Cassation court dismisses dismissal of appeal due to lack of standing based on water source potential analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court quashed the Superior Water Tribunal's decision which had declared the plaintiff's appeal inadmissible. The lower court had rejected the claim solely because the plaintiff's concession explicitly excluded potable water usage, focusing only on hydroelectric potential. The Court ruled that assessing the plaintiff's standing requires examining the utility of the requested judicial remedy regarding the alleged injury, without delving into the merits of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 103 c.p.c.; The determination of standing must be based on the utility of the requested judicial intervention relative to the alleged injury, without investigating the merits or the likely outcome of the dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10022/2022 R.G. proposto da IGS Energia srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Arcangelo Guzzo e Claudio Martino, con domicilio eletto in Roma, via Antonio Gramsci, n. 9 presso lo studio di quest'ultimo; –ricorrente – contro Oggetto: sentenza TSAP - derivazione acque pubbliche Comunità Montana Valle Imagna, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Claudia Knoke ed Elena Benedetti, con domicilio eletto in Roma, viale XXI aprile, n. 24/26, presso lo studio della prima;
Provincia di Bergamo, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio Vavassori, Katia Nava ed Alessio Petretti, con domicilio eletto in Roma, via degli Scipioni n. 268/a presso lo studio di quest'ultimo; Ponte Giurino Energy srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Di Pietro, con domicilio eletto in Roma, via Merulana n. 99, presso il difensore; Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Maria Lucia Tamborino ed Alessandro Gianelli, con domicilio eletto in Roma, via Monte Fiore n. 22, presso lo studio dell'avv.
Stefano Gattamelata; UNIACQUE spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Di Lascio, Saul Monzani e Diego Vaiano, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Marzio n. 3, presso lo studio di quest'ultimo; –controricorrenti – Provincia di Bergamo -gestione territorio risorse -intimata - avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle acque pubbliche n. 201/21, depositata il 20 dicembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell' 8 novembre 2022 dal Consigliere Enrico Manzon.
Rilevato che: Con la sentenza impugnata il Tribunale Superiore delle acque pubbliche respingeva i ricorsi riuniti proposti da IGS Energia srl (breviter, IGS), rispettivamente, avverso i decreti della Regione Lombardia n. 1909 del 12 marzo 2015 e 7210 del 9 settembre 2015 e relativo disciplinare di concessione n. 3201 in pari data, la determinazione dirigenziale della Provincia di Bergamo n. 930, registrata il 10 giugno 2020, la nota della Provincia di Bergamo reg. 0036401 del 13 luglio 2020, il decreto della Regione Lombardia n. 7210 del 9 settembre 2015; per l'effetto dichiarava improcedibile il ricorso incidentale di Ponte Giurino Energy srl (breviter, Ponte Giurino).
Osservava il TSAP in particolare: -che le impugnative riguardavano i provvedimenti dell'Ente regionale e dell'Ente provinciale, rispettivamente, di concessione di derivazione di acqua potabile in favore della Comunità Montana Valle Imagna (breviter, Comunità Montana) e di derivazione di acque per uso idroelettrico sulla rete di acquedotto della Valle di Imagna derivanti dall'omonimo torrente; -che la ricorrente principale era a sua volta titolare di concessione di derivazione ad uso idroelettrico delle medesime acque preventivamente emessa e che lamentava la mancata ammissione al contraddittorio endoprocedimentale sulla successiva istanza di concessione della Comunità Montana; -che la concessione alla Comunità Montana derivava da istanze risalenti addirittura al 1973 onde soddisfare le esigenze di acqua potabile della popolazione residente, riguardanti il bacino del Torrente Imagna nel suo complesso; -che la concessione a Ponte Giurino derivava dalla volturazione della concessione alla Comunità Montana ed era però volta all'utilizzo idroelettrico delle acque incanalate nella rete acquedottistica; -che essendo detto acquedotto posto "a monte" della derivazione concessa alla ricorrente questa non poteva accampare alcuna pretesa al riguardo, in virtù del tenore espresso della concessione in suo favore, dalla quale peraltro derivava anche l'impegno a consentire un deflusso di acqua predeterminato per le esigenze di acqua potabile della Comunità Montana, che rilevava essere stato ritenuto congruo dalla verificazione amministrativa espletata in via istruttoria.
Da tali considerazioni il TSAP derivava l'affermazione di inammissibilità, per carenza di interesse, dei ricorsi proposti dal IGS e conseguente improcedibilità del ricorso incidentale di Ponte Giurino. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione IGS deducendo un motivo unico. Resistono con controricorsi la Comunità Montana, la Provincia di Bergamo, la Regione Lombardia, Ponte Giurino, Uniacque spa; Provincia di Bergamo - gestione t erritorio risorse è invece rimasta intimata. IGS ed Uniacque hanno depositato memoria. Considerato che:
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta da Uniacque, essendosi rispettati da parte della ricorrente i criteri deduttivi che la legge processuale impone, con particolare riguardo ai principi di chiarezza e sinteticità. L'unico motivo dedotto critica infatti in modo puntuale e preciso la pronuncia impugnata, sicchè deve affermarsi senz'altro ammissibile. Ciò posto, con l’unico motivo dedotto –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione degli artt. 35, comma 2, cod. proc. amm., 100, cod. proc. civ., 111, 113, Cost., 7 ss., legge 241/1990. 45-49, tu 1775/1933, del regolamento della Regione Lombardia n. 2/2006 (artt. 10, 14, 17, 25, 26, 28), poiché il TSAP ha respinto i suoi ricorsi per carenza di interessead agire.
Sostiene in particolare la ricorrente che la pronuncia impugnata è erronea laddove ha affermato detta carenza quanto alla denunciata sua mancata partecipazione alla prescritta istruttoria amministrativa sia in relazione ai provvedimenti della Regione Lombardia, in quanto implicanti l'aumento della portata della derivazione di acqua potabile in favore della Comunità Montana sia in relazione ai provvedimenti della Provincia di Bergamo per la variazione dell'uso (da potabile ad idroelettrico) della derivazione concessa alla stessa (poi volturata a Ponte Giurino).
La censura è fondata. Risulta dalla sentenza impugnata: -che con i provvedimenti impugnati della Regione Lombardia è stata concessa alla Comunità Montana la derivazione di acqua potabile delle sorgenti della Valle di Imagna; che con i provvedimenti impugnati della Provincia di Bergamo è stata concessa a Ponte Giurino la derivazione di acqua per uso idroelettrico; -che nel corso del giudizio di merito, in grado unico, il TSAP ha disposto la verificazione del «reale fabbisogno potabile ed effettivo consumo idrico ai fini potabili dei Comuni che usufruiscono delle acque provenienti dalle sorgenti che alimentano il torrente Imagna».
Il TSAP peraltro ha - essenzialmente - fondato la propria decisione sul tenore letterale (riportato in sentenza) della concessione IGS, in quanto escludente che la medesima possa, come invece ha fatto promuovendo il presente giudizio, vantare pretese di sorta in relazione all'impiego idropotabile del bacino in questione. In sostanza il Tribunale Superiore ha escluso l'interesse ai ricorsi di IGS - esclusivamente - basandosi sul le potenzialità di derivazione dell'acqua potabile. Vi è tuttavia da osservare che tale questione basava il ricorso della società concessionaria contro i provvedimenti della Regione Lombardia (r.g.76/2020), ma non quella posta con il ricorso contro i provvedimenti della Provincia di Bergamo (r.g. 128/2020) , diversamente implicanti l'uso idroelettrico di dette acque da parte di Ponte Giurino.
Il che, di per sé, come denunciato, depriva di fondamento la pronuncia sull'interesse ad agire del TSAP, che peraltro, più in generale, non risulta compatibile con il consolidato principio di diritto affermato nella giurisprudenza di questa Corte secondo i l quale «L'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito» (Sez.
L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631328 -01). In altri termini la verifica di sussistenza della condizione dell'azione (impugnatoria) de qua doveva essere compiuta sia in termini più aderenti all'effettiva richiesta di tutela giurisdizionale sia non attingendo il piano del merito delle cause proposte. Quindi il meritum causae dovrà essere esaminato in sede di giudizio di rinvio, tenendo conto delle contrapposte allegazioni delle parti, quali riproposte anche nel presente giudizio, ma in termini evidentemente non strettamente pertinenti al suo oggetto, secondo la pronuncia impugnata.
In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale Superiore delle acque pubbliche per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio. PQM