Cassation Court dismisses appeal against public funds mismanagement judgment, upholding jurisdiction over private recipients of state contributions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Rosario Cintolo against a Court of Accounts judgment ordering him to pay damages for public fund mismanagement. The lower court found Cintolo liable for diverting regional and provincial sports funds for private bar operations without proper accounting, establishing a service relationship between the funding entity and the private recipient. The Court upheld this decision, ruling that the Court of Accounts has jurisdiction whenever state funds are misused by private recipients, thereby frustrating the public purpose of the contributions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 comma 1-quater DPR 115/02; In cases of public fund damage, the Court of Accounts possesses jurisdiction over private recipients who misappropriate state contributions, provided the mismanagement frustrates the public purpose intended by the administration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13477-2021 proposto da: CINTOLO ROSARIO, elettivamente domiciliatosi in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MASSIMILIANO VALENZA e GIROLAMO RUBINO; - ricorrente - contro PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA BAIAMONTI 25; - controricorrente - contro PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA; - intimata - avverso la sentenza n. 63/2020 della CORTE DEI CONTI -SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA - PALERMO, depositata il 22/12/2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO. Rilevato che: -emerge dalla sentenza impugnata che Rosario Cintolo ha ricoperto la carica di presidente del comitato provinciale del CONI per la provincia di Ragusa da aprile 1984 al 2016 e, in tale qualità, è stato ritenuto dalla Procura regionale della Corte dei conti responsabile del danno all'erario determinato dalla gestione per fini privati, e per mezzo di operazioni non tracciabili, dei contributi provenienti dalla Regione Sicilia, dalla Provincia, dal Comune e dalla ASP di Ragusa, nonché dall'impiego degli impianti e delle strutture cui i contributi erano destinati per finalità sovente estranee a quelle sportive, finanche per l'uso, gratuito e con l'onere delle utenze a carico del CONI, di un privato per la gestione di un bar; dei contributi, d'altronde, si aggiunge in sentenza, nessun rendiconto è stato presentato; - ne è seguita l'instaurazione di un giudizio di danno nei confronti di Cintolo, che il giudice di primo grado, respinta la richiesta di Ric. 2021 n. 13477 sez.
SU - ud. 13-09-2022 -2- sospensione per la pendenza del procedimento penale nel frattempo promosso per gli stessi fatti, ha ritenuto fondato, condannando l'odierno ricorrente al pagamento delle somme indicate in atti in favore degli enti pubblici finanziatori; - la sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti ha accolto l'appello proposto da Cintolo limitatamente al danno da disservizio, in mancanza di prova che la mala gestio dei fondi pubblici abbia impedito lo svolgimento delle attività sportive e della fruizione degli impianti; - a fondamento della decisione il giudice d'appello ha anzitutto rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice contabile, facendo leva sul fatto che nel caso in questione i contributi pubblici sono stati trasferiti da un ente pubblico a altro ente pubblico, il CONI appunto; ha respinto l'eccezione di prescrizione, in quanto agli organi centrali del CONI non era stata comunicata l'apertura del conto corrente dove sono confluiti i contribuiti, e nel merito, ha evidenziato l'utilizzo personale e illecito del danaro pubblico, acc:ertato in base alla documentazione bancaria e alle verifiche della guardia di finanza, reputando inverosimile, quanto all'elemento soggettivo, la prospettazione di Cintolo che, con risposte evasive e generiche, aveva affermato di essere stato estraneo alla gestione della scuola gestita dal CONI; - contro questa sentenza propone ricorso Rosario Cintolo, che affida a tre motivi, cui il Procuratore generale presso la Corte dei conti replica con controricorso.
Considerato che: - col primo motivo di ricorso si eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice contabile con riguardo alle contestazioni relative alla gestione della piscina comunale e del Palarizza, perché il giudice d'appello avrebbe trascurato che il comitato di gestione della piscina comunale e l'associazione Antares, che gestisce il Palarizza, Ric. 2021 n. 13477 sez. SU - ud. 13-09-2022 -3- gDf- sono soggetti privati con i quali il comitato provinciale di Ragusa del CONI ha intrattenuto un rapporto contrattuale, di stampo privato, di modo che le contestazioni relative ad esso andrebbero considerate meri inadempimenti contrattuali; - il motivo presenta profili d'inammissibilità e d'infondatezza; - l'inammissibilità scaturisce dal fatto che col motivo in questione non ci si confronta con l'affermazione della Procura della Corte dei conti, poi accertata in giudizio, che «....sul conto 1803 (intestato "CONI Comitato Gestione piscina comunale") risultava accreditata dal Comune di Ragusa la somma di euro 46.953,62, mentre sul conto 1522 (intestato ad un dipendente del CONI, deceduto, ma gestito in concreto dal Cintolo) venivano fatti confluire i contributi provinciali destinati alla conduzione del "Palarizza" per l'importo di 171.732,96 euro»; - emerge poi l'infondatezza del motivo, giacché, come queste sezioni unite hanno ripetutamente stabilito, a incardinare la giurisdizione della Corte dei Conti è necessaria e sufficiente l'allegazione di una fattispecie che, come in questo caso, sia riconducibile n3110 schema del rapporto di servizio dei pretesi autori delle condotte contestate, mentre afferisce al merito ogni questione attinente al relativo accertamento (ex multis, Cass., sez. un., n. 15893/22); - va quindi ribadito che, in tema di danno erariale, è c:onfigurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo statale ed i soggetti privati i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (Cass., sez. un., n. 15893/22, cit.; sez. un., n. 32418/21): pertanto, il percettore del finanziamento risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti, qualora, disponendo della Ric. 2021 n. 13477 sez.
SU - ud. 13-09-2022 4 C(91— somma in modo diverso da quello programmato, frustri lo scopo pubblico perseguito; - d'altronde, la società beneficiaria dell'erogazione concorre alla realizzazione del programma della P.A., instaurando con questa un rapporto di servizio, di modo che il parametro di riferimento della responsabilità erariale (e, quindi, della giurisdizione contabile) è rappresentato dalla provenienza dal bilancio pubblico dei fondi erogati e dal dovere, facente capo a tutti i soggetti che tali fondi amministrano, di assicurarne l'utilizzo per i fini cui gli stessi sono destinati ; - il motivo è rigettato; - inammissibili sono poi il secondo e il terzo motivo di ricorso, coi quali si lamenta la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, con riguardo, rispettivamente, all'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione (secondo motivo), all'asserita inapplicabilità della compensatio lucri cum damno (terzo motivo): si tratta, in entrambi i casi, di valutazioni rese nell'esercizio dei poteri propri dell'autorità giurisdizionale; - il ricorso è respinto; - nulla per le spese, poiché la Procura presso la Corte dei conti è parte in senso solo formale.
PER QUESTI MOTIVI rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per I versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il rico