Cassation court dismisses appeal as inadmissible for violating external jurisdiction limits of the Court of Accounts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Mignogna and Celeste inadmissible against a Court of Accounts judgment ordering them to pay public funds. The appellants argued that the Court of Accounts exceeded its jurisdiction by reviewing the substantive legality of internal administrative decisions regarding professional fees. The court ruled that its review is strictly limited to external jurisdictional boundaries and cannot examine alleged substantive or procedural legal errors in the lower court's exercise of power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 110, comma 2, d.lgs. n. 267/2000; Art. 11, comma 3, d.lgs. n. 546/1992: The Court of Accounts' review of administrative acts is circumscribed to external jurisdictional limits and does not extend to substantive or procedural legal violations regarding the exercise of special jurisdiction.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14774-2021 proposto da: MIGNOGNA MARTINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OMBRONE, 12 PAL. B, presso lo studio dell'avvocato ALDO LOIODICE, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MI- NISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domicilia- to in ROMA, VIA BAIAMONTI,25 -controricorrente - nonché contro CELESTE MARIA CESIRA ANNA; -intimata - avverso la sentenza n. 317/2020 della CORTE CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO, depositata il 16/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Martino Mignogna ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 317/2020 della Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale centrale d’appello, depositata il 16 novem- bre 2020. 2.Il Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti ha resistito con controricorso. Non ha svolto attività difensive Maria Cesira Anna Celeste.
3. Con sentenza n. 501 del 2019 la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Regionale per la Puglia - condannò Martino Mi- gnogna e Maria Cesira Anna Celeste -nella loro qualità, all'epoca dei fatti, il primo quale Responsabile, in regime di part time dal 2003 al 2010, ex art. 110, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, del settore economico finanziario del Comune di Roseto Valforto- re e la seconda quale Segretario comunale e di Responsabile del servizio affari generali del medesimo Comune, al pagamento in solido in favore del Comune della complessiva somma di euro 163.991,74, oltre accessori, ripartiti in misura pari al 70 per cen- to a carico del Mignogna e al 30 per cento a carico della Celeste, per il conferimento al medesimo Mignogna, in concomitanza con l’incarico di Responsabile del settore economico finanziario del Comune, di incarichi di consulenza professionale.
In particolare, in concomitanza con l’incarico apicale di Responsabile dell'area economico finanziaria del Comune, con delibera di Giunta comu- nale n. 16 del 10 marzo 2006, al dottor Mignogna era stato con- ferito l'ulteriore incarico di rappresentare in giudizio il Comune, al fine di procedere al recupero delle somme che la IVPC Puglia s.r.l. non aveva versato all'ente a titolo di ICI per gli anni dal 2000 al 2005, riconoscendogli un compenso pari al 30 per cento delle somme effettivamente incassate sulla scorta del parere fa- vorevole di regolarità tecnica del Responsabile del servizio affari generali e Segretario comunale, dottoressa Celeste, senza aver acquisito il parere di regolarità contabile, che avrebbe dovuto esprimere lo stesso Mignogna.
Con deliberazione del 17 ottobre 2007, il compenso veniva poi stabilito al 20 per cento delle somme effettivamente incassate. Con deliberazione del 9 dicem- bre 2009, la Giunta comunale approvava l'accordo transattivo con la società IP Maestrale 4 s.r.l. (subentrata alla IVPC) per un importo pari ad € 500.952,36, a fronte di un'ingiunzione di pa- gamento pari ad € 1.032.585,94. Il Comune, con determinazioni del Segretario comunale, dottoressa Maria Celeste, n. 61 del 4 luglio 2008, n. 20 del 3 marzo 2010, 97 del 14 luglio 2010 e n. 125 dell'11 ottobre 2010, sulla scorta dell'attestazione di regola- rità contabile reso dallo stesso dott.
Mignogna, procedeva ad im- pegnare e liquidare, a seguito delle fatture presentate dal mede- simo dott. Mignogna, la complessiva somma pari ad € 163.991,74. La Corte dei conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’appello ha rigettato gli appelli di Martino Mignogna e Maria Ce- sira Anna Celeste, osservando che sussistesse il dolo in capo al dottor Mignogna, il quale, nella veste di libero professionista, aveva proceduto a concordare il compenso riconosciutogli dall'ente ed a presentare le fatture all'Amministrazione, mentre, nel ruolo di Responsabile del settore economico finanziario dello stesso Comune, aveva evitato di adottare pareri di regolarità contabile sulle deliberazioni di suo interesse, lucrando il compen- so per la difesa del Comune stesso.
La sentenza impugnata ha affermato che il Mignogna, quale Responsabile del settore eco- nomico finanziario, era incaricato anche della gestionedei tributi, ivi compresa tutta l'attività relativa al loro recupero, ed aveva perciò violato il principio di onnicomprensività della retribuzione, in quanto l’attività di recupero dell’ICI non poteva che rientrare nelle funzioni istituzionali dell’ente edel Responsabile del settore preposto e non poteva essere esternalizzato allo stesso soggetto che svolgeva, all’interno, quelle stesse funzioni.
Erano stati an- che violati i principi che regolano la rappresentanza in giudizio innanzi alle Commissioni Tributarie, pur essa rientrante a pieno titolo nelle attività istituzionali del Responsabile del settore com- petente, ex art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992. Le deter- minazioni del Segretario comunale, dottoressa Maria Celeste, con cui si era proceduto ad impegnare e a liquidare la complessiva somma pari ad euro 163.991,74, risultavano, del resto, adottate sulla scorta delle fatture presentate dal dottor Mignogna per l’attività di riscossione svolta sulla base delle deliberazioni di Giunta comunale, che espressamente autorizzavano lo stesso a difendere l’Ente dinanzi alla Commissioni tributarie per l'attività di recupero, la quale si era sostanziata altresì nell’adozione degli atti consequenziali all’accordo transattivo, sottoscritto dal Sinda- co e approvato dalla Giunta.
La Corte dei conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’appello ha peraltro escluso che dovesse farsi applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, nel senso che il presunto danno potesse dirsi assorbito dal lucro effettivamente ricevuto dall'Ente, in quanto l'accordo transattivo concluso con la società IP Maestrale 4 s.r.l. (subentrata in parte alla IVPC) pre- vedeva un importo pari ad € 500.952,36, a fronte di un’ingiunzione di pagamento pari ad € 1.032.585,94.
4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’art. 380 bis.1, c.p.c.
5. Il primo motivo del ricorso di Martino Mignogna deduce la vio- lazione dei limiti esterni della giurisdizione, dell’art. 111, comma 6, Cost., dell’art. 6 CEDU, ed ancora l’eccesso di potere giurisdi- zionale, il diniego di giustizia e la violazione del principio di effet- tività della tutela giurisdizionale. Il ricorrente assume che con il secondo motivo di appello era stato dedotto che, nel caso di spe- cie, le somme percepite a seguito dell'attività difensiva svolta in- nanzi alla Commissione tributaria contro IVPC Puglia s.r.l. non rientravano nell'ambito di applicazione del c.d. principio di omni- comprensività della retribuzione di cui all'art. 24, comma 3 del TU 165/2001, ovvero tra i doveri d'ufficio, peraltro regolati da un rapporto di lavoro part - time a tempo determinato, censurando il riferimento contenuto nella decisione di primo grado all'art. 11, comma 3, del d. lgs. 546/1992.
Su tale motivo di appello la sen- tenza della Corte dei conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’appello non avrebbe espresso la benché minima motivazione, mancando ogni riferimento alla norma in questione. Il secondo motivo del ricorso di Martino Mignogna deduce la vio- lazione dei limiti esterni della giurisdizione, l’eccesso di potere giurisdizionale e l’invasione della sfera di attribuzione del giudice ordinario, in quanto l'azione di responsabilità contabile era stata esercitata in difetto di danno all'erario imputabile al ricorrente.
L‘erogazione di € 163.991,74 a titolo di compensi per l'attività professionale svolta in favore del Comune di Roseto Valfortore, si sostiene, non era stata provocata né disposta dal ricorrente in qualità di funzionario dell'Amministrazione e dovendosi, essendo il comportamento che ha determinato la diminuzione patrimonia- le dell'Ente imputabile a soggetti diversi dal Mignogna.
6. I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili. 6.1. La sentenza impugnata, nelle pagine 14 e ss., ha affermato che il Mignogna, Responsabile del settore economico finanziario, doveva ritenersi incaricato altresì del recupero delle somme che la IVPC Puglia s.r.l. non aveva versato a titolo di ICI per gli anni dal 2000 al 2005, in forza dell’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, e quindi non poteva ricevere un ulteriore compenso per lo svolgimento di attività di rappresentanza in giudizio dell’'ente locale. La Corte dei conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’appello, sempre con riguardo all’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, ha spiegato perché la facoltatività della rap- presentanza in giudizio e della difesa dell'Ente da parte del diri- gente/titolare di posizione organizzativa non implicasse la possi- bilità di utilizzare personale interno attraverso un incarico profes- sionale come libero professionista per svolgere un’attività che ben avrebbe potuto espletare in base alle funzioni istituzionali di cui era titolare.
La sentenza impugnata ha anche superato l’obiezione che la complessità dell’attività di recupero dell'ICI non poteva essere svolta dal Mignogna nell'arco delle sole 18 ore set- timanali contemplate nel contratto. Il compenso professionale erogato al Mignogna, il quale, nel ruo- lo di Responsabile del settore economico finanziario del Comune, aveva evitato di adottare pareri di regolarità contabile sulle deli- berazioni di suo interesse, è stato poi posto a fondamento dell’accertata responsabilità erariale per illecita gestione del de- naro pubblico, avendo la Corte dei Conti valutato, nell’esercizio della sua giurisdizione, che gli strumenti scelti dagli amministra- tori pubblici difettavano dei presupposti previsti dalla legge ed erano estranei rispetto al fine da perseguire.
Deve quindi ribadirsi il consolidato orientamento di queste Sezio- ni Unite, secondo il quale, il sindacato di legittimità della S.C. sulle decisioni della Corte dei conti, per motivi inerenti alla giuri- sdizione, è circoscritto all'osservanza dei limiti esterni di essa e non si estende - neppure a seguito dell'inserimento della garan- zia del giusto processo ex art. 111 Cost. - ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale, concernenti il modo di eserci- zio della giurisdizione speciale. È perciò inammissibile il ricorso che si fondi, come nella specie, sulla denuncia di erronea inter- pretazione delle norme sostanziali o processuali, o sull'assenza di motivazione della sentenza impugnata, o, ancora, sulla mancata individuazione degli elementi fondativi della responsabilità conta- bile, trattandosi di vizi che riguardano esclusivamente il sindaca- to sui limiti interni della giurisdizione (Cass.
Sez. Unite, 21/09/2020, n. 19675 ; 14/09/2020, n. 19085 ; 14/11/2018 , n. 29285; 18/05/2017, n. 12497 ; 13/12/2017, n. 29920 ; 09/05/2011, n. 10069).
7. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazio- ne in favore del Procuratore generale presso la Corte dei conti, in ragione della sua qualità di parte solo in senso formale, mentre l’altra intimata Maria Cesira Anna Celeste non ha svolto attività difensive. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se do- vuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente, di un ulterio