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Ordinanza — n. 36110/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of exhausted legal remedies before the lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36110/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible because the applicant failed to exhaust all available legal remedies before the lower court. Edison S.p.a. challenged regional decisions regarding water concessions and additional fees, but the court found the procedural prerequisites for admissibility were not met. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 113 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the applicant has not exhausted all available legal remedies before the lower court.

Parole chiave

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exhaustion of remedies admissibility of appeal procedural prerequisites legal remedies Corte di Cassazione canone d'acqua prestazioni assicurative correnti imposta speciale sulle forze idrauliche

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 113 c.p.c.
art. 112 c.p
4 c.p.c) per omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c.».

Giurisprudenza citata

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S.U. 12 ottobre 2012 n. 17405
infatti S.U. 12 ottobre 2012 n. 17405:
Cass. 18 dicembre 2012 n. 23318
Cass., ord., 2 luglio 2015 n. 13628
Cass., 11 febbraio 2016 n. 2748
13628; Cass., 11 febbraio 2016 n. 2748, Cass.
Cass. 19 ottobre 2016 n. 21205
Cass., ord. 28 agosto 2017 n. 20481
Cass., ord., 30 maggio 2018 n. 13541
Cass., sez. un., 20/02/2020 n. 4315
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Testo completo

gliere ORDINANZA sul ricorso 17383/2021 proposto da: EDISON S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. VESALIO 22, presso lo studio dell'avvocato NATALE IRTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati EUGENIO BRUTI LIBERATI ed ALDO TRAVI; - ricorrente - contro REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 35, presso lo studio dell'avvocato EMANUELA QUICI, rappresentata e difesa dagli avvocati ALESSANDRO GIANWELLI e MARIA LUCIA TAMBORINO; - con troricorrente — avverso la sentenza n. 75/2021 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 29/04/2021. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal consigliere SCRIMA ANTONIETTA.

FATTI DI CAUSA Edison S.p.a., concessionaria "uscente" (in attesa di rinnovo) di grandi derivazioni a fini idroelettrici nella Regione Lombardia per vari impianti, con il ricorso all'esame, ha dato conto di una lunga e complessa vicenda, amministrativa e processuale, nel corso della quale ha contestato l'applicabilità e la misura di una prestazione economica, denominata "canone aggiuntivo", determinata dalla Regione Lombardia, impugnando, dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, tra l'altro, sia i provvedimenti regionali che avevano negato la rimodulazione della scadenza delle concessioni di grande derivazione di cui era titolare la ricorrente, sia gli atti che avevano introdotto e determinato il canone aggiuntivo, sia le d.G.R. con cui, a partire dal settembre 2016, era stato deliberato di consentire alla detta parte la prosecuzione temporanea dell'esercizio delle derivazioni afferenti ai detti impianti, sia il decreto del direttore generale della D.G.

Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni della Regione Lombardia 11 luglio 2018, n. 10043 con cui la Regione aveva proceduto alla determinazione del canone aggiuntivo "provvisorio" per gli impianti in esercizio in regime Ric. 2021 n. 17383 sez. SU - ud. 25-10-2022 - 2 - di "prosecuzione temporanea" stabilendo, in relazione all'annualità 2018, a carico dell'attuale ricorrente una somma di quasi quattro milioni di euro, sia, infine, la successiva richiesta di versamento del canone aggiuntivo. Ha rappresentato altresì, che, nonostante la permanente pendenza di molteplici giudizi di impugnazione dei provvedimenti adottati in materia di canone aggiuntivo, la Regione Lombardia, con il decreto del direttore generale della D.G.

Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni della Regione Lombardia del 17 luglio 2019, n. 10544, aveva proceduto alla determinazione del canone aggiuntivo "provvisorio" per gli impianti in esercizio a suo carico, per l'anno 2019, quantificandolo in una somma di oltre quattro milioni di euro, e con nota n. prot. VI.2019.0036935 del 7 agosto 2019 aveva richiesto il versamento del canone aggiuntivo per tale anno. Ha quindi precisato di aver impugnato gli ultimi due atti dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

In particolare con tale atto la Edison S.p.a. aveva dedotto:

1) l'illegittimo rifiuto della Regione diadeguare, ai sensi dell'art. 4, co. 1 del DM 6 novembre 2014, «... la validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti ...» alla durata dell'incentivo come rimodulata secondo l'art. 1, co. 3, lett.

b) del DL 145/2013 ed in base al medesimo DM, dovendosi intendere quali «permessi rilasciati, comunque denominati», nel caso degli impianti idroelettrici realizzati prima del D.Igs. 79/1999 e regolati solo dagli artt. 2, 6 e 9 del RD 11 dicembre 1933 n. 1775, le concessioni di derivazione idraulica, fermo restando che, come per tutti gli impianti FER, la loro costruzione e gestione è assentita con l'autorizzazione unica-AU ex art. 12 del D.Igs. 29 dicembre 2003 n. 387 cui si connette strettamente la concessione stessa, sicché per la latitudine del dato testuale del decreto n. 145 l'atto permissivo Ric. 2021 n. 17383 sez. SU - ud. 25-10-2022 -i - prorogabile è appunto la concessione;

2) l'illegittimità dell'imposizione del canone aggiuntivo per le concessioni di Venina - Armisa - Publino e di Cedegolo, per violazione dell'art. 12, co. 8-bis del D.Igs. 79/1999 (ormai abrogato, ma vigente fino all'entrata in vigore dell'art. 11- quater del DL 135/2018), secondo cui la prosecuzione nella gestione delle concessioni di derivazioni scadute deve avvenire «alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti», cioè in assenza di qualsivoglia onere aggiuntivo per le imprese;

3) l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 del D.Igs. 79/1999 (come modificato dal citato art. 11-quater, co. 1, lett.

a) per violazione degli artt. 3, 41 e 117, I co., Cost., dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU e dei principi generali di ragionevolezza e di legittimo affidamento, nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 53-bis della I.r. 26/2003, per violazione degli artt. 3, 41, 53, 117, commi I e II, lett.

e) e 119 Cost., dell'art. 1 del Prot. addiz. alla CEDU e dei principi di ragionevolezza e di legittimo affidamento;

4) pur a voler ritenere che la Regione fosse legittimata ad imporre il canone aggiuntivo, l'illegittimità in ogni caso della DGR n. X/5130/2016, la cui determinazione di detto canone era basata su valutazioni irrazionali e su un'istruttoria insufficiente, essendo stati posti da Infrastrutture Lombarde criteri inattendibili per calcolare la rendita, conseguita dai concessionari uscenti in ragione della prosecuzione temporanea della gestione ed in contrasto sia con l'art. 53-bis, co. 5-bis della 1.r. 26/2003, sia con il decreto MATTM 24 febbraio 2015 n. 39 (Linee guida per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua).

La Regione Lombardia, costituendosi, chiese, per quanto ancora rileva in questa sede, il rigetto della domanda. Ric. 2021 n. 17383 sez. SU - ud. 25-10-2022 - 4 - Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con «sentenza parziale» n. 75/21 respinse i primi tre motivi di impugnazione e, per la restante parte, dispose la verificazione specificata nella motivazione di quella sentenza, con le modalità e i termini ivi indicati, e rimise la causa dinanzi al suo Presidente per la fissazione «di una nuova udienza collegiale per la trattazione definitiva».

Avverso tale sentenza del TSAP, Edison S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi e illustrato da memoria. La Regione Lombardia ha resistito con controricorso pure illustrato da memoria Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia «Error in iudicando (art. 111, comma 7, Cost.; art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), costituito dalla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 3, lett. b, d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, conv. in I. 21 febbraio 2014, n. 9, e all'art. 4 d.m. 6 novembre 2014,».

2. Con il secondo motivo si deduce «Error in iudicando (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), costituito dalla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, comma 8-bis, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, degli artt. 3, 23, 41, 53, 117, primo, secondo comma, lett.

e) e terzo, e 119 Cost., dell'art. 1 del protocollo addizionale alla CEDU e dei principi generali di ragionevolezza e di legittimo affidamento. Illegittimità costituzionale dell'art. 53-bis della l.r. Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 per violazione degli artt. 3, 23, 41, 53, 97, 17, primo, secondo comma, lett.

e) e terzo comma, 119 Cost., dell'ar. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU e dei principi generali di ragionevolezza e di legittimo affidamento. Error in Ric. 2021 n. 17383 sez. SU - ud. 25-10-2022 - 5 - procedendo (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c) per omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c.».

3. Con il terzo motivo si lamenta la «Violazione dell'art. 3, par. 1, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 e dell'art. 3, par. 4, della direttiva 2019/944/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019; violazione degli artt. 3, 41 e 117, primo comma, Cost.».

4. Con il quarto motivo si censura la sentenza impugnata per «Violazione dei principi di incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili e di stabilità dei regimi di sostegno sanciti dalle direttive 2001/77/CE, 2009/28/CE e 2018/2001/UE e delle relative norme statali di recepimento. Violazione del principio di legittimo affidamento. Violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.».

5. Si osserva che la ricorrente, con la memoria datata 13 ottobre 2022, ha espressamente rinunciato al primo motivo, insistendo per le altre conclusioni formulate nel ricorso, e tale rinuncia è certamente efficace (Cass., ord., 13/01/2021, n. 414; Cass. 3/11/2016, n. 22269).

6. Il ricorso è inammissibile. 6.1. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, che decida una questione di merito senza definire il giudizio, è impugnabile soltanto con la sentenza definitiva, a norma dell'art. 202 del T.U. sulle acque, che opera un rinvio recettizio al codice di procedura civile del 1865, poiché l'espressione "decisione interlocutoria" ivi contenuta va interpretata come corrispondente alla nozione di sentenza che, pur decidendo il merito, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa, secondo le previsioni dell'art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c. (Cass., sez. un., 1/02/2016, n. 1835;

Cass., sez. Ric. 2021 n. 17383 sez. SU - ud. 25-10-2022 - 6 - un., 23/12/2004, n. 23838; v. anche Cass., sez. un., 10/09/2009, n. 19448 e Cass., sez. un., 5/04/2007, n. 8520). 6.2. Come già rilevato da queste Sezioni Unite con le sentenze tra le stesse parti del 2 febbraio 2022, nn. 3102, 3103, e 3104, l'orientamento sopra riportato si coniuga con la più generale affermazione secondo cui nel processo civile é inammissibile, ai sensi dell'art. 360, terzo comma, c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, il ricorso per cassazione immediato avverso la sentenza non definitiva che, decidendo questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, non definisca, neppure in parte, il processo dinanzi al giudice che l'ha pronunciata, potendo l'impugnazione essere proposta, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio (Cass., sez. un., 22/12/2015, n. 25774;

Cass. 12/05/2017, n. 11916; Cass. 5/01/2017, n. 133). 6.3. Va pure rimarcato che questa Corte ha in generale affermato che, ai fini dell'individuazione della natura definitiva di una sentenza, deve aversi riguardo agli indici di carattere formale desumibili dal contenuto intrinseco della stessa, quali la separazione della causa e la liquidazione delle spese di lite in relazione alla causa decisa (Cass., sez. un., 19/04/2021, n. 10242). 6.4. Applicando tali criteri alla fattispecie in scrutinio, va rilevato che con l'impugnata sentenza, indicata nell'intestazione della stessa come «sentenza parziale», il TSAP ha rigettato i primi tre motivi di impugnazione e per il resto ha disposto di procedere a incombenti istruttori («verificazione tecnica su attendibilità, sostenibilità e correttezza del canone aggiuntivo»), rinviando, a conclusione della motivazione, la regolamentazione delle «spese al definitivo» (dovendosi chiaramente ascriversi ad un mero refuso l'indicazione Ric. 2021 n. 17383 sez.

SU - ud. 25-10-2022 - 7 - «Spese compensate» contenuta nel dispositivo e non correlata alla parte motiva della sentenza, e in tal modo, evidentemente, detta indicazione è stata intesa anche dalla ricorrente, v. memoria p.

2) e rimettendo al Presidente del Tribunale la causa per la fissazione di una nuova udienza collegiale «per la trattazione definitiva». Pertanto, alla luce dei suddetti significativi elementi formali che si desumono dalla sentenza impugnata e in difetto di ogni separazione della causa, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile, evidenziandosi che non risultano convincenti le deduzioni di segno opposto prospettate al riguardo dalla ricorrente in memoria e che va ribadito il già richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità (peraltro, si rimarca che le sentenze tra le medesime parti nn. 3102, 3103 e 3104 del 2022, già richiamate, si riferiscono proprio a sentenze parziali del TSAP).

7. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Al riguardo va evidenziato che la liquidazione è compiuta seguendo i parametri del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, non come modificati dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147. Quest'ultimo decreto del Ministro della Giustizia, infatti, prevede all'art. 6 che le nuove tariffe in esso disposte «si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore», e all'art. 7 statuisce l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; essendo stato pubblicato, dunque, sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2022, la vigenza decorre dal 23 ottobre 2022.

Nella presente causa - che non è stata decisa a seguito di pubblica udienza bensì mediante rito camerale - non si riscontrano prestazioni professionali esaurite successivamente al 23 ottobre 2022, tutte le Ric. 2021 n. 17383 sez. SU - ud. 25-10-2022 - 8 - attività difensive essendo state invece compiute anteriormente a tale data Diversamente, si effettuerebbe un'applicazione retroattiva del decreto, non giustificabile, come d'altronde già rilevato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte per la normativa precedente alla luce del logico criterio interpretativo fondato sulla globalità della prestazione e pertanto del compenso (v. infatti S.U. 12 ottobre 2012 n. 17405:

«In tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d. m. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all'art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata»; v. pure Cass. 18 dicembre 2012, n. 23318;

Cass., ord., 2 luglio 2015, n. 13628; Cass., 11 febbraio 2016 n. 2748, Cass. 19 ottobre 2016, n. 21205; Cass., ord. 28 agosto 2017, n. 20481 e Cass., ord., 30 maggio 2018, n. 13541).

8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello Ric. 2021 n. 17383 sez. SU - ud. 25-10-2022 - 9 - dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato