Cassation Court dismisses appeal due to failure to submit the contested decision within the statutory time limit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal improcedible because the applicant failed to submit the contested administrative decision within the strict time limit required by law. Although the applicant argued for a violation of the bar association's disciplinary rules regarding substitute representation, the court focused solely on the procedural defect. Consequently, the court dismissed the appeal without addressing the merits of the alleged incompatibility or excessive power claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2012: An appeal is declared improcedible if the contested decision is not submitted within the statutory time limit, rendering the substantive arguments inadmissible.
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unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17894-2022 proposto da: MAZZARELLA GUIDO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA MARIA SANTORO; - ricorrente - contro CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI NORD e PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE; - intimati - avverso la sentenza n. 91/2021 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 13/06/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale FRANCESCO SALZANO, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione vogliano accogliere il ricorso.
FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza del 13 giugno 2022 il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato il ricorso presentato dal dr. Guido Mazzarella avverso la delibera n. 40 del 22 aprile 2021 con cui il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord aveva revocato l'autorizzazione, precedentemente concessagli, al patrocinio sostitutivo ex articolo 41, comma 12, I. 247/2012 e disposto la cancellazione dall'elenco dei praticanti abilitati a tale patrocinio, fatta salva la permanenza nel Registro dei praticanti avvocati "semplici".
2. Il dr. Mazzarella ha presentato ricorso sulla base di un unico motivo, rubricato come denunciante violazione e falsa applicazione dell'articolo 18 I. 247/2012 ed "eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche" da parte del CNF, violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 R.D.L. 1578/1933 nonché degli articoli 13 e 14 R.D. 37/1934 in materia di incompatibilità, "quantunque in netta divergenza alla giurisprudenza pacifica e consolidata della Suprema Corte"; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti in relazione alla corretta applicazione della "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense post-riforma 2012" (come modificata dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 70/2016) e manifesta contraddittorietà della motivazione con le sue precedenti pronunce; eccesso di potere del CNF in materia di funzioni attribuite al personale delle forze armate e delle forze dell'ordine per palese travisamento dei fatti e "falsa applicazione di legge (art. 7-bis del D.L. 23 maggio 2008 n. 92)" ed eccesso di potere "in tutte le sue figure sintomatiche" quanto all'erronea attribuzione delle funzioni di pubblico ufficiale a un dipendente subalterno dell'Aeronautica Militare (e quindi non "comandante di corpo" ex articolo 301 c.p.m.p.); violazione dell'articolo 3 I. 241/1990 per difetto di motivazione in relazione alla presunta incompatibilità contestata al ricorrente e a supporto della revocata autorizzazione al patrocinio sostitutivo ex articolo 41, comma 12, I. 247/2012 "nonché la cancellazione - anche - dal Registro dei Praticanti Avvocati "semplici"; violazione degli articoli 2, 3, 4 e 41 Cost.
L'intimato Consiglio degli Avvocati di Napoli Nord non si è difeso. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo l'accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Il ricorso è stato depositato in data 21 luglio 2022, senza però congiuntamente depositare copia autentica della decisione impugnata come stabilito dall'articolo 369, secondo comma, n.2 c.p.c.; il deposito di tale pronuncia (non notificata) è stato eseguito soltanto in data 5 settembre 2022. Dalla evidentemente tardiva produzione della pronuncia suddetta deriva che, assorbita ogni altra questione, il ricorso patisce improcedibilità ai sensi dell'articolo 369, primo comma, c.p.c.; non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Sussistono ex articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis de