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Ordinanza — n. 33245/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against County Court's inadmissibility ruling on revocation request due to internal jurisdiction limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33245/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the County Court's refusal to revoke the mayor's conviction for tax negligence. The appellant argued that the County Court exceeded its jurisdiction by assessing administrative documents regarding tax revenue dynamics, claiming this fell under administrative autonomy. The court rejected this, ruling that such factual evaluations belong to the internal limits of special jurisdiction and are not subject to cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 362 cod. proc. civ.; Art. 202, comma 1, lett. d) cod. giust. contabile: The Court of Cassation's review of County Court decisions is limited to absolute or relative lack of jurisdiction and does not extend to alleged errors in judging regarding the exercise of special jurisdiction.

Parole chiave

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excess of jurisdiction County Court review internal jurisdiction limits revocation request administrative autonomy risarcimento per atto illecito risarcimento per errore giudiziario riesame della rendita AI

Disposizioni normative citate

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Art. 362 cod. proc. civ.
–Col primo mezzo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 362 cod. proc. civ. per eccesso di potere giurisdizionale quanto al rinvenimento postumo della documentazione, sul rilievo che la vicenda del suddetto rinvenimento atteneva a questioni riservate all’autonomia amministrativa.
Art. 202, comma 1, lett. d) cod. giust. contabile
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a Ric.
art. 362 cod. proc. civ
–Col primo mezzo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 362 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U n. 15573-21
ex aliisCass. Sez. U n. 15573-21).
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Testo completo

- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25622-2021 proposto da: ROSA GIACOMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 11, presso lo studio dell'avvocato BENIAMINO LA PISCOPIA, rappresentato e difeso dall'avvocato VITTORIA CIAVARELLA; -ricorrente - contro PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 25; Ric. 2021 n. 25622 sez. SU -ud. 25-10-2022 - 2 - -controricorrente - avverso la sentenza n. 298/2021 della CORTE DEI CONTI -I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 21/07/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI. Fatti di causa Giacomo Rosa venne condannato per danno erariale in qualità di sindaco del Comune di Contursi Terme, per omessa vigilanza, ex art. 50 del d.lgs. n. 260 del 2000 ( breviter , T.u.e.l.), sull’ufficio tributi, atteso il mancato accertamento e la mancata formazione dei ruoli per la riscossione dell’Ici nel periodo 2004-2006. Con atto del 27-7-2020 egli ha chiesto la revocazione della sentenza di condanna (la n. 232-19 della Corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello della Campania), invocando il rinvenimento di nuovi documenti consistenti in tre deliberazioni consiliari asseritamente decisive per dimostrare la propria estraneità agli addebiti.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello, ha dichiarato inammissibile l’istanza di revocazione, sostenendo che: (i) i documenti prodotti non erano, in base al contenuto, decisivi, essendosi trattato di delibere destinate a manifestare la semplice dinamica delle entrate tributarie in rapporto ai relativi saldi, senza elementi utili a definire la condotta dell’istante; (ii) neppure poteva dirsi dimostrata la causa di forza maggiore o il fatto dell’avversario quali elementi dell’art. 202,primo comma, lett. d), del cod. giust.

Ric. 2021 n. 25622 sez. SU -ud. 25-10-2022 - 3 - contabile, giacché si era trattato per l’appunto di deliberazioni adottate dal Comune e soggette a pubblicazione all’albo pretorio, come tali facilmente rintracciabili nella raccolta degli atti. Rosa ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, deducendo in due motivi l’eccesso di potere giurisdizionale. Il Procuratore generale presso la Corte dei conti ha replicato con controricorso. Ragioni della decisione I. –Col primo mezzo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 362 cod. proc. civ. per eccesso di potere giurisdizionale quanto al rinvenimento postumo della documentazione, sul rilievo che la vicenda del suddetto rinvenimento atteneva a questioni riservate all’autonomia amministrativa.

S econdo il ricorrente, configura violazione dei limiti esterni della giurisdizione la statuizione relativa al fatto che la documentazione si sarebbe potuta rinvenire attraverso la raccolta degli atti, essendo invece riservata alla sfera di autonomia dell’amministrazione la circostanza che la documentazione, richiesta prima del 2015, non era stata consegnata poiché “non rinvenuta nel relativo carteggio”. II. – C ol secondo mezzo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 362 cod. proc. civ. per eccesso di potere giurisdizionale, sul rilievo che la vicenda dello studio delle dinamiche delle entrate tributarie, riportata nelle deliberazioni, atteneva essa pure a questioni riservate all’autonomia amministrativa.

S econdo il ricorrente la decisione del giudice della revocazione avrebbe in questo senso travalicato i limiti della giurisdizione, a misura della non corretta valutazione dei dati contenuti nelle dette Ric. 2021 n. 25622 sez. SU -ud. 25-10-2022 - 4 - delibere, e in particolare in quella di approvazione del conto consuntivo; la quale, non segnalando alcuna anomalia per eventuali riduzioni delle entrate collegate all’Ici, avrebbe dovuto condurre a escludere qualunque responsabilità da parte del sindaco per omessa vigilanza. III. -Il ricorso è inammissibile;

IV. - I l sindacato di questa Corte sulle decisioni della Corte dei conti è notoriamente limitato alle sole ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione e non si estende ad asserite violazioni di legge, sostanziale o processuale, concernenti – i nvece - il modo di esercizio della giurisdizione speciale (v. ex aliisCass. Sez. U n. 15573-21). Le doglianze di parte ricorrente, come sopra sintetizzate, per quanto svolte sotto spoglie di eccesso di potere giurisdizionale, si sostanziano nella denunzia di altrettanti asseriti errori in iudicando dai quali sarebbe inficiata la valutazione resa dall’impugnata sentenza in ordine ai presupposti di fatto della revocazione di cui all’art. 202, primo comma, lett. d), del cod. giust. contabile.

Impingono quindi direttamente sul modo di esercizio della giurisdizione in concreto. Tale modo di esercizio appartiene al limite interno della giurisdizione, notoriamente insuscettibile di sindacato in questa sede. p.q.m. La Corte, a Sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a Ric. 2021 n. 25622 sez. SU -ud. 25-10-2022 - 5 - titolo di contributo unificato pari a que