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Ordinanza — n. 27748/2022 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court assigns ordinary jurisdiction to ordinary courts for damages from illegal public works execution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27748/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared ordinary jurisdiction applicable to a dispute regarding damages from improperly executed public works. The plaintiff argued that the municipality's failure to follow technical rules caused permanent damage to her land, while the administrative court had previously claimed administrative jurisdiction. The court ruled that such acts constitute permanent torts and negligence, falling under ordinary judicial authority.

Regesto Legislator

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Art. 101 Cost.; Art. 113 Cost.: When public administration executes works without legal power or violates technical standards causing permanent damage, the resulting tort and negligence claims fall under ordinary jurisdiction.

Parole chiave

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ordinary jurisdiction public works execution illegal occupation negligence liability conflict of jurisdiction permanent tort technical standards catasto dei siti inquinati

Disposizioni normative citate

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Art. 101 Cost.
Art. 113 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., n. 23600 del 2020
Cass., Sez. Un., n. 20350 del 2018
Cass., Sez. Un., n. 18272 del 2019
Cass., Sez. Un., n. 25044 del 2016
Cass., Sez. Un., n. 7529 del 2020
Cass., Sez. Un., n. 21975 del 2017
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1731-2022 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIASEZIONE DISTACCATA DI SALERNO, con ordinanza emessa il 01/12/2021 (rg. n. 1265/2020) nella causa tra: CASTELLO TERESA; - ricorrente non costituita in questa fase - contro '3V( COMUNE DI CAPOSELE; - resistente non costituito in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale GIUSEPPE FICHIERA, il quale chiede che le Sezioni Unite civili dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario.

RILEVATO che il Tribunale di Avellino, con sentenza del 13 novembre 2019, ha dichiarato il difetto di giurisdizione nella causa promossa da Teresa Castello per la condanna del Comune di Caposele alla rimozione delle opere illegittimamente eseguite su un fondo appartenente all'attrice, in occasione del ripristino di un collettore fognario per il quale era stata disposta l'occupazione temporanea del medesimo fondo, e al risarcimento dei danni subiti a causa della cattiva esecuzione dell'opera; che l'attrice riferiva che il Comune di Caposele aveva deliberato il ripristino di un collettore fognario che attraversava il fondo di sua proprietà e, a tal fine, aveva adottato il decreto di occupazione temporanea, in relazione alle particelle n. 673 e 134, del foglio 16, ivi situate e appartenenti all'istante; che nel corso dell'esecuzione dell'opera pubblica l'ente aveva traslato il collettore fognario su una superficie diversa da quella ove si trovava in origine; che, a seguito dell'ultimazione dei lavori, il fondo risultava occupato sine titulo per mq. 127; che le opere eseguite non a regola d'arte avevano arrecato danni al terreno circostante rimasto nella disponibilità dell'attrice; che il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione distaccata di Salerno, con ordinanza del 17 gennaio 2022, ha proposto conflitto negativo di giurisdizione, con cui ha chiesto di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario;

Ric. 2022 n. 01731 sez. SU - ud. 12-07-2022 -2- che il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha chiesto di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario. CONSIDERATO che viene richiesto a questa Suprema Corte di stabilire a chi spetti la giurisdizione nel caso di domanda di risarcimento del danno per l'occupazione senza titolo di area di proprietà privata, in conseguenza della esecuzione di un'opera pubblica non a regola d'arte; che, secondo la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, non già alla prospettazione compiuta dalle parti, bensì al petitum sostanziale, da identificare, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati (ex plurimis, Cass., Sez.

Un., n. 23600 del 2020 e n. 20350 del 2018); che questa Corte Suprema ha affermato, in tema di conflitto di giurisdizione avente ad oggetto una controversia relativa ad un'ipotesi di cd. sconfinamento - ossia nel caso in cui la realizzazione dell'opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dai provvedimenti amministrativi di occupazione e/o di espropriazione, oltre che dalla dichiarazione di pubblica utilità - che l'occupazione e la trasformazione del terreno da parte della P.A. costituiscono comportamenti di mero fatto, perpetrati in carenza assoluta di potere, che integrano un illecito a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo del privato (cd. occupazione usurpativa), onde l'azione ripristinatoria e risarcitoria per il danno che ne è conseguito rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (ex plurimis, Cass., Sez.

Un., n. 23600 del 2020, n. 18272 del 2019, n. 25044 del 2016); Ric. 2022 n. 01731 sez. SU - ud. 12-07-2022 -3- che detta giurisdizione sussiste anche quando il danno dedotto sia conseguenza della «cattiva esecuzione» dell'opera pubblica, come nella specie, in cui l'attrice ha dedotto l'esistenza di difetti nell'esecuzione della stessa, che avrebbero di fatto impedito la coltivazione dei terreni circostanti rimasti nella sua disponibilità, venendo in rilievo, in tali casi, comportamenti colposi dalla pubblica amministrazione nella fase di progettazione e realizzazione dell'opera, aventi fondamento nell'inosservanza di regole tecniche e di canoni di diligenza e prudenza, integranti il dovere generale di neminem laedere, senza investire scelte autoritative dell'amministrazione medesima (ex plurimis, Cass., Sez.

Un., n. 7529 del 2020, n. 21975 del 2017); che è dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario ed è cassata la sentenza declinatoria del Tribunale di Avellino, dinanzi al quale le parti sono rimesse.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e cassa la sentenza declinatoria del Tribunale di Avellino, dinanzi al quale rimette le parti. Roma, 12 luglio 2022