Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to late filing and improper challenge to jurisdiction ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Golden Heart S.R.L. against the Lazio Region's appeal judgment inadmissible. The appellant argued the appeal period started late due to the jurisdictional ruling, but the court found the appeal untimely under both short and long limitation periods. Furthermore, the court rejected arguments regarding the conversion of the jurisdictional ruling and the proper target of the appeal, ruling that the appeal must challenge the second-instance judgment directly.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325 c.p.c.; Art. 327 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: An appeal filed after the expiration of the short limitation period following a jurisdictional ruling is inadmissible, and a challenge to a first-instance jurisdictional ruling cannot be converted into a direct cassation appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
-Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1236-2022 proposto da: GOLDEN HEART S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANICIO GALLO, 56, presso lo studio dell'avvocato GIAN LUCA MIGNOGNA, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 27, presso lo studio dell'avvocato ROSA MARIA PRIVITERA, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 7452/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, de- positata il 10/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/11/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La Golden Heart s.r.l. ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 7452/2021 della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 10 novembre 2021. Resiste con controricorso la Regione Lazio.
2. La Golden Heart s.r.l., con citazione del 23 marzo 2011, domandò la condanna della convenuta Regione Lazio al risarcimento dei danni da essa subiti per aver eseguito interventi di ristrutturazione del complesso immo- biliare adibito dall’attrice a sede di una casa di riposo, interventi dapprima imposti dalla legge regionale n. 41 del 2003 e poi ritenuti non necessari dalla stessa amministrazione regionale. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 14 luglio 2014, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ravvisando la giurisdizione del giudice amministrativo.
La Golden Heart s.r.l. propose regolamento di giurisdizione con ricorso no- tificato in data 29 settembre 2014. Con ordinanza 25 febbraio 2016, n. 3731, queste Sezioni Unite dichiararo- no inammissibile il ricorso, rilevando che il regolamento preventivo di giu- risdizione, come prescritto dall’art. 41 c.p.c., non può essere proposto do- po che il giudice di merito abbia emesso una sentenza. L’ordinanza n. 3731 del 2016 spiegò altresì che neppure poteva disporsi la conversione del proposto regolamento in ricorso ordinario, in quanto la sentenza del Tribunale di Roma, dichiarativa della giurisdizione del giudice amministra- tivo, doveva essere appellata.
In data 21 luglio 2016 la Golden Heart s.r.l. notificò poi atto di appello. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 7452/2021, ha dichiarato inammissibile l’appello perché tardivo, sia con riguardo al termine breve ex art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica del regolamento preventivo di giurisdizione, postulando tale attività la conoscenza legale della sentenza, sia comunque con riguardo al termine lungo ex art. 327 c.p.c.
3. La trattazione del ricorso è stata fissatain camera di consiglio, a norma dell’art. 380 bis.1, c.p.c.
4. Il primo motivo del ricorso della Golden Heart s.r.l. lamenta il difetto di motivazione e la violazione e falsa applicazione degli artt. 41, 325 e 326 c.p.c., quanto alla operata individuazione del "dies a quo" del termine bre- ve per l'appello nel giorno della notifica del regolamento preventivo di giu- risdizione dichiarato inammissibile. La censura, in realtà, investe anche la declaratoria di inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, in quanto nessuna “decisione di merito” era stata presa, ed illustra la “questione di giurisdizione”.
Il secondo motivo del ricorso della Golden Heart s.r.l. lamenta “la mancata conversione del ricorso per regolamento di giurisdizione in ricorso ordina- rio per saltum”, visto che, al momento della declaratoria di inammissibilità del regolamento,il termine per proporre appello era già scaduto. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 37 c.p.c., ovvero l’eccesso o difetto di giurisdizione e l’abuso del processo, in quanto il “giu- dice anche se incompetente doveva decidere la causa nel merito”. La ri- corrente trae dalla sentenza n. 21260 del 2016 di queste Sezioni Unite il principio secondo cui “l’importante è che vi sia un giudice”, nonimportan- do che lo stesso sia privo di giurisdizione.
6. I tre motivi di ricorso sono inammissibili. 6.1. La Corte d’appello di Roma ha dichiarato tardivo l’appello notificato dalla Golden Heart s.r.l. in data 21 luglio 2016 contro la sentenza 14 luglio 2014 del Tribunale di Roma in base ad una duplice ratio decidendi: sia, cioè, facendo riferimento al termine di trenta giorni ex art. 325 c.p.c., de- corrente dal 29 settembre 2014, data di notifica del regolamento preven- tivo di giurisdizione, sia avendo riguardo al termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c., decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza.
Il primo motivo censura sola la prima delle due "rationes decidendi", il che determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla "ratio" non censurata, essendo, in ogni caso, palese la maturata decaden- za dell’impugnazione. Èaltresì conforme alla giurisprudenza di questa Corte la conclusione se- condo cui, quando il giudice del merito di primo grado abbia reso una “de- cisione”, sia purelimitata alla giurisdizione o ad altra questione processua- le, ma comunque idonea ad acquisire efficacia di giudicato endoprocedi- mentale, la notifica avverso essa di un regolamento preventivo di giurisdi- zione, di per sé inammissibile, secondo costante interpretazione, ai sensi dell’art. 41 c.p.c. (ex multis, Cass.
Sez. Unite, 28 maggio 2020, n. 10083), vale a far decorrere il termine per proporre l’appello, in quanto dimostra la conoscenza legale della medesima sentenza (arg. da Cass. Sez. Unite, 13 giugno 2016, n. 12084; Cass. Sez. Unite, 27 aprile 2018, n. 10266; in termini, Cass. Sez. Lav., 22 novembre 2002, n. 16535). 6.2. Il secondo motivo del ricorso della Golden Heart s.r.l. è inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto, lamentando la mancata conversione del regolamento preventivo di giurisdizione proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma in ricorso ordinario per cassa- zione, espone una censura riferibile non già alla sentenza n. 7452/2021 della Corte d’appello di Roma, quanto alla ordinanza n. 3731/2016 di que- ste Sezioni Unite.
È comunque altrettanto conforme all’interpretazione univoca di questa Corte la conclusione secondo cui non è possibile la conversione in ricorso ordinario per cassazione del ricorso per regolamento preventivo di giuri- sdizione proposto avverso sentenza pronunciata dal giudice di primo grado che sia appellabile. Il ricorrente, in particolare, si duole della “mancata conversione del ricorso per regolamento di giurisdizione in ricorso ordinario per saltum”, così tra- scurando anche che il ricorso per cassazione contro una sentenza appella- bile del tribunale, secondo quanto dispone l'art 360, comma 2, c.p.c., è ammesso se le parti sono d'accordo per omettere l'appello e solo per vio- lazione o falsa applicazione di norme di diritto, e non, dunque, per motivi di giurisdizione (Cass.
Sez.Unite, 28 aprile 1976, n. 1498). 6.3. Il terzo motivo di ricorso, infine, è inammissibile in quanto, conte- stando l’erroneità della declinatoria della giurisdizione, dovendosi sempre preferire una decisione nel merito della controversia, rivolge le proprie cri- tiche, in realtà, alla sentenza di primo grado e non alla sentenza della Cor- te d’appello. La censura, peraltro, riconduce erroneamente all’elaborazione giurispru- denziale che ha portato a ravvisare nella pronuncia sulla giurisdizione un autonomo capo della decisione, ai fini della verifica della soccombenza e perciò dell’interesse all’impugnazione, l’effetto distorto di un ripudio della garanzia del giudice naturale (art. 25, primo comma , Cost.), la quale va intesa con riferimento non solo alla competenza, ma anche alla giurisdi- zione. 7.Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, con condanna del la ricor- rente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - d a parte del la ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rim- borsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto del- la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello