva la prescrizione del diritto e chiedeva il rigetto della domanda. Il TRAP, in accoglimento dell’eccezione di prescrizione, rigettava la domanda. La vicenda aveva preso avvio dal procedimento penale promosso a carico dell’ing. Vincenzo Mattiolo, all’epoca dei fatti progettista e direttore dei lavori delle opere di sistemazione idraulica del fiume Tronto, terminato con una sentenza di condanna in primo grado e poi con declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, decisione quest’ultima emessa dalla Corte d’appello di Perugia in data 11 febbraio 2008 in sede di rinvio dopo una precedente sentenza della Corte di cassazione (sez. pen. 4, n. 20168 del 2007).

Tanto premesso, il TRAP osservava che il fatto dannoso era riconducibile alle ipotesi di reato, di cui agli artt. 426 e 449 c.p., Ric. 2021 n. 29819 sez. SU -ud. 06-12-2022 - 3 - contestate all’ing. Mattiolo nel processo penale, alla luce delle osservazioni contenute nella succitata sentenza della Corte d’appello di Perugia del 2008; che, non essendosi l’attore costituito parte civile nel procedimento penale, doveva applicarsi nei suoi confronti il più lungo termine di prescrizione derivante dal reato, a norma dell’art. 2947, terzo comma, c.c.; che, venendo in considerazione il reato di inondazione colposa, il termine di prescrizione, a norma dell’art. 157 c.p. (in allora vigente), era di dieci anni e non di quindici, decorrente dal 21 dicembre 2000, data di emissione del decreto penale di rinvio a giudizio nei confronti dell’ing.

Mattiolo; che, non risultando atti interruttivi della prescrizione prima di una lettera raccomandata del 14 dicembre 2015, il diritto dell’attore era prescritto. Il gravame di Panichi è stato rigettato dal Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) con sentenza del 21 luglio 2021. Il TSAP ha rilevato che, come risultava dalla sentenza della Corte di cassazione penale n. 20168 del 2007, l’ing. Mattiolo era stato imputato del delitto di inondazione colposa di cui agli artt. 426 e 449 c.p.; che, trattandosi diillecito civile costituente reato, il termine di prescrizione del diritto era quello più lungo eventualmente previsto per il reato che, in relazione all’ipotesi (colposa) prevista dall’art. 449 c.p., prevedeva la pena della reclusione da uno a cinque anni; che la pena massima non raggiungeva la soglia di dieci anni di reclusione e, quindi, la prescrizione era decennale e non quindicennale , in applicazione dell’art. 157 c.p. (allora vigente), risultando il termine spirato alla data di introduzione del giudizio (16 ottobre 2017).Il TSAP, confermando la sentenza di primo grado, ha inoltre stabilito che il predetto termine decorreva non dalla data degli eventi dannosi, ma dal momento – coincidente con il rinvio a giudizio dell’ing.

Mattioloin data 21 dicembre 2000– in cui il danneggiato, non costituito parte civile nel processo penale, facendo uso dell’ordinaria diligenza, avrebbe dovuto avere conoscenza della riferibilità causale dei danni alle carenze di Ric. 2021 n. 29819 sez. SU -ud. 06-12-2022 - 4 - progettazione e manutenzione delle opere idrauliche, al fine di poter di agire in giudizio per il risarcimento dei danni derivanti dall’esondazione del fiumee il decennio era comunque trascorso se si colloca l’esordio della prescrizione alla data (14 luglio 2003) di deposito della sentenza penale di condanna emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno; che il Panichi non poteva giovarsi della permanenza dell’effetto interruttivo- sospensivo della prescrizione,non essendosi costituito parte civile nel processo penale.

Avverso questa sentenza Ercole Panichi propone ricorso per cassazione, resistito dal MIT. RAGIONI DELLA DECISIONE Con un unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il Tribunale superiore delle acque pubbliche posto a fondamento della decisione documenti non prodotti nei precedenti gradi di giudizio e omesso di valutare elementi decisivi che dimostravano che il termine della prescrizione civile (ex art. 2947, comma 3, c.c.) era di quindici anni e non di dieci, essendo stato contestato all’ing.

Mattiolo il reato doloso di inondazione di cui all’art. 426 c.p., per il quale era prevista una pena da cinque a dodici anni (ex art. 157 c.p. nel testo applicabile ratione temporis). In particolare, egli rimprovera al TSAP di avere fatto riferimento alla sentenza penale della Corte di cassazione, n. 20168 del 2007, di annullamento della pronuncia assolutoria nei confronti dell’ing. Mattiolo, non prodotta né acquisita al corredo documentale di parte, incorrendo nel divieto di scienza privata del giudice e omettendo di valutare correttamente il capo di imputazione che faceva riferimento anche al reato doloso di inondazione, di cui all’art. 426 c.p., e non solo a quello colposo di cui all’art. 449 c.p., come risultava anche dalla sentenza della Corte d’appello di Perugia dell’11 febbraio 2008.

Inoltre, il TSAP non avrebbeconsiderato che il reato era stato contestato anche ad altre persone,oltre che all’ing. Mattiolo. Ric. 2021 n. 29819 sez. SU -ud. 06-12-2022 - 5 - La questione della determinazione del termine di prescrizione (dieci o quindici anni) è rilevante ai fini della decisione, se si considera il tempo trascorso dall’esordio della prescrizione, in data 21 dicembre 2000,alla data del 14 dicembre 2015 in cui il ricorrente ha (riferito , a pag. 8 del ricorso, di avere) inoltrato una richiesta di risarcimento dei danni per via stragiudiziale, in tal modo interrompendo il termine.

Il motivo è infondato nella parte in cui lamenta il mancato o erroneo esame dell’imputazione nei confronti dell’ing. Mattiolo, da cui dipende la determinazione della pena applicabile e la individuazione della più lunga prescrizione stabilita per il reato quando con questo coincida l’illecito civile, ai sensi dell’art. 2947 c.c. Ed infatti, il TSAP non ha affatto omesso di valutare o travisato la predetta imputazione formulata in sede penale nei confronti dell’ing. Mattiolo , ma l’ha correttamente individuata nella fattispecie colposa di cui all’art. 449 c.p., a tal fine valorizzando la sentenza cassatoria n. 20168 del 2007, dalla qualenon risulta che l’imputazione fosse concretamente riferibile alla fattispecie dolosa dell’art. 426 c.p. Una conferma – e non una smentita, come invece sostiene il ricorrente –proviene dalla sentenza della Corte d’appello di Perugiadell’11 febbraio 2008 , da cui risulta che il Mattiolo era imputato del reato di cui agli «artt. 426 e 449 c.p.c., perché, per grave imperizia, imprudenza, negligenza e violazione di norme tecniche della materia delle opere di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua naturali, cagionavano o contribuivano in modo rilevante a cagionare per colpa l’esondazione […]».

Il TSAPben poteva conoscere (anche d’ufficio) , senza incorrere nel divieto di scienza privata,della sentenza cassatoria n. 20168 del 2007 con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, successivamente pronunciatasi con sentenza dell’11 febbraio 2008 ( dichiarativa della prescrizione del reato) che risultava da atti comunque prodotti o acquisiti nel giudizio di merito e invocata dallo stesso ricorrente a sostegno (infondatamente)della propria tesi. Ric. 2021 n. 29819 sez. SU -ud. 06-12-2022 - 6 - La circostanza che trai reati contestati all’ing.

Mattiolo nel capo di imputazione vi fosse anche quello di cui all’art. 426 c.p. sta a indicare l’elemento oggettivo del reato, vale a dire l’evento disastroso (inondazione) costituente oggetto della contestazione n ell’ipotesi colposa di cui all’art. 449 c.p. che, punendo « », si riferisce anche alla fattispecie di cui all’art. 426 rientrante nel richiamato capo primo del titolo VI. Il ricorrente, infine, lamenta che il fatto criminoso fosse stato addebitato a più persone, ma non specifica se e quando tale questione (di cui la sentenza impugnata non tratta) sia stata introdotta nel giudizio di merito e in quali precisi termini essa influirebbe ai fini della decisione finale, tanto più che non risulta (né è dedotto nel ricorso) che nel capo di imputazione fosse contestato il concorso di persone nel reato.

Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorsoe condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 7200,00, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, d