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Sentenza — n. 32634/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses disciplinary sanction against lawyer due to statute of limitations expiration during appeal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32634/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the disciplinary sanction imposed on a lawyer for filing duplicate legal oppositions and requesting excessive fees. The disciplinary council had found the lawyer guilty of violating professional ethics, but the lawyer appealed to the National Council of Lawyers, which upheld the penalty. The Supreme Court ruled that the statute of limitations for disciplinary actions had expired because the interruption of the time limit occurred during the ongoing appeal process, rendering the sanction time-barred.

Regesto Legislator

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Art. 56, comma 1, lett. a) della legge n. 247 del 2012; Art. 56, comma 2 della legge n. 247 del 2012: The statute of limitations for disciplinary actions against lawyers is seven and a half years when interrupted, and its expiration during the pendency of a cassation appeal results in the dismissal of the disciplinary sanction.

Parole chiave

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statute of limitations disciplinary action lawyer ethics interruption of limitation cassation appeal professional conduct time bar opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 56, comma 1, lett. a) della legge n. 247 del 2012
In particolare, il ricorrente chiede l’annulla- mento della sentenza per inosservanza dell’art. 56 della legge n.
Art. 56, comma 2 della legge n. 247 del 2012
In particolare, il ricorrente chiede l’annulla- mento della sentenza per inosservanza dell’art. 56 della legge n.
artt. 111 Cost
-6 - 7.– L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo, con cui il ricorrente deduce l’inosservanza dell’obbligo di mo- tivazione di cui agli artt. 111 Cost.
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Testo completo

a pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso iscritto al N.R.G. 14054/2022proposto da: GARRISI Avvocato Umberto Giuseppe , rappresentat o e difes o da se stesso; -ricorrente - contro CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE; -intimato - e nei confronti di PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE; -intimato - R.G. 14054/2022 UPCam25/10/2022 disciplinare avvocati -2 - per la cassazione della sentenza del Consiglio nazionale forense n. 28/2022, depositata il 22 marzo2022 e notificata il 21 aprile 202 2 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2022dal Consigliere Alberto Giusti ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvo- cato Generale Francesco Salzano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA 1.– L’ a vv . Umberto Giuseppe Garrisi ha proposto due distinti atti di opposizione, e relative istanze di sospensione, avverso il medesimo decreto ingiuntivo ottenuto dalla Scardino Costruzioni s.r.l. nei con- frontidei signori Alessio Macchia e Mirko Macchia , suoi assistiti . I signori Macchia, a seguito della richiesta di compenso da parte dell’avv. Garrisi, asseritamente sproporzionato rispetto all’attività espletata da quest’ultimo, hanno presentato,in data 30 gennaio 2015, un esposto al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Lecce, ritenendo che i distinti atti di opposizione fossero del tutto sovrapponibili e che l’avvocato ben avrebbe potuto presentare un’unica opposizione diffe- renziando le posizioni processuali.

Dall’esposto ha tratto origine un procedimento disciplinare , nel quale l’avv. Garrisi è statoincolpato, ex artt. 3 , comma 3, 51, comma 1, e 53 della legge n. 247 del 2012,in riferimento agli artt. 4 , comma 1, 9, 12, 29, numero4, del c odice deontologico f orense , per “aver ri- chiesto compensi sproporzionati all’attività svolta avendo proposto av- verso il medesimo decretoingiuntivo” due distinti atti di opposizione di “identico contenuto”, nella consapevolezza che la posizione proces- suale di entrambi i suoi assistiti era la “medesima”, ponendo in tal modo in essere una “condotta contraria ai doveri di probità, dignità, decoro ed indipendenza nonché al dovere di svolgere l’attività con -3 - coscienza e diligenza venendo meno ai doveri di salvaguardia della pro- pria reputazione e dell’immagine della professione forense”.

Il Consiglio distrettuale di disciplina di Lecce, con decisionedeposi- tata il 27 ottobre 2016, ha applicato all’avv. Garrisi la sanzione della censura. 2. - L’avv. Garrisi ha proposto impugnazione avverso il provvedi- mento del CDD di Lecce, di cui ha chiestol’annullamento per “erroneità della decisione fondata sul presupposto errato della identità di posizioni dei due clienti”. 3. - Il Consiglio nazionale forense, con sentenza n. 28/2022, resa pubblica mediante deposito in segreteria il 22 marzo 2022 e notificata il21 aprile successivo , ha rigettato il ricorso dell’incolpato, ritenendo i due atti di opposizione perfettamente sovrapponibili sia in punto di fatto che in relazione alla parte motiva, per cui l’avv.

Garrisi avrebbe potuto proporre un’unica opposizione nell’interesse delle parti assistite, diversificando, eventualmente, le rispettive posizioni ed evitando, in tal modo, un aumento dei compensi. 4. - Per la cassazione della sentenza del Consiglio nazionale fo - rense l’avv. Garrisi ha proposto ricorso, con atto notificato il 23 maggio 2022e depositato il 9 giugno 2022, sulla base di due motivi. 5. – Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva in questa sede. 6. –Il ricorso è stato fissato in udienza pubblica. Non avendo nessunadelle parti fatto richiesta di discussione orale, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, e dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022.

In prossimità della camera di consiglio, il Pubblico Ministero ha de- positato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. -4 - Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. –Il ricorso per cassazione è affidato a due motivi. 2. –Con il primo motivo, l’avv. Garrisidenuncia la violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di prescrizione dell’azione disciplinare. In particolare, il ricorrente chiede l’annulla- mento della sentenza per inosservanza dell’art. 56 della legge n. 247 del 2012, il quale, stabilendo, al comma 1, che “l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto” e, al comma 3, che “in nes- sun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto”, ha fissato il termine complessivo di prescrizione dell’azione disciplinare nella misura massima di sette anni e mezzo dal fatto di rilevanza deontologica.

A sostegno di ciò, il ricorrente deduce che dalla data dell’evento,che costituisce il fatto oggetto di contestazione disci- plinare,alla data in cui si è svolta la discussione del ricorso in sede di gravameerano già trascorsi più di sette anni e mezzo; di conseguenza, il CNF avrebbe dovuto rilevare l’intervenuta prescrizione, atteso che l’evento e la contestazione degli addebiti erano avvenuti successiva- mente alla data di entrata in vigore dell’art. 56 della legge n. 247 del 2012. 3. –L’eccezione di intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare, sollevata in questa sede, è ammissibile, in quanto la prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e la sua soluzione non comporta indagini fattuali (che sa- rebbero precluse in questa sede),essendo pacifici i dati assunti. 4.–L’eccezione è, altresì, fondata, nei termini di seguito precisati. 5.– I l regime di prescrizione applicabile è, ratione temporis , quello introdotto dall’art. 56 della legge n. 247 del 2012, essendo l’illecito contestato stato commesso successivamente al 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della disposizione. -5 - Nel nuovo ordinamento professionale forense, la prescrizione, al di là degli effetti della sospensione e dell’interruzione, non può comunque essere prolungata di oltre un quarto rispetto ai sei anni indicati nel comma 1 dell’art. 56; pertanto, il termine complessivo di prescrizione dell’azionedisciplinare deve intendersi in sette anni e mezzo.

Si tratta di una novità della nuova legge professionale, la quale segue, sotto questo profilo, criteri di natura penalistica, laddove se- condo la disciplina previgente,ispirata a un criterio di natura civilistica, la prescrizione, una volta interrotta, riprendeva a decorrere nuova- mente per altri cinque anni. 6. – Quanto al termine di decorrenza della prescrizione, occorre considerare chenella specie l’illecito contestato si è sostanziato in una pluralità di condotte, consistentinon solo nella proposizione, avvenuta il 18 novembre 2013, di due distinti atti di opposizione (e relative istanze di sospensione) avverso il medesimo decreto ingiuntivo, ma anche nella richiesta, con la notula , di un compenso sproporzionat o rispetto all’attività professionale espletata.E la richiesta del compenso è stata effettuata anteriormente al 30 gennaio 2015, data in cui è per- venuto all’Ordine degli avvocati di Lecce l’esposto dei signori Macchia, che lamentavano l’eccessività del compenso loro richiesto.

Poiché il termine di prescrizione è stato interrotto con la comunica- zione all’iscritto della notizia dell’illecito (il 24 maggio 2016) nonché dalla notifica della decisione del Consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF(rispettivamente avvenuta il 4 gen- naio 2018 e il21 aprile 2022), opera il termine massimo di prescrizione dell’azione disciplinare di sette anni e mezzo. Anche individuando il dies a quo del termine di prescrizione nel compimento dell’ultima condotta contestata, e quindi in una data pros- simaal 30 gennaio 2015, tale termine, quantunque operante nel mas- simo (sette anni e mezzo ) , è da intendere spira to nel corso del pro- cesso. -6 - 7.– L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo, con cui il ricorrente deduce l’inosservanza dell’obbligo di mo- tivazione di cui agli artt. 111 Cost. e 59, letteram), della legge n. 247 del 2012,nonché l’eccesso di potere in relazione all’errata valutazione degli elementi probatori (art. 360, primo comma, n. 5cod. proc. civ.), evidenziandouna, a suo avviso, discrepanza tra le sentenze di primo grado e di secondo grado emesse, rispettivamente, dal CDD di Lecce e dal CNF, perché, mentre nel capo di incolpazione e nella sentenza di primo grado si sostiene che le posizioni dei due clienti erano “identi- che”, nella sentenza di secondo grado si scrive che gli atti di opposi- zione, “in buona sostanza”, sarebbero stati perfettamente sovrapponi- bili. 8.

–Il ricorso è accolto. L’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare determina la cas- sazione senza rinviodella sentenza impugnata. 9. – La sopravvenuta maturazione della prescrizione durante la pendenza del giudizio di cassazione giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare. Dichiara compensate