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Decreto — n. 30961/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses jurisdiction appeal after plaintiff voluntarily withdraws the lawsuit.

Numero d'incarto Decreto — n. 30961/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the jurisdictional appeal extinguished following the plaintiff's voluntary withdrawal of the case. FINI GOLOSINAS ESPANA S.L.U. had initiated a preventive jurisdiction regulation appeal against CASA DEL DOLCE S.P.A., but formally renounced the appeal on October 14, 2022. The court ruled that the proceedings were terminated under the Civil Code, noting the defendant's acceptance of the withdrawal and their own counter-appeal.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; When a party voluntarily withdraws an appeal for preventive jurisdiction regulation, the court must declare the proceedings extinguished without addressing jurisdictional merits.

Parole chiave

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preventive jurisdiction regulation voluntary withdrawal of appeal extinguishment of proceedings Civil Code procedural law Italian Supreme Court ruling revoca dell'opposizione rinuncia al brevetto rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
avanti al Tribunale di Bergamo; visto il controricorso di CASA DEL DOLCE S.P.A.; rilevato che la ricorrente ha rinunciato al ricorso, con atto notificato e depositato il 14 ottobre 2022; rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall'art. 390 cod.
Art. 391, primo comma, cod. proc. civ.
civ.; considerato che l'estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell'art. 391, primo comma, cod. proc. civ., come modificato, da ultimo, dall'art.
Art. 1-bis, comma 1, lettera i), numero 1), del decreto-legge n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016
civ., come modificato, da ultimo, dall'art. 1-bis, comma 1, lettera i), numero 1), del decreto- legge n.
art. 390 cod. proc. civ
avanti al Tribunale di Bergamo; visto il controricorso di CASA DEL DOLCE S.P.A.; rilevato che la ricorrente ha rinunciato al ricorso, con atto notificato e depositato il 14 ottobre 2022; rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall'art. 390 cod.
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Testo completo

te 3 Rep. DECRETO Od. sul ricorso 11985-2022 proposto da: FINI GOLOSINAS ESPAnA S.L.U., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, -1-,ORO TRAIANO 1/A, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA PULEJO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO CONSONNI; - ricorrente - contro CASA DEL DOLCE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 55, presso lo studio dell'avvocato CORRADO GRILLO, 2022 che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO ORIZIO; - controricorrente - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 7585/2019 del TRIBUNALE di BERGAMO; lette le conclusioni scritte del Sosti-Iuta Procuratore Generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, il quale chiede alla Corte di Cassazione il rigetto del ricorso con l'affermazione della giurisdizione del giudice italiano.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEIL PRIMO PRESIDENTE Visto il ricorso, inscritto al N.R.G. 11985 del 2022, proposto da FINI GOLOSINAS ESPANA S.L.U., per regolamento preventivo di giurisdizione nell'ambito del giudizio introdotto da CASA DEL DOLCE S.P.A. avanti al Tribunale di Bergamo; visto il controricorso di CASA DEL DOLCE S.P.A.; rilevato che la ricorrente ha rinunciato al ricorso, con atto notificato e depositato il 14 ottobre 2022; rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall'art. 390 cod. proc. civ.; considerato che l'estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell'art. 391, primo comma, cod. proc. civ., come modificato, da ultimo, dall'art. 1-bis, comma 1, lettera i), numero 1), del decreto- legge n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; considerato inoltre che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente accettato la rinuncia e rinunciato a sua volta al controricorso.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione; dispone che del presente decreto sia data comunicazione alle parti costituite, avvisandole che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata la camera di consiglio. Così deciso in Roma, lì